Legge 21 luglio 1965, n. 903

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                                            normativa di riferimento



                                          Legge 21 luglio 1965, n. 903


                   pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 31 luglio 1965

Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale



 
TITOLO III - Disposizioni Varie

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Art. 33

 
Il primo comma dell'articolo 5 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dal seguente:
"i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:
1) al compimento del 65/a anno di età per gli uomini e del 60/a anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno: 2.340 contributi giornalieri per gli uomini; 1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
2) a qualunque età, quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del Regio Decreto-Legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella Legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:
A) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno: 780 contributi giornalieri per gli uomini; 520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;
b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno: 156 contributi giornalieri per gli uomini; 104 contributi giornalieri per le donne e i giovani". 
 
Art. 34
Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
 
Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale delle variazioni per matrimonio o morte.


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