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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2021
Cos'è
Disciplinato dal decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014, il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito è una gestione dell'INPS, non ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo ha lo scopo di intervenire nei confronti dei lavoratori nell’ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione (circolare INPS 2 dicembre 2016, n. 213).
Il Fondo prevede i seguenti interventi in via ordinaria: finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche con il sostegno di fondi nazionali ed europei; trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (assegni ordinari), comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale (circolare INPS 28 giugno 2018, n. 84), per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione, oltre al versamento della contribuzione correlata.
Invece, gli interventi in via emergenziale sono: assegno emergenziale a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; finanziamento, a favore dei lavoratori indicati sopra e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea (outplacement).
A chi è rivolto
Possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, dipendenti delle aziende del settore del Credito che già rientravano, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al decreto interministeriale 28 aprile 2000, n. 158.
Come funziona
Decorrenza e durata
L'accesso alle prestazioni è subordinato al compimento delle procedure contrattuali che modificano le condizioni di lavoro del personale interessato o determinano la riduzione dei livelli occupazionali previste dalla legislazione. Tali procedure si devono concludere con un accordo aziendale o di gruppo. Nel caso di processi di riduzione dei livelli occupazionali, si può accedere a tutte le prestazioni previste.
Il programma di formazione finanziabile non può essere superiore a 12 mesi.
L'assegno ordinario può essere concesso per un periodo non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalle causali individuate per la Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
L'assegno emergenziale ha una durata massima di 24 mesi ed è subordinato al permanere della condizione di disoccupazione involontaria.
Il programma di supporto alla ricollocazione professionale (outplacement) deve avere una durata massima di 12 mesi.
Quanto spetta
Per i programmi di formazione, il contributo è pari alla corrispondente retribuzione lorda spettante ai lavoratori interessati per le ore non lavorate, destinate alla realizzazione di programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici fondi nazionali o dell'Unione europea.
Per gli assegni ordinari, la misura del beneficio è fissata nel 60% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate. Tale importo viene rivalutato annualmente secondo i criteri e le misure in atto per la Cassa integrazione guadagni per l'industria. L'assegno si riduce per l'eventuale concomitanza degli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente sulla Cassa integrazione guadagni per l'industria.
Per il 2020 la misura massima erogabile della prestazione è pari a:
- 1.186,29 euro per retribuzioni inferiori a 2.173,37 euro;
- 1.367,35 euro per le retribuzioni comprese tra 2.184,24 euro e 3.452,74 euro;
- 1.727,41 euro per retribuzioni superiori a 3.452,74 euro.
Se l'importo dell'assegno ordinario così calcolato è inferiore al trattamento di Cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.
L'assegno emergenziale per il 2020 spetta nelle seguenti misure:
- 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione, laddove applicabile, di un importo pari al 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo (il massimale è pari a un importo di 2.443,35 euro lordi mensili per retribuzioni tabellari annue inferiori a 41.829,33 euro);
- 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore (il massimale è pari a un importo di 2.752,41 euro lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da 41.829,33 euro a 55.037,77 euro);
- 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore pari a un importo di 3.852,34 euro lordi mensili per retribuzioni tabellari annue oltre 55.037,77 euro.
Gli importi indicati sono rivalutati annualmente con i criteri e le misure in atto per la Cassa integrazione guadagni per l'industria.
Il Fondo ha l'obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi dopo la costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Per le prestazioni ordinarie (interventi di formazione e assegni ordinari) sono dovuti al Fondo: il contributo ordinario dello 0,20% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti. Eventuali variazioni della misura sono distribuite tra datore di lavoro e lavoratore secondo gli stessi criteri di ripartizione; il contributo addizionale dell'1,5% (a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni di assegno ordinario), calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali e applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.
A seguito dell'adozione da parte del Comitato amministratore della delibera di concessione dell'assegno emergenziale o dell'outplacement, è previsto l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento di un contributo emergenziale nella misura pari alla metà del finanziamento deliberato dal Fondo.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la sede INPS territorialmente competente rilascia la relativa autorizzazione di pagamento, necessaria per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati.
Per la comunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni fornite con la circolare INPS 3 gennaio 2020, n. 1.
L'assegno emergenziale viene pagato direttamente ai lavoratori beneficiari dalle sedi INPS che per lo stesso lavoratore ha in carico la domanda di disoccupazione. Il pagamento dell'assegno avviene tramite la stessa procedura di gestione delle domande di disoccupazione.
Per quanto riguarda l'outplacement la società incaricata allo svolgimento dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale fattura l'intero costo del servizio all'azienda richiedente, la quale effettua il pagamento dell'intera quota. Dopo l'autorizzazione, l'azienda recupera l'importo a carico del Fondo al netto del contributo emergenziale, attraverso il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime aziende per i propri dipendenti.
La contribuzione correlata per entrambi i tipi di assegni, ordinario ed emergenziale, è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione (compresa quella anticipata) e per la determinazione della sua misura. Il calcolo avviene sulla base dell'aliquota di finanziamento vigente nella competente gestione assicurativa obbligatoria.
Domanda
Requisiti
Per accedere alle prestazioni ordinarie i lavoratori devono possedere alcuni requisiti. Per i programmi di formazione è necessario essere destinatari, nell'ambito di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, di un accordo riguardante programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Per gli assegni ordinari è necessario essere interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
L'erogazione dell'assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione o sospensione del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi, fatta eccezione per le prestazioni di lavoro accessorio di cui agli articoli 48 e seguenti, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Si ritiene comunque valido il richiamo alle disposizioni vigenti di cui alla circolare INPS 4 ottobre 2010, n. 130.
I lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni ordinarie possono accedere a un assegno per il sostegno al reddito integrativo rispetto all'indennità di disoccupazione NASpI. Su loro richiesta possono essere finanziati programmi di supporto alla ricollocazione professionale (outplacement) ridotti dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell'Unione europea.
All'assegno emergenziale si applicano le stesse regole in vigore sui requisiti, la sospensione, la decadenza e la decorrenza del trattamento NASpI.
Come fare domanda
La domanda d'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie deve essere presentata telematicamente dall'azienda (circolare INPS 17 giugno 2015, n. 122 e circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201). Essa sarà presa in esame dal Comitato Amministratore del Fondo che delibera sulla concessione dei trattamenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e le disponibilità del Fondo, nonché sulla base delle priorità espresse dallo stesso Comitato Amministratore.
La domanda di accesso alla prestazione emergenziale deve essere presentata esclusivamente in via telematica seguendo quanto indicato dalla circolare INPS 18 dicembre 2015, n. 203.
La domanda di accesso alla prestazione di outplacement, invece, deve essere presentata esclusivamente via PEC alla sede INPS presso la quale esiste l'accentramento contributivo o, in subordine, a quella della sede principale dell'azienda. La domanda dovrà riferirsi esclusivamente a programmi di supporto alla ricollocazione professionale già svolti.
Il Comitato Amministratore del Fondo decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni. Qualora l'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili d'illegittimità, la determinazione può essere sospesa da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, è adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell'INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione oppure annullarla. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.