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Accesso documentale

modalità di accesso ai documenti amministrativi ex L. 241/1990 ss.mm.ii.

Pubblicazione: 12 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2025

Accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni

Le richieste di accesso documentale o accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto n. 241 del 1990, devono essere inoltrate alle Strutture centrali, regionali o provinciali competenti, per materia o per territorio, a ricevere le richieste stesse, vale a dire le strutture che hanno adottato l’atto o che detengono la documentazione utile a riscontrare la richiesta di accesso, i cui indirizzi sono reperibili tramite i seguenti link:

Si precisa che le richieste di accesso documentale inviate erroneamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, invece che alle strutture competenti come sopra indicate, non potranno ricevere riscontro non detenendo quest'ultimo i dati richiesti.

Ulteriori informazioni sulla disciplina dell’accesso documentale sono consultabili alla pagina Diritto di accesso (L. 241/90)