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Sospensione dei versamenti

Pubblicazione: 28 settembre 2020 Ultimo aggiornamento: 02 febbraio 2021

Per fronteggiare le ricadute economiche derivate dall’epidemia da Covid-19, il governo, con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, integrato dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), ha disposto la temporanea sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali da febbraio a maggio 2020.
Al termine del periodo di sospensione è stata prevista la restituzione dei contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione.

Considerato il perdurare della situazione di emergenza, come informa l’INPS nel messaggio 13 gennaio 2021, n. 102, la scadenza del versamento della prima rata del restante 50% è stata spostata al 31 gennaio 2021.

Le procedure per la sospensione

L’Istituto, con la circolare INPS 9 aprile 2020, n. 52, comunica le  istruzioni operative e contabili relative alla sospensione degli adempimenti di natura contributiva ai soggetti interessati.

Ulteriori indicazioni circa la sospensione e proroga dei versamenti e degli adempimenti sono presenti nel messaggio 25 maggio 2020, n. 2162 e nella circolare INPS 28 maggio 2020, n. 64. In particolare, in quest’ultima sono presenti istruzioni operative relative alla sospensione degli adempimenti, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, e alla proroga della ripresa dei versamenti sospesi, in relazione alle diverse gestioni interessate.

Relativamente ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le indicazioni contenute nel messaggio.

L’istanza di sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, può essere trasmessa fino al 30 settembre 2020. Ulteriori indicazioni sono contenute nel messaggio 14 settembre 2020, n. 3331.

I destinatari della sospensione

I soggetti destinatari della sospensione sono:

  • datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • aziende dei settori del turismo, della cultura, dello spettacolo, delle attività ricreative, della ristorazione, degli asili nido, dei trasporti, del terzo settore e le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • società, enti e associazioni sportive;
  • soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi fino a 2 milioni di euro nello scorso anno;
  • committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.

Sono inoltre sospesi:

  • versamenti per Fondo di Tesoreria;
  • emissione avvisi di addebito e diffide ex articolo 2, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463;
  • DURC con data scadenza validità compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile;
  • versamenti delle rate di dilazione.

La circolare INPS 16 maggio 2020, n. 59 fornisce istruzioni aggiuntive per:

  • aziende con dipendenti;
  • artigiani e commercianti;
  • liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata;
  • aziende agricole assuntrici di manodopera;
  • lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare;
  • aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

I versamenti di aprile e maggio sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019. Per questi soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

La domanda di rateizzazione

Aziende, lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e iscritti alla Gestione Separata (committenti), tenuti a versare i contributi sospesi possono scegliere di rateizzare i pagamenti.

I contribuenti possono inviare una domanda di rateizzazione entro il 30 Ottobre 2020, tramite il servizio online. Tra le funzioni presenti nel servizio è stata introdotta anche la possibilità di annullare un’istanza già protocollata. La cancellazione di istanza compilata con dati errati può essere eseguita autonomamente dall’utente secondo le modalità operative indicate nel manuale (paragrafo 3.1) disponibile all’interno del servizio.

Termini della rateizzazione

Il decreto agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) ha così ripartito i termini dell’adempimento rateale:

  • per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, versamento in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili dello stesso importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Il messaggio 9 settembre 2020 n. 3274 fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione. Un successivo messaggio fornirà le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo 50% delle somme dovute. In ogni caso resta valido il termine del 16 settembre per il versamento della prima rata.