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Supporto per la Formazione e il lavoro

Pubblicazione: 18 agosto 2023 Ultimo aggiornamento: 24 agosto 2023

Consulta le FAQ – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L’articolo 12 del decreto Lavoro (decreto-legge 48/2023) istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la Formazione e il lavoro (SFL) quale misura di attivazione al lavoro mediante la partecipazione a progetti formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale. Il Supporto è incompatibile con il Reddito e la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

 

REQUISITI DI ACCESSO

Lo strumento può essere richiesto da:

  • singoli componenti dei nuclei familiari – di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui[1] che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI);
  • singoli componenti di nuclei che percepiscono l’ADI che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che partecipano ai percorsi di formazione pur non essendo sottoposti agli obblighi correlati al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa;

 

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO

I requisiti relativi al patrimonio immobiliare e mobiliare, al possesso di beni durevoli, all’assenza di dimissioni volontarie o all’assenza di misure cautelari o di condanna, sono quelli previsti per l’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI), in vigore dal 1° gennaio 2024.

Sono applicati, inoltre, gli stessi requisiti dell’Assegno di Inclusione anche in materia di incidenza di pregresse dimissioni volontarie da altro rapporto di lavoro, criteri di valutazione dei trattamenti assistenziali percepiti, obbligo di dichiarazione dei redditi non compresi nell’ISEE, criteri di valutazione della continuità della residenza nel paese, fermo l’obbligo di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’interessato presenta domanda di SFL con le stesse modalità telematiche previste per l’ADI. Il percorso di attivazione viene attuato mediante la Piattaforma digitale operante nel SIISL e attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.

Nella richiesta deve essere rilasciata la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e autorizzata la trasmissione dei dati ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 150 del 2015. Inoltre, i richiedenti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, dovranno dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

 

PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

Nel Patto di servizio personalizzato il beneficiario deve documentare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro. Lo stesso patto può prevedere l’adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza. La convocazione può essere effettuata tramite la Piattaforma digitale istituita nell’ambito del SIISL per i beneficiari dell’ADI e del SFL, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata.

 

BENEFICIO ECONOMICO

Per tutto il periodo di partecipazione a programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per una durata massima di 12 mensilità, è attribuito un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro, erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.

 

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

L’interessato, tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione indicate nel Patto di servizio personalizzato, deve darne conferma almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, anche in via telematica, a pena della sospensione del beneficio. I soggetti compresi tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico sono tenuti all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione per adulti. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che in ogni caso decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione dello stesso.

 

[1] Per il SFL, ai fini del soddisfacimento del requisito che richiede un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, tale soglia si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE. Come per l’ADI, dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, ad eccezione di determinate erogazioni, mentre i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

5 passi facili verso il Supporto per la Formazione e il lavoro: visualizza la Video guida interattiva dedicata.

Per saperne di più: messaggio 12 luglio 2023, n. 2632, messaggio 31 luglio 2023, n. 2835