Pubblicazione: 12/12/2022 Ultimo aggiornamento:

Sistema di calcolo in vigore dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori assicurati al fondo alla data del 31 dicembre 1995.

Dal 1° gennaio 2012, anche per le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo, la legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto che, con riferimento alle anzianità contributive maturate da tale data, la quota di pensione, corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
Ne consegue che:

a) per gli assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, la pensione è calcolata:

  • per la quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 2011, secondo il metodo di calcolo retributivo (Quota A + Quota B) ovvero sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi o migliori anni di vita lavorativa - migliori 540 retribuzioni giornaliere per la Quota A + migliori 1.900 retribuzioni giornaliere in caso di gruppo A – ultime 2.600 o 3.120 retribuzioni giornaliere se, rispettivamente, gruppo B o C per quanto riguarda la Quota B;
  • la Quota A terrà conto delle giornate accreditate fino al 31 dicembre 1992 mentre la Quota B delle giornate accreditate tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 2011;
  • per la quota relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 2012, con il metodo contributivo (Quota C) ovvero in base ai contributi versati/accreditati dal 1° gennaio 2012 fino alla decorrenza della pensione;

b) per gli assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, la pensione è calcolata:

  • per la quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 1995, secondo il metodo di calcolo retributivo (Quota A + Quota B) ovvero sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi o migliori anni di vita lavorativa (vedi sopra punto a);
  • la Quota A terrà conto delle giornate accreditate fino al 31 dicembre 1992 mentre la Quota B delle giornate accreditate tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995;
  • per la quota relativa alle anzianità contributive accreditate a partire dal 1996, con il metodo contributivo (Quota C) ovvero in base ai contributi versati/accreditati dal 1° gennaio 1996 fino alla decorrenza della pensione.

Va tenuto conto inoltre che, per il calcolo della Quota A, ai fini della determinazione della media delle migliori 540 giornate fra tutte quelle versate ed accreditate, le retribuzioni devono essere rivalutate sulla base della variazione media annua dell’indice ISTAT del costo della vita, ma solo fino al quinto anno precedente la decorrenza della pensione, ed entro il limite del massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto nel Fondo.

Per il calcolo della Quota B, invece, la media viene calcolata su una quantità di retribuzioni giornaliere (migliori 1.900 per il Gruppo A – ultime 2.600 o 3.120 per i Gruppi B e C). La rivalutazione opera su tutte le retribuzioni del periodo di riferimento ad eccezione dell’anno di decorrenza della pensione e di quello immediatamente precedente. I coefficienti di rivalutazione sono determinati dagli indici di variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. La retribuzione rivalutata non può essere utilizzata al di sopra del massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto nel Fondo.

Retribuzione pensionabile e massimale retributivo giornaliero per il calcolo delle prestazioni a carico del FPLS

La retribuzione pensionabile è individuata nella retribuzione presa a base di calcolo per la determinazione della quota di pensione.

L’articolo 12, comma 7, del D.P.R.1420/1971 ha fissato il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori iscritti al Fondo a 315.000 lire giornaliere.

L’art. 1, comma 10, del decreto legislativo n. 182/1997 che ha modificato l’articolo 12 della sopra citata legge, ha mantenuto il criterio del massimale di retribuzione giornaliera e ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, il limite delle 315.000 lire giornaliere sia rivalutato annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.

Sistema di calcolo in vigore dal 1° gennaio 2012 per i lavoratori assicurati al fondo in data successiva al 31 dicembre 1995

Per i lavoratori assicurati al Fondo a partire dal 1° gennaio 1996, l’importo della pensione annua nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme di previdenza sostitutive ed esclusive e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi si calcola secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione o alla data di morte, nel caso di pensione ai superstiti di assicurato.

Ai fine della determinazione del montante individuale occorre:

  • individuare la base imponibile annua nel rispetto del massimale annuo previsto dall’art.2 comma 18 L. 335, corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall’assicurato in ciascun anno;
  • calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota di computo del 33%;
  • determinare il montante individuale dei contributi sommando l’ammontare di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno di rivalutare.

Il montante complessivo maturato, corrispondente ai contributi versati rivalutati, è convertito in pensione mediante l'utilizzo di una serie di coefficienti, detti coefficienti di trasformazione, che variano a seconda dell'età del pensionando.

Per ulteriori approfondimenti è consultabile la Circolare n. 83/2016 – parte 1 – paragrafi da 3.4 a 4.2.