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Le integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro
Pubblicazione: 18 agosto 2021 Ultimo aggiornamento: 01 dicembre 2021
Il decreto Sostegni-bis, al comma 1 dell’articolo 40, prevede, per determinate categorie di datori di lavoro, la possibilità di ricorrere, in alternativa agli ordinari ammortizzatori sociali, a un particolare trattamento straordinario di integrazione salariale caratterizzato da criteri di calcolo della misura e da una durata massima diversi rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale di cui al citato decreto legislativo.
La circolare INPS 9 agosto 2021, n. 125 illustra le novità introdotte dai decreti-legge n. 73/2021, n. 99/2021 e n. 103/2021, in merito agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e riepiloga le relative istruzioni operative, contabili e procedurali.
Indicazioni per le industrie tessili
La circolare fornisce anche informazioni sulle nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per i datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili. L’atto precisa che tali datori di lavoro, individuati tramite i codici Ateco 13, 14 e 15, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per una durata massima di 17 settimane.
Indicazioni per le aziende strategiche e del settore aereo
La circolare INPS 9 agosto 2021, n. 125, inoltre, offre indicazioni sulla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende con particolare rilevanza strategica e delle aziende operanti nel settore aereo.
I datori di lavoro di aziende di rilevanza strategica, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, hanno la possibilità di richiedere, in via eccezionale, un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
L’articolo 50-bis, comma 1, del decreto Sostegni-bis ha, infine, previsto la proroga di ulteriori sei mesi del trattamento di cassa integrazione straordinaria in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020.
Indicazioni per i lavoratori del settore agricolo
Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha previsto che i percettori di ammortizzatori sociali – per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa a zero ore – e i percettori di NASpI, DIS-COLL e Reddito di Cittadinanza possono stipulare, con datori di lavoro del settore agricolo, contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni. Tali contratti non comportano la perdita o la riduzione dei benefici previsti, purché rimangano nel limite di reddito di 2.000 euro per il 2020. Il decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) ha esteso queste disposizioni fino al 31 dicembre 2021 e, ove lo stato di emergenza fosse successivo a tale data, fino al termine dello stesso.
Pertanto, come stabilito dal messaggio 22 novembre 2021, n. 4079, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, durante la fruizione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per il 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.