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Il servizio permette di comunicare, registrare e attivare i contratti di prestazione di lavoro occasionale, per diverse categorie di lavoratori, imprese ed Enti nei limiti economici previsti dalla legge.
Rivolto a:
Categorie
Cittadini- Intermediari e consulenti- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 10 luglio 2017 Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2025

Cos'è

È il contratto con il quale un utilizzatore ottiene prestazioni di lavoro occasionale o saltuario:

  • con modalità semplificate;
  • entro i limiti indicati;
  • alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa vigente.

A chi è rivolto

Si rivolge a diverse categorie di utilizzatori che possono ottenere prestazioni di lavoro, per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma:

  • professionisti;
  • lavoratori autonomi;
  • imprenditori;
  • associazioni;
  • fondazioni e altri enti di natura privata;
  • pubbliche amministrazioni ed enti locali;
  • aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo;
  • aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi;
  • stabilimenti termali e parchi divertimento;
  • onlus e associazioni.

I limiti economici, riferiti all’anno di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:

  • per ogni prestatore, con riferimento al totale degli utilizzatori, a compensi di importo non superiore a 5mila euro;
  • per ogni utilizzatore, con riferimento al totale dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 10mila euro (escluse dal limite le società sportive che utilizzano steward negli stadi);
  • per ogni utilizzatore del settore congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento con riferimento al totale dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 15mila euro;
  • per il totale delle prestazioni rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro (elevato a 5mila euro per le prestazioni degli steward presso società sportive).

Questi importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Sono calcolati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del raggiungimento del limite di 10mila euro per utilizzatore, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purché i prestatori, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica, autocertifichino la condizione di:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • minori di 25 anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, o presso l’università;
  • persone disoccupate (art.19, d.lgs. 150/2015);
  • beneficiari di prestazioni integrative del salario, Reddito di Inclusione (REI o SIA, prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), o di altre prestazioni a sostegno del reddito.

Come funziona

Gli utilizzatori devono:

  • registrarsi su MyINPS e inserire e convalidare indirizzo email/PEC e numero telefonico;
  • accedere alla piattaforma delle prestazioni occasionali per inserire i soli dati mancanti, effettuare le dichiarazioni di responsabilità (messaggio 23 luglio 2024, n. 2701);
  • alimentare il proprio portafoglio elettronico virtuale;
  • procedere all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa.

I versamenti possono essere effettuati:

  • con F24 modello Elide, indicando la causale CLOC;
  • online, dal Portale dei pagamenti.

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa devono essere svolte:

  • direttamente online dagli utilizzatori e dai prestatori;
  • rivolgendosi al Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • dagli intermediari autorizzati, attraverso la specifica procedura potranno operare in nome e per conto dell’utilizzatore e/o del prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante (messaggio 31 luglio 2017, n. 3177).

 Attraverso il servizio online dedicato, l’utilizzatore può:

  • attivare il contratto di prestazioni occasionali e le relative tutele almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, comunicando:
    • i dati identificativi del prestatore;
    • il compenso pattuito;
    • il luogo di svolgimento della prestazione;
    • la durata;
    • la tipologia;
    • il settore dell’attività lavorativa;
    • altre informazioni per la gestione del rapporto;
  • confermare l’effettivo svolgimento della singola prestazione giornaliera entro i tre giorni successivi (non revocabile);
  • revocare una comunicazione precedentemente inserita, entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere. Superato questo termine, l’INPS tratterrà la somma pari al compenso pattuito tra le parti, indipendentemente dal fatto che la prestazione si sia effettivamente svolta, procedendo al pagamento al prestatore e al versamento in favore dello stesso della contribuzione previdenziale e INAIL.

Nel momento in cui l’utilizzatore invia la comunicazione, il prestatore riceve la notifica della stessa (o della revoca) via email o SMS.

Per imprese del turismo ed Enti Locali la dichiarazione preventiva può prevedere un monte orario totale presunto riferito ad una finestra di tempo non superiore ai dieci giorni consecutivi.

Attraverso il servizio online dedicato, l’utilizzatore:

  • indica l’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, e la durata complessiva della prestazione utilizzando un calendario giornaliero predisposto;
  • deve inviare la comunicazione almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione.

La prestazione occasionale svolta da pensionati, sia nell’ambito del Contratto di prestazione occasionale che del Libretto Famiglia (per esempio, le prestazioni retribuite con il bonus baby-sitting) può determinare:

  • incumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro;
  • riduzione dell’importo erogato (ad es., trattamenti previdenziali di invalidità, pensioni ai superstiti, etc.);
  • sospensione della pensione (ad es., pensione Quota 100; pensione ai lavoratori cd. precoci).

Il prestatore ha diritto all’assicurazione:

  • di invalidità, vecchiaia e superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, l. 335/1995);
  • contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Testo Unico di cui al d.p.r. 1124/1965).

Il compenso giornaliero del prestatore:

  • non può essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata;
  • è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora;
  • è soggetto all’applicazione di oneri a carico dell’utilizzatore nella misura del:
    • 33% per la contribuzione alla Gestione Separata;
    • 3,5% per l’assicurazione INAIL.

Sul totale dei versamenti dell’utilizzatore l’INPS trattiene l’1% come oneri di gestione.

La normativa vigente vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale in caso di:

  • soggetti con più di dieci dipendenti a tempo indeterminato;
  • soggetti che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento con più di 25 dipendenti a tempo indeterminato;
  • imprese dell’edilizia e di settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • imprese del settore agricoli;
  • lavoratori con i quali l’utilizzatore ha in corso, o ha avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

REGIME PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI LOCALI

Le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti Locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente:

  • nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o beneficiari di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali (se già registrati, fra gli utilizzatori, sulla piattaforma informatica delle prestazioni occasionali) non sono soggetti al divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di dieci dipendenti a tempo indeterminato.

Gli Enti Locali sono tenuti al rispetto dei vincoli previsti per il limite di durata e nell’ottica del contenimento delle spese di personale (art. 54-bis, comma 20, d.l. 50/2017).

Altre informazioni

Il contratto di prestazione occasionale è stato introdotto con l'art. 54 bis, d.l. 50/2017, inserito in sede di conversione dalla legge 96/2017 (circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107).

Modifiche significative sono state apportate con il cd. Decreto dignità nell’ambito delle attività agricole, del turismo e degli enti locali (art. 2-bis, d.l. 87/2018, introdotto in sede di conversione dalla legge 96/2018, chiarimenti nella circolare INPS 17 ottobre 2018, n. 103).

Modifiche anche ai limiti economici e dimensionali per gli utilizzatori che operano nel settore dei (d.l. 48/2023, convertito con modificazioni dall’art. 37, l. 85/2023, chiarimenti nella circolare INPS 3 agosto 2023, n. 75):

  • congressi;
  • fiere;
  • eventi;
  • stabilimenti termali;
  • parchi divertimento.

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