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Prestazioni pensionistiche erogate dal fondo

Pubblicazione: 12/12/2022 Ultimo aggiornamento:

Il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo riconosce, al raggiungimento di determinati requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, le seguenti prestazioni pensionistiche in favore dei soggetti assicurati al fondo alla data del 31 dicembre 1995:

  • la pensione di vecchiaia anticipata, per la categoria dei ballerini/tersicorei alla maturazione dei seguenti requisiti:
    • 47 anni di età anagrafica per uomini e donne e 20 anni di assicurazione e di contribuzione al Fondo;
    • la contribuzione deve riferirsi a prestazioni lavorative svolte esclusivamente con la qualifica di ballerino/tersicoreo/coreografo;
    • il requisito contributivo richiesto è personalizzato in rapporto ai 120 contributi giornalieri annui fino al 30 giugno 2021 e ai 90 contributi giornalieri annui a decorrere dal 1° luglio 2021;
    • per ottenere la prestazione è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa.
  • la pensione di vecchiaia anticipata, per la categoria degli artisti lirici, dei cantanti, degli orchestrali, etc., alla maturazione dei seguenti requisiti:
    • dal 1° gennaio 2022, 62 anni di età per uomini e donne e 20 anni di assicurazione e di contribuzione;
    • il requisito contributivo richiesto è personalizzato in rapporto ai 60 contributi giornalieri annui per i periodi fino al 1992, ai 120 contributi giornalieri annui per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 2021, ed ai 90 contributi giornalieri annui a decorrere dal 1° luglio 2021;
    • per le prestazioni pensionistiche decorrenti dal 1° agosto 2021, la contribuzione complessivamente richiesta per il conseguimento del diritto a pensione deve riferirsi, per almeno i 2/3, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo;
    • il restante 1/3 della contribuzione versata/accreditata potrà riferirsi invece alla contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio, da riscatto non correlata ad attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, accreditata al Fondo ed alla contribuzione delle gestioni previdenziali AGO-FPLD ed autonoma CD/CM in applicazione di specifiche disposizioni di legge;
    • per ottenere la prestazione è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa.
  • la pensione di vecchiaia anticipata, per la categoria degli attori, dei conduttori, dei direttori d’orchestra, nonché del settore della figurazione e della moda, alla maturazione dei seguenti requisiti:
    • dal 1° gennaio 2022, 65 anni di età per uomini e donne e 20 anni di assicurazione e di contribuzione;
    • il requisito contributivo richiesto è personalizzato in rapporto ai 60 contributi giornalieri annui per i periodi fino al 1992, ai 120 contributi giornalieri annui per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 2021, ed ai 90 contributi giornalieri annui a decorrere dal 1° luglio 2021;
    • per le prestazioni pensionistiche decorrenti dal 1° agosto 2021, la contribuzione complessivamente richiesta per il conseguimento del diritto a pensione deve riferirsi, per almeno i 2/3, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo;
    • il restante 1/3 della contribuzione versata/accreditata potrà riferirsi invece alla contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio, da riscatto non correlata ad attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, accreditata al Fondo ed alla contribuzione delle gestioni previdenziali AGO-FPLD ed autonoma CD/CM in applicazione di specifiche disposizioni di legge;
    • per ottenere la prestazione è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa.
  • la pensione di vecchiaia, per le categorie degli operatori, delle maestranze, dei registi, dei produttori, dei tecnici del settore cinematografico, teatrale, audiovisivo, dei bandisti, etc., titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, al perfezionamento dei seguenti requisiti:
    • 67 anni di età anagrafica per uomini e donne e 20 anni di assicurazione e di contribuzione;
    • il requisito contributivo richiesto è personalizzato nelle ipotesi di appartenenza del lavoratore a Raggruppamenti misti - A o B – in rapporto ai 60 contributi giornalieri annui per i periodi fino al 1992, ai 120 contributi giornalieri annui per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 2021 ed ai 90 contributi giornalieri a decorrere dal 1° luglio 2021 (per il Gruppo A); ai 260 contributi giornalieri annui a decorrere dal 1° agosto 1997 in poi (per il Gruppo B);
    • per ottenere la prestazione è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa.
  • la pensione di vecchiaia, per le categorie degli impiegati, degli operai e delle maestranze, titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, alla maturazione dei seguenti requisiti:
    • 67 anni di età anagrafica per uomini e donne e 20 anni di assicurazione e di contribuzione;
    • il requisito contributivo richiesto è personalizzato nelle ipotesi di appartenenza del lavoratore a Gruppi misti – B o C – in rapporto ai 180 contributi giornalieri annui per i periodi fino al 1992, ai 260 contributi giornalieri annui per i periodi dal 1° gennaio 1993 in poi (per il Gruppo B); ai 180 contributi giornalieri annui per i periodi fino al 1992, ai 260 contributi giornalieri annui per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1997, ed ai 312 contributi giornalieri annui per i periodi dal 1° agosto 1997 in poi (per il Gruppo C);
    • per ottenere la prestazione è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa.
  • la pensione anticipata, in favore di tutte le categorie di lavoratori iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, si consegue con i seguenti requisiti:
    • 42 anni e 10 mesi di assicurazione e di contribuzione per gli uomini e con 41 anni e 10 mesi per le donne;
    • il requisito per dette prestazioni è personalizzato sulla base dell’appartenenza del lavoratore al Gruppo A, B o C, secondo le annualità contributive tempo per tempo prescritte;
    • per le prestazioni anticipate in favore dei lavoratori appartenenti al Gruppo A, decorrenti dal 1° agosto 2021, la contribuzione complessivamente richiesta per il conseguimento del diritto a pensione deve riferirsi, per almeno i 2/3, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo;
    • il restante 1/3 della contribuzione versata/accreditata potrà riferirsi invece alla contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio, da riscatto non correlata ad attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, accreditata al Fondo ed alla contribuzione delle gestioni previdenziali AGO-FPLD ed autonoma CD/CM in applicazione di specifiche disposizioni di legge;
    • per ottenere la prestazione è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa;
    • sono altresì da considerarsi trattamenti di pensione in forma anticipata:

    • la pensione per i c.d. Lavoratori Precoci (categorie di lavoratori che si trovano in peculiari condizioni indicate dalla legge, con requisiti fissati a 41 anni di assicurazione e di contribuzione);
    • la pensione c.d. Quota 100 (per i soggetti in possesso di 62 anni di età anagrafica e 38 anni di assicurazione e di contribuzione nel triennio di vigenza 2019/2021);
    • la pensione c.d. Quota 102 (con requisiti previsti ad un’età anagrafica di 64 anni e a 38 anni di assicurazione e di contribuzione da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2022);
    • la pensione c.d. Opzione Donna, ancorché con calcolo contributivo (con almeno 58 anni di età anagrafica e 35 anni di assicurazione e di contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione e di malattia);

    va tenuto inoltre conto che, l’accesso al pensionamento nel caso delle pensioni anticipate, (ad esclusione della pensione Opzione Donna, regolamentata da uno specifico regime previdenziale che prevede, tra l’altro, una finestra mobile di 12 mesi), dal 1° gennaio 2019 è posticipato di 3 mesi dalla data di maturazione dei relativi requisiti, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26.

  • l’assegno ordinario d’invalidità, che è una prestazione previdenziale erogata in favore dei lavoratori iscritti al Fondo, la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale; ha validità triennale e non è reversibile;

    per ottenere l’assegno, oltre a quello sanitario, sono richiesti i seguenti requisiti:

    • cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva secondo il Gruppo di appartenenza del lavoratore tra A, B o C, dei quali almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;

    l’assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti sia i requisiti sanitari sia i requisiti amministrativi richiesti oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del relativo diritto e può essere confermato, su domanda presentata dall'interessato, entro la data di scadenza; dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato in via definitiva, ferme restando le facoltà di revisione;

    al compimento dell'età pensionabile ed in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 10, Legge 12/06/1984 n. 222);

    l’assegno, inoltre, è compatibile ma non cumulabile, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 30/12/1992 n. 503 come modificato dall’articolo 72 legge 23/12/2000 n. 388, con l’attività lavorativa ed è soggetto alla riduzione di una quota percentuale – 25% o 50% - in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa.

    Per le prestazioni anticipate in favore dei lavoratori appartenenti al Gruppo A, decorrenti dal 1° agosto 2021, la contribuzione complessivamente richiesta per il conseguimento del diritto a pensione deve riferirsi, per almeno i 2/3, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo; il restante 1/3 della contribuzione versata/accreditata potrà riferirsi invece alla contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio, da riscatto non correlata ad attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, accreditata al Fondo ed alla contribuzione delle gestioni previdenziali AGO-FPLD ed autonoma CD/CM in applicazione di specifiche disposizioni di legge.

  • la pensione ordinaria di inabilità, che è una prestazione previdenziale erogata in favore dei lavoratori iscritti al Fondo per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

    peraltro, per le domande di pensione d’inabilità presentate dal 1° gennaio 2013 operano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che prevedono il cumulo della contribuzione disponibile (v. circolare n. 140 del 2013);

    per ottenere la pensione, oltre a quello sanitario, sono richiesti i seguenti requisiti:

    • cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva secondo il Gruppo di appartenenza del lavoratore tra A, B o C, dei quali almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
    • la cessazione di qualsiasi attività lavorativa;
    • la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione;
    • la cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli, dei lavoratori autonomi, dagli albi professionali;

    la prestazione è reversibile e non può essere cumulata con la rendita INAIL dovuta ad infortunio sul lavoro od a malattia professionale riconosciuta per la stessa causa; in ogni caso se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione a carico del Fondo, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni;

    la prestazione è calcolata secondo le comuni regole del calcolo delle pensioni erogate dal Fondo; all’importo ottenuto si aggiunge la c.d. maggiorazione convenzionale (articolo 2, comma 3, legge n. 222/1984) che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214/2011 (articolo 24, comma 2), si calcola secondo le regole del sistema contributivo;

    ne consegue che, al montante individuale dei contributi si aggiunge un’ulteriore quota di contribuzione, per il periodo tra la decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età, computata sulla media delle basi annue pensionabili degli ultimi 5 anni di contribuzione rivalutate fino a un massimo di 40 anni di anzianità contributiva;

    la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti sia i requisiti sanitari sia i requisiti amministrativi richiesti oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del relativo diritto.

    Per le prestazioni anticipate in favore dei lavoratori appartenenti al Gruppo A, decorrenti dal 1° agosto 2021, la contribuzione complessivamente richiesta per il conseguimento del diritto a pensione deve riferirsi, per almeno i 2/3, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo; il restante 1/3 della contribuzione versata/accreditata potrà riferirsi invece alla contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio, da riscatto non correlata ad attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, accreditata al Fondo ed alla contribuzione delle gestioni previdenziali AGO-FPLD ed autonoma CD/CM in applicazione di specifiche disposizioni di legge.

  • la pensione di invalidità specifica, che è una prestazione esclusivamente gestita dal Fondo e spetta solamente a talune categorie artistiche di lavoratori iscritti espressamente individuate dalla legge ed appartenenti al Gruppo A che siano riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie della qualifica professionale abituale e prevalente; per attività abituale e prevalente s'intende quella che fornisce al lavoratore, in misura più cospicua, i mezzi necessari per il sostentamento;

    come per la pensione di inabilità, la prestazione è reversibile ai superstiti e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e può essere soggetta a revisione;

    le categorie professionali che possono richiedere tale prestazione sono:

    • attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
    • attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
    • direttori d'orchestra e sostituti, figuranti e indossatori, artisti lirici;
    • professori d'orchestra, orchestrali, coristi, cantanti di musica leggera;
    • concertisti, ballerini e tersicorei.

    a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182 i requisiti soggettivi, assicurativi e contributivi per la concessione della prestazione sono così stabiliti:

    • requisiti soggettivi: almeno 30 anni di età anagrafica e riconoscimento dello stato di invalidità permanente ed assoluto nell’esercizio dell’attività lavorativa abituale e prevalente;
    • requisiti assicurativi e contributivi: cinque anni di assicurazione e di contribuzione dei quali, almeno un anno nel triennio precedente la domanda di pensione; la contribuzione deve riferirsi alla sola attività professionale svolta abitualmente ed in modo prevalente dal lavoratore;
    • per le prestazioni decorrenti dal 1° agosto 2021, il requisito contributivo richiesto è personalizzato in rapporto all’annualità dei 120 contributi giornalieri annui per il periodo dal 1° agosto 1997 al 30 giugno 2021 e dei 90 contributi giornalieri annui dal 1° luglio 2021 in poi.
  • l’assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità; per queste due prestazioni previdenziali, riconosciute in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo, valgono le stesse regole previste per l’assegno ordinario di invalidità e per la pensione di inabilità salvo che lo stato di invalidità, ovvero, quello di inabilità devono essere imputabili a causa di servizio;

    i requisiti soggettivi, assicurativi e contributivi per la concessione delle prestazioni sono così stabiliti:

    • requisito soggettivo: riconoscimento dello stato d'invalidità o di inabilità, comunque dipendente da causa di servizio, che renda il lavoratore invalido o inabile al servizio stesso;
    • requisito assicurativo e contributivo: 1 contributo giornaliero effettivamente versato.

    l'assegno privilegiato di invalidità e la pensione di inabilità privilegiata, decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti sia i requisiti sanitari sia i requisiti amministrativi richiesti oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del relativo diritto.

  • la pensione ai superstiti; l’articolo 1, comma 41, della legge dell’ 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche, ha disposto l’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime.

    Possono chiedere la prestazione i superstiti di lavoratori deceduti iscritti al Fondo, che erano titolari di un conto assicurativo. In questo caso ai superstiti spetta una pensione di reversibilità indiretta ovvero cosiddetta di assicurato, in presenza dei seguenti requisiti:

    • 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva;
    • almeno cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la data del decesso accreditata al FPLS;

    i requisiti di assicurazione si perfezionano sulla base delle annualità contributive tempo per tempo prescritte a seconda che il lavoratore appartenga al Gruppo A, B o C.

    Nel caso, invece, l’iscritto fosse, all’atto del decesso, titolare di pensione a carico del FPLS, ai superstiti spetta una pensione di reversibilità diretta ovvero cosiddetta di pensionato.

    In questo caso l’importo del trattamento spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335:

    • 60%, solo coniuge;
    • 70%, solo un figlio;
    • 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
    • 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
    • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti
      .

    La pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1° gennaio 1995 viene ridotta sulla base di eventuali altri redditi posseduti dal titolare, secondo differenti percentuali: del 25%, del 40%, del 50%.

    Il superstite del lavoratore assicurato al 31 dicembre 1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità per morte, se:

    • il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
    • non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
    • nei cinque anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

    La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

    Il superstite di lavoratore assicurato successivamente al 31 dicembre 1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità una-tantum, se:

    • non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
    • non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
    • è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.

    Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.

  • la pensione supplementare, (vecchiaia, invalidità, superstiti); prevista per gli iscritti al Fondo che abbiano conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’assicurazione generale obbligatoria, i quali, a domanda, hanno diritto alla pensione supplementare a carico del Fondo, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 1338/1962; tale normativa è applicabile in virtù dell’espresso richiamo alle norme dell’ Assicurazione Generale Obbligatoria presente nell’articolo 1 del DPR n. 1420 del 1971, nell’articolo 7 del d.lgs. n. 182 del 1997, nonché nell’articolo 16 della Convenzione INPS/ENPALS del 3 dicembre 1973; il trattamento spetta anche ai titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (sentenza Corte Costituzionale 9 maggio 2002 , n. 198);

    la prestazione non spetta se si è:

    • titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
    • titolari di pensione a carico del FPLD/INPS, poiché le norme che regolano i rapporti tra l’INPS e il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, prevedono l’erogazione di un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso i due Fondi (Convenzione del 3 dicembre 1973);
    • titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia;
    • titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto i periodi di lavoro svolti all'estero o in Italia sono totalizzati ai fini della liquidazione della pensione pro-rata;
    • titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori Parasubordinati;

    la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo la presentazione della domanda e l'importo che scaturisce dal computo della contribuzione presso il Fondo non è integrabile al trattamento minimo;
    il versamento di ulteriore contribuzione in data successiva alla decorrenza della pensione liquidata dà diritto, previa richiesta, alla liquidazione di un supplemento di pensione;

    la pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.

  • il supplemento di pensione, che, previa domanda, consente di incrementare l’importo della pensione valorizzando la contribuzione versata a seguito di periodi di attività lavorativa prestata successivamente alla data di decorrenza della pensione liquidata dal Fondo; la contribuzione utilizzabile ai fini della liquidazione del supplemento può essere versata sia al Fondo Pensioni Lavoratori Spettacolo sia al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Istituto in applicazione della Convenzione INPS/ENPALS del 3 dicembre 1973;

    il supplemento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e può essere richiesto:

    • dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
    • per una sola volta, dopo due anni, se si è compiuta l’età pensionabile prevista per le categorie dei lavoratori iscritti al FPLS, dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento (art.7, commi 4-5-6, della legge n.155/1981).

    Ulteriori approfondimenti sulle prestazioni pensionistiche erogabili dal Fondo sono consultabili nella Circolare n°83 del 20/05/2016.

    Per le prestazioni pensionistiche aventi decorrenza dal 1° agosto 2021, in favore dei lavoratori iscritti al Fondo ed appartenenti al Gruppo A, è invece consultabile l’allegato n. 2 della circolare n. 163/2021.

Pensione di vecchiaia per i lavoratori assicurati al fondo in data successiva al 31 dicembre 1995

Con riferimento ai soggetti iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, si precisa che sono esclusi dall’applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 214/2011 gli appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei per i quali i requisiti, nel regime contributivo, restano quelli stabiliti dall’articolo 6 del D.P.R. 28 ottobre 2013 n. 157.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al Fondo con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, (67 anni e 20 anni di anzianità assicurativa e contributiva), a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato (c.d. importo soglia);

ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva richiesta restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995 in materia di accrediti figurativi;

b)5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria e da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall’importo della pensione, all’età di 71 anni sia per gli uomini sia per le donne; dal 1° gennaio 2013 l’età anagrafica è incrementata, tempo per tempo, dei previsti adeguamenti alla speranza di vita di cui alla legge n. 122/2010.

Pensione anticipata per i lavoratori assicurati al fondo in data successiva al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli iscritti al Fondo con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne);

ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995, ai fini del computo di detta contribuzione non concorre quella derivante dalla prosecuzione volontaria, e che quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5;

b) 64 anni di età anagrafica e 20 anni di contribuzione “effettiva” versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), a condizione che l’importo della pensione non risulti essere inferiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato (c.d. importo soglia).

Per un approfondimento degli argomenti trattati è consultabile la parte 2 della circolare n. 83/2016.