Aiuto
Cliccando su 'aggiungi ai preferiti' il servizio viene salvato all'interno della pagina 'i tuoi preferiti' all'interno della tua area personale raggiungibile cliccando sul tuo nome in alto a destra.
Attenzione
L'inserimento nei preferiti non è al momento disponibile. Riprovare più tardi.
Ti trovi in
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 5 agosto 2024
Cos'è
È la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo della NASpI.
Ascolta il podcast “NASPI: come funziona e come richiederla” sul canale “INPS on air” della piattaforma Spreaker.
A chi è rivolto
La prestazione si rivolge ai beneficiari di indennità NASpI, licenziati dal 1° maggio 2015, che intendano:
- avviare un’attività lavorativa autonoma;
- avviare un'impresa individuale;
- sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
- sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l'attività autonoma iniziata prima della cessazione del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla NASpI (art. 8, d.lgs. 4 n. 22/2015).
Come funziona
QUANTO SPETTA
L'importo dell'indennità mensile NASpI spettante e non ancora percepito è liquidato in un'unica soluzione.
Non spettano:
- l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF);
- la Contribuzione figurativa.
L'indennità è soggetta alle trattenute IRPEF.
La prestazione di disoccupazione NASpI, erogata in forma anticipata, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche quando la stessa è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (articolo 1, comma 12, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successivo provvedimento attuativo n. 155130 del 17 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate).
Se il beneficiario gode dell'indennità in misura ridotta pari all'80% del reddito presunto derivante da attività di lavoro autonomo, la prestazione anticipata sarà erogata in base all'importo residuo da corrispondere senza l'applicazione della riduzione (per effetto di precedente opzione per il cumulo fra quest'ultimo reddito e la prestazione NASpI).
DECADENZA
L'indennità va restituita quando il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l'indennità, corrisposta in forma anticipata, sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile.
È escluso il caso di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Domanda
REQUISITI
Il richiedente deve essere nella condizione di avente diritto alla NASpI.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda va presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma, dell'impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa
Se l'attività è iniziata prima della cessazione del rapporto di lavoro dipendente che ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda di anticipazione deve essere inviata entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI.
COME FARE DOMANDA
Online attraverso il servizio dedicato.
Nel tutorial “NASpI anticipata: invio domanda” (scaricabile dal menu della scheda) sono illustrate le modalità operative per la compilazione della domanda.
Per comprendere come utilizzare l’altro servizio NASpI agganciato a questa scheda, ti suggeriamo di scaricare anche il tutorial: “NASpI: consultazione domande”.
In alternativa, è possibile rivolgersi a:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda deve essere completa di:
- documentazione che attesta l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività autonoma;
- estremi del rilascio di specifica autorizzazione o iscrizione ad albi professionali se l'attività lo richiede;
- documentazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio;
- documentazione di avvenuta iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di commercio;
- informazioni relative alla data della sottoscrizione della/delle quote di capitale sociale della cooperativa.
In caso di domanda di NASpI anticipata destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, è necessario allegare alla domanda la seguente documentazione:
- attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio e nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio insieme all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
- stralcio dall’elenco dei soci corredato di una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione (stabilito dall’art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.