Aiuto
Cliccando su 'aggiungi ai preferiti' il servizio viene salvato all'interno della pagina 'i tuoi preferiti' all'interno della tua area personale raggiungibile cliccando sul tuo nome in alto a destra.
Attenzione
L'inserimento nei preferiti non è al momento disponibile. Riprovare più tardi.
Ti trovi in
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2025
Cos'è
Con il decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, in attuazione degli articoli da 26 a 40, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la disciplina del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo è stata adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del decreto legislativo medesimo. Da tale decorrenza il Fondo speciale ha assunto la denominazione di "Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale".
Il Fondo di solidarietà eroga:
- prestazioni integrative dell'indennità di mobilità, dell'indennità ASpI/NASpI e della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, anche a seguito della firma di un contratto di solidarietà, le cui durate massime sono pari alla durata dell'ammortizzatore sociale di riferimento;
- prestazioni integrative della durata, per un massimo di due anni, dell'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI;
- Assegni straordinari a sostegno del reddito, finalizzati a processi di agevolazione all'esodo a lavoratori con i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi cinque anni (non trattati in questa scheda);
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con il contributo di fondi nazionali o dell'Unione europea, al fine di evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore e di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità o fruitori dell'indennità ASpI/NASpI, attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Dal 1° gennaio 2017 l’indennità di mobilità è stata abrogata, pertanto la prestazione integrativa dell’indennità di mobilità non è più dovuta.
A chi è rivolto
Le prestazioni integrative del Fondo sono subordinate alla sussistenza delle prestazioni pubbliche di riferimento che integrano (CIGS, indennità di Mobilità Ordinaria, ASpI/NASpI) e delle quali seguono le sorti e il regime normativo.
Le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà, quindi, spettano agli stessi soggetti beneficiari delle prestazioni pubbliche, ovvero:
- se connesse al trattamento di CIGS, ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti di ogni tipologia e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti;
- se riferite all'indennità di mobilità, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati e collocati in mobilità dall'azienda, con esclusione dei dirigenti;
- se relative all'indennità di ASpI/NASpI, ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.
In generale tutte le prestazioni erogate dal Fondo, comprese quelle di finanziamento dei programmi formativi, non si applicano ai dirigenti in quanto non espressamente previsto dal decreto interministeriale.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
La durata delle prestazioni integrative della misura per mobilità/ASpI/NASpI e per CIGS è commisurata alla durata delle prestazioni pubbliche di riferimento di cui ciascun lavoratore è beneficiario.
La prestazione integrativa di durata, invece, è stabilita nel massimo di due anni per i lavoratori le cui prestazioni di mobilità ordinaria o ASpI/NASpI siano state richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016 e che, alla data del 1° gennaio 2016, ne siano beneficiari.
Alla prestazione integrativa di durata, quindi, possono accedere i lavoratori per i quali la data del licenziamento e la data della domanda di prestazione a sostegno del reddito si collochino nel suddetto periodo e che, alla data del 1° gennaio 2016, abbiano diritto all'indennità di mobilità oppure all'indennità di ASpI/NASpI.
Possono accedere alla prestazione di durata anche i lavoratori le cui prestazioni di mobilità o ASpI/NASpI, anche se richieste e godute con decorrenza dal 1° luglio 2014, siano già terminate alla data del 31 dicembre 2015.
Per l'accesso alla prestazione integrativa di durata occorre che sia terminata la fruizione del periodo di mobilità ordinaria o ASpI/NASpI. Sono esclusi i lavoratori che siano decaduti anticipatamente dalla fruizione della prestazione pubblica di riferimento che il Fondo integra nella durata.
QUANTO SPETTA
Per le prestazioni integrative della misura delle indennità di mobilità e di ASpI/NASpI, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, anche a seguito della firma di un contratto di solidarietà, e per la prestazione integrativa della durata pari a un massimo di due anni, il Fondo eroga una prestazione integrativa tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda di riferimento. Questa risulta dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall'interessato nei 12 mesi precedenti l'istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.
La medesima retribuzione viene utilizzata per calcolare la misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi.
Il Fondo versa alla gestione d'iscrizione dei lavoratori interessati la contribuzione correlata per il periodo di erogazione della prestazione integrativa della durata. La contribuzione correlata è utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della misura ed è calcolata con le medesime modalità stabilite per la prestazione pubblica da integrare.
Il Fondo ha l'obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, per finanziare le prestazioni del Fondo di solidarietà, è dovuto mensilmente un contributo ordinario pari allo 0,50% (di cui lo 0,333% a carico del datore di lavoro e lo 0,167% a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti.
Dal 1° luglio 2021, l’articolo 204, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) ha disposto che il gettito derivante dall’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco venga riversato:
- nella misura del 50% alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS (articolo 37, legge 9 marzo 1989, n. 88);
- nella restante misura del 50% al Fondo.
Il pagamento al lavoratore della prestazione integrativa della misura e della durata (mobilità e ASpI/NASpI) a carico del Fondo viene effettuato direttamente dall’INPS ed è subordinato al riconoscimento della prestazione pubblica di riferimento, nonché all'adozione, da parte del Comitato, di una delibera che autorizzi la domanda presentata dall'azienda.
Il pagamento della prestazione integrativa di durata è inoltre subordinato alla conclusione del periodo relativo alla prestazione pubblica di riferimento (mobilità o ASpI/NASpI).
Le prestazioni integrative dei trattamenti di CIGS, previsti da accordi sindacali stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono erogate ai lavoratori direttamente dall'INPS, di conseguenza potranno essere rimborsati alle aziende soltanto le somme anticipate ai lavoratori, a titolo di prestazione integrativa della CIGS, scaturenti da accordi stipulati entro il 31 dicembre 2015 (circolare INPS 14 novembre 2016, n. 198).
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
La rioccupazione del lavoratore in una qualsiasi attività lavorativa retribuita, sia subordinata sia autonoma, durante il periodo in cui sono percepite le prestazioni pubbliche di sostegno al reddito e la prestazione integrativa FTA, deve essere comunicata all'INPS.
Le comunicazioni di rioccupazione devono essere presentate all’INPS esclusivamente online, secondo le indicazioni fornite con il messaggio 19 novembre 2024, n. 3868.
Se il lavoratore omette di comunicare la rioccupazione intervenuta durante la fruizione della prestazione di riferimento e della prestazione integrativa del Fondo, decade da entrambe le prestazioni.
Per il personale pilota dei vettori aerei in CIGS, o mobilità, o ASpI/NASpI, non ricorre l'obbligo della comunicazione di rioccupazione, nel caso in cui sia dimostrata un'attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo (circolare INPS 8 luglio 2011, n. 94, paragrafo C).
Anche in caso di attività lavorativa svolta all'estero, il lavoratore deve presentare all'INPS, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un'autocertificazione nella quale attesti di non aver svolto, nell'anno, attività lavorativa remunerata all'estero, o i periodi eventualmente svolti, a far data dall'inizio della prestazione erogata dall'INPS (circolare INPS 8 luglio 2011, n. 94, paragrafo D).
Le autocertificazioni di attività lavorativa all’estero devono essere comunicate, tramite il modello SR85, secondo le modalità illustrate con il messaggio 19 aprile 2019, n. 1615. Dal 2022, l’obbligo di comunicazione esiste solo per il personale navigante.
Nel caso in cui sia accertata l'omissione delle autocertificazioni di attività lavorativa all’estero, le strutture territorialmente competenti provvedono alla sospensione della prestazione pubblica di sostegno al reddito e relativa prestazione integrativa, o della prestazione integrativa di durata per mobilità e ASpI/NASpI e, contestualmente, inviano agli interessati richiesta di documentazione presso la residenza del lavoratore. La prestazione sarà ripristinata, a decorrere dalla data di sospensione, al momento dell'inoltro della documentazione richiesta.
Domanda
REQUISITI
L'accesso alle prestazioni da parte delle aziende è subordinato al possesso della regolarità contributiva con riferimento alla totalità dei versamenti dovuti all'Istituto, compresi i versamenti dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco. La regolarità contributiva è verificata anche con riferimento alla normativa prevista in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Le nuove regole si applicano alle prestazioni a carico del Fondo decorrenti dal 1° gennaio 2016. Per tutti gli eventi intervenuti nel periodo transitorio di adeguamento del Fondo, i termini perentori di presentazione delle domande decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento, ossia dalla data del 6 giugno 2016, quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269. A partire dal 6 giugno 2016 non è più possibile ricevere né istruire secondo le regole del preesistente Fondo speciale le domande di accesso alle prestazioni, e le eventuali domande presentate con le vecchie modalità non potranno avere effetto e dovranno essere ripresentate secondo le nuove modalità.
Con riferimento al regime delle compatibilità e cumulabilità con altre attività di lavoro autonomo e subordinato, le prestazioni integrative del Fondo relative alla mobilità, ASpI/NASpI e CIGS sono subordinate alla sussistenza delle specifiche prestazioni principali e ne seguono le sorti.
La prestazione integrativa connessa all'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI non è compatibile con la titolarità di un trattamento pensionistico diretto. In caso di titolarità di trattamento previdenziale d'invalidità, invece, occorrerà esercitare l'opzione a favore del trattamento di sostegno al reddito, pena la decadenza dallo stesso e dalla relativa integrazione.
COME FARE DOMANDA
Le domande di accesso a tutte le prestazioni del Fondo sono presentate online all'INPS dal datore di lavoro, nonché dai consulenti o intermediari abilitati, attraverso il servizio dedicato (circolare INPS 14 luglio 2016, n. 132).