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Pubblicazione: 22 giugno 2020 Ultimo aggiornamento: 30 novembre 2021
Cos'è
Il decreto Rilancio ha introdotto la possibilità che l’INPS anticipi ai lavoratori destinatari di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e assegno ordinario, a pagamento diretto, una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
A chi è rivolto
La disciplina sull’anticipo, che si colloca nell’ambito delle misure adottate dal governo per fare fronte all’emergenza Covid-19, si applica alle domande di trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria, Cassa Integrazione in Deroga e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà, di cui al decreto-legge 18/2020 (convertito in legge 27/2020), così come modificato dal decreto-legge 34/2020 e dal decreto-legge 52/2020, presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.
Con riguardo alla Cassa Integrazione in Deroga, inoltre, l’accesso al beneficio è subordinato al fatto che si tratti di domande presentate direttamente all’INPS. Sempre a decorrere dal 18 giugno 2020, infatti, i datori di lavoro ai quali siano già stati autorizzati dalla regione competente per territorio, ovvero, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, trattamenti di cui all’articolo 22, decreto-legge 18/2020 per un periodo complessivo di nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, possono presentare istanza per la richiesta di trattamenti per periodi successivi, fino a una durata massima di 14 settimane, direttamente all’INPS.
Come funziona
L’anticipo viene corrisposto direttamente dall’INPS ai lavoratori che l’azienda, in fase di presentazione della domanda di CIGO, CIGD o assegno ordinario, indica come potenziali beneficiari del trattamento di integrazione salariale a pagamento diretto nel periodo richiesto.
Il datore di lavoro che richiede il trattamento di integrazione salariale con anticipo del pagamento diretto deve trasmettere la domanda entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L'INPS procede a disporre il pagamento dell’anticipazione entro 15 giorni dal ricevimento delle domande. La misura dell'anticipazione è pari al 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale richiesto e approvato.
Ai fini del pagamento dell’importo residuo a saldo, il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello SR41, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, i termini di cui al precedente capoverso sono comunque rinviati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge 52/2020, vale a dire al 17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo (30 giorni dal provvedimento di concessione).
Domanda
La domanda di CIGO, CIG in Deroga e assegno ordinario, a pagamento diretto, in caso di richiesta di anticipo, deve essere presentata dal datore di lavoro entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Durante la fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata comunque entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, ossia entro il 3 luglio 2020.
La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere.
In particolare, per quanto riguarda la Cassa Integrazione Ordinaria la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà” > “CIG Ordinaria”.
Per la Cassa Integrazione in Deroga la domanda va presentata, sempre tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”.
Per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.
Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’INPS all’interno delle sopracitate procedure di domanda sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostato sul “Sì”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.
La selezione dell’opzione “Sì” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati accedendo al distinto servizio “Richiesta anticipo 40%”:
- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- IBAN dei lavoratori interessati;
- ore di Cassa Integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore. I valori consentiti sono compresi nell’intervallo 1-23500. Le ultime due cifre dell’informazione vanno interpretate come valori decimali dell’attributo: queste rappresentano infatti i minuti espressi in centesimi (mezz’ora=50, un’ora=100). Pertanto per inserire 10 ore e 30 minuti occorrerà inserire il dato 1050 (ATTENZIONE: il numero di ore di riduzione/sospensione indicate per singolo lavoratore è un dato presuntivo e riguarda l’intero periodo richiesto, per cui vanno indicate per il loro totale, l’abbattimento del 40%, infatti, viene operato dalla procedura).
Il servizio “Richiesta anticipo 40%” è accessibile sia all’interno delle procedure di domanda di integrazione salariale di CIGD e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà, tramite un link appositamente inserito (a breve verrà inserito anche per la CIG), sia autonomamente tramite il servizio “Richiesta anticipo 40%”.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.