Legge 27 dicembre 2002, n. 289

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                                                  normativa di riferimento

                                                  Legge 27 dicembre 2002, n. 289

                  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 240

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)



 
(...)

 

 
Art. 31
(Disposizioni varie per gli enti locali)
(...)

 
19.

 

 
Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.

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