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Indennità Covid-19 decreto Sostegni

Pubblicazione: 07 aprile 2021 Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2021

Il decreto Sostegni, nel solco dei precedenti decreti a supporto dei lavoratori in difficoltà, ha messo a disposizione ulteriori misure di sostegno al reddito.

Indennità Covid-19: le categorie

Il messaggio 25 marzo 2021, n. 1275 fornisce le prime indicazioni riguardo le categorie di lavoratori interessate all’indennità Covid-19.

L’articolo 10 del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva introdotta dal decreto Ristori.

Tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori:

  • i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori intermittenti;
  • i lavoratori autonomi occasionali;
  • i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • i lavoratori dello spettacolo.

 

Per presentare la domanda è attivo il servizio online.

Con il messaggio 8 aprile 2021, n. 1452 l’lNPS comunica che ha provveduto alla liquidazione dell’indennità in favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità assegnate dai precedenti decreti, per un totale di 235.509 bonus e un importo complessivo di oltre 565 milioni di euro.

La circolare INPS 19 aprile 2021, n. 65 fornisce tutti i dettagli relativi alla prestazione. Il messaggio 30 aprile 2021, n. 1764 offre alcuni chiarimenti sulla circolare 65/2021 relativamente ai limiti di reddito dei lavoratori dello spettacolo richiedenti l’indennità e all’incompatibilità delle indennità con il Reddito di Emergenza (REM).

Con il messaggio 9 luglio 2021, n. 2564, l’INPS fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per mancanza dei requisiti.