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Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito

Il servizio permette di richiedere e ottenere finanziamenti per programmi di riconversione e riqualificazione professionale, di trattamento di sostegno al reddito e un Assegno a favore dei lavoratori licenziati. È rivolto a tutti i lavoratori.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2025

Cos'è

Disciplinato dal decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014, il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito è una gestione dell'INPS, non ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo ha lo scopo di intervenire nei confronti dei lavoratori nell’ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione (circolare INPS 2 dicembre 2016, n. 213).

Il Fondo prevede i seguenti interventi in via ordinaria: finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche con il sostegno di fondi nazionali ed europei; trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (Assegni di integrazione salariale), per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione, oltre al versamento della contribuzione correlata.

Invece, gli interventi in via emergenziale sono: Assegno emergenziale a favore dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; finanziamento, a favore dei lavoratori indicati sopra e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale contributo dei fondi nazionali o dell’Unione europea (outplacement).

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, dipendenti delle aziende a cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex ASSICREDITO o ACRI), e i relativi contratti complementari.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 234/2021, all’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 148/2015, dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della prestazione di integrazione salariale anche tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato (circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18) e i lavoratori a domicilio.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il programma di formazione finanziabile non può essere superiore a 12 mesi.

L'Assegno di integrazione salariale può essere concesso per un periodo non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalle causali individuate per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria.

L'Assegno emergenziale ha una durata massima di 24 mesi ed è subordinato al permanere della condizione di disoccupazione involontaria.

Il programma di supporto alla ricollocazione professionale (outplacement) deve avere una durata massima di 12 mesi.

QUANTO SPETTA

Per i programmi di formazione, il contributo è pari alla corrispondente retribuzione lorda spettante ai lavoratori interessati per le ore non lavorate, destinate alla realizzazione di programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici fondi nazionali o dell'Unione europea.

Per gli Assegni di integrazione salariale, la misura del beneficio è fissata nel 60% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate. Tale importo viene rivalutato annualmente secondo i criteri e le misure in atto per la Cassa Integrazione Guadagni per l'industria. L'Assegno si riduce per l'eventuale concomitanza degli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legge sulla Cassa Integrazione Guadagni per l'industria.

Per il 2025 la misura massima erogabile della prestazione è pari a:

  • 1.388,33 euro per retribuzioni inferiori a 2.556,24 euro;
  • 1.600,22 euro per le retribuzioni comprese tra 2.556,24 euro e 4.040,78 euro;
  • 2.021,60 euro per retribuzioni superiori a 4.040,78 euro.

Se l'importo dell'Assegno di integrazione salariale così calcolato è inferiore al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.

L'Assegno emergenziale per il 2025 spetta nelle seguenti misure:

  • 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione, laddove applicabile, di un importo pari al 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo (il massimale è pari a un importo di 2.859,47 euro lordi mensili per retribuzioni tabellari annue inferiori a 48.953,30 euro);
  • 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore (il massimale è pari a un importo di 3.221,17 euro lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da 48.953,30 euro a 64.411,27 euro);
  • 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore pari a un importo di 4.508,43 euro lordi mensili per retribuzioni tabellari annue oltre 64.411,27 euro.

Gli importi indicati sono rivalutati annualmente con i criteri e le misure in atto per la Cassa Integrazione Guadagni per l'industria.

Il Fondo ha l'obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi dopo la costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Per le prestazioni ordinarie (interventi di formazione e Assegni di integrazione salariale) sono dovuti al Fondo: il contributo ordinario dello 0,20% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti. Eventuali variazioni della misura sono distribuite tra datore di lavoro e lavoratore secondo gli stessi criteri di ripartizione; il contributo addizionale dell'1,5% (a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni di Assegno di integrazione salariale), calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali e applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.

Una volta autorizzato l’accesso alle prestazioni ordinarie da parte del Comitato amministratore del Fondo, la sede INPS territorialmente competente rilascia l’autorizzazione di pagamento.

Le prestazioni ordinarie (Assegno di integrazione salariale e interventi di formazione) sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Per la comunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio, i datori di lavoro possono avvalersi del flusso UNIEMENS, secondo quanto illustrato con la circolare INPS 3 gennaio 2020, n. 1.

Il pagamento diretto dell’Assegno di integrazione salariale ai beneficiari può essere autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa.

A seguito dell'adozione da parte del Comitato amministratore della delibera di concessione dell'Assegno emergenziale o dell'outplacement, è previsto l'obbligo da parte del datore di lavoro del versamento di un contributo emergenziale nella misura pari alla metà del finanziamento deliberato dal Fondo.

L'Assegno emergenziale viene pagato direttamente ai lavoratori beneficiari dalle sedi INPS che per lo stesso lavoratore ha in carico la domanda di NASpI. Il pagamento dell'Assegno avviene tramite la stessa procedura di gestione delle domande di NASpI.

Per quanto riguarda l'outplacement la società incaricata allo svolgimento dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale fattura l'intero costo del servizio all'azienda richiedente, la quale effettua il pagamento dell'intera quota. Dopo l'autorizzazione, l'azienda recupera l'importo a carico del Fondo al netto del contributo emergenziale, attraverso il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime aziende per i propri dipendenti.

La contribuzione correlata per entrambi i tipi di Assegni, di integrazione salariale ed emergenziale, è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (compresa quella anticipata) e per la determinazione della sua misura. Il calcolo avviene sulla base dell'aliquota di finanziamento vigente nella competente gestione assicurativa obbligatoria.

Domanda

REQUISITI

L'accesso alle prestazioni di natura ordinaria ed emergenziale è subordinato al compimento delle procedure contrattuali che modificano le condizioni di lavoro del personale interessato o determinano la riduzione dei livelli occupazionali previste dalla legge. Queste procedure si devono concludere con un accordo aziendale o di gruppo. Nel caso di processi di riduzione dei livelli occupazionali, si può accedere a tutte le prestazioni previste.

Per accedere alle prestazioni ordinarie i lavoratori devono possedere alcuni requisiti. Per i programmi di formazione è necessario essere destinatari, nell'ambito di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, di un accordo riguardante programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Per gli Assegni di integrazione salariale è necessario essere interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

L'erogazione dell'Assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione o sospensione del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Si ritiene comunque valido il richiamo alle disposizioni di cui alla circolare INPS 4 ottobre 2010, n. 130, in materia di compatibilità delle integrazioni salariali con l’attività di lavoro autonomo o subordinato.

I lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni ordinarie possono accedere a un Assegno per il sostegno al reddito integrativo rispetto all'indennità di disoccupazione NASpI (Assegno emergenziale). Su loro richiesta, previa domanda dell’azienda, possono essere finanziati programmi di supporto alla ricollocazione professionale (outplacement) ridotti dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell'Unione europea.

All’Assegno emergenziale si applicano le stesse regole per requisiti, sospensione, decadenza e decorrenza del trattamento NASpI.

COME FARE DOMANDA

La domanda d'accesso alle prestazioni ordinarie deve essere presentata online dall'azienda (circolare INPS 17 giugno 2015, n. 122 e circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201). Essa sarà presa in esame dal Comitato amministratore del Fondo che delibera sulla concessione dei trattamenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e le disponibilità del Fondo, nonché sulla base delle priorità espresse dallo stesso Comitato amministratore.

La domanda di accesso alla prestazione emergenziale deve essere presentata dall'azienda esclusivamente online seguendo quanto indicato dalla circolare INPS 18 dicembre 2015, n. 203.

La domanda di accesso alla prestazione di outplacement, invece, deve essere presentata dall'azienda esclusivamente via PEC alla sede INPS presso la quale esiste l'accentramento contributivo o, in subordine, a quella della sede principale dell'azienda. La domanda dovrà riferirsi esclusivamente a programmi di supporto alla ricollocazione professionale già svolti.

Qualora l'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili d'illegittimità, la determinazione può essere sospesa da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, è adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell'INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione oppure annullarla. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.