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Accesso documentale
modalità di accesso ai documenti amministrativi ex L. 241/1990 ss.mm.ii.
Pubblicazione: 12 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2025
Accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni
Le richieste di accesso documentale o accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto n. 241 del 1990, devono essere inoltrate alle Strutture centrali, regionali o provinciali competenti, per materia o per territorio, a ricevere le richieste stesse, vale a dire le strutture che hanno adottato l’atto o che detengono la documentazione utile a riscontrare la richiesta di accesso, i cui indirizzi sono reperibili tramite i seguenti link:
- per le Direzioni e gli Uffici centrali:
https://www.inps.it/listituto/struttura-organizzativa - per le Strutture al servizio del territorio:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/servizio/2376 selezionando poi: elenchi - indirizzi pec.
Si precisa che le richieste di accesso documentale inviate erroneamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, invece che alle strutture competenti come sopra indicate, non potranno ricevere riscontro non detenendo quest'ultimo i dati richiesti.
Ulteriori informazioni sulla disciplina dell’accesso documentale sono consultabili alla pagina Diritto di accesso (L. 241/90)