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Supplemento di pensione per pensionati che continuano a contribuire

Il servizio permette di presentare la domanda di supplemento a tutti i pensionati, iscritti a una o più gestioni speciali, che continuano a versare i contributi per periodi successivi alla decorrenza della pensione.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Pensionati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 27 maggio 2022

Cos'è

Il supplemento è un incremento della pensione liquidato, a domanda, in base alla contribuzione di periodi successivi alla data di decorrenza della pensione stessa. I contributi successivi alla decorrenza del primo supplemento consentono la liquidazione di ulteriori supplementi.

A chi è rivolto

Il supplemento di pensione spetta ai titolari di pensione principale, di pensione supplementare o di assegno ordinario di invalidità iscritti a:

  • Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti o autonomi, dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – FPLD – e/o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi). Nel caso di titolare di pensione liquidata nel FPLD, il supplemento può essere richiesto anche per eventuale contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi anteriormente alla decorrenza della pensione;
  • Gestione Separata, dopo la decorrenza della pensione nella stessa assicurazione;
  • Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS), dopo la decorrenza della pensione nella stessa assicurazione o nel FPLD.

A seguito del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, i contributi maturati successivamente al 1° gennaio 1996 nell’AGO danno diritto a un supplemento di pensione nei confronti di titolari di pensione principale del Fondo Volo, iscritti alla medesima gestione successivamente alla decorrenza della pensione, e del soppresso Fondo Autoferrotranvieri.

Per i pensionati di fondi Elettrici e Telefonici non è possibile liquidare supplementi di pensione a carico dei soppressi fondi salvo per i titolari di assegni ordinari di invalidità.

Il supplemento spetta anche nei confronti di quei lavoratori che abbiano ottenuto il trattamento pensionistico attraverso un istituto di "cumulodei periodi assicurativi (come la totalizzazione o il cumulo - legge 24 dicembre 2012, n. 228) e che successivamente alla decorrenza della pensione continui a lavorare o versare contributi in una delle gestioni che sono state interessate dal cumulo, sempre che tale gestione preveda nel proprio ordinamento l’istituito del supplemento di pensione. In tal caso, il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione conseguita in cumulo.

Nel caso di trattamento conseguito in Gestione Separata con la facoltà di computo di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, il supplemento può essere richiesto esclusivamente per contribuzione successiva alla pensione versata nella Gestione Separata.

In caso di morte del pensionato, i contributi relativi a periodi successivi alla decorrenza della pensione devono essere computati d’ufficio ai fini della misura della pensione di reversibilità, indipendentemente dalla circostanza che siano stati utilizzati per supplementi nella pensione diretta del defunto.

Come funziona

Decorrenza

I supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se a tale data sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.

Quanto spetta

L’importo del supplemento incrementa l’importo della pensione a calcolo. Tuttavia, se la pensione è integrata al trattamento minimo, l'importo potrebbe risultare assorbito dall’integrazione stessa: in caso di assorbimento totale, l’importo in pagamento non varia; in caso di assorbimento parziale, è corrisposta l’eccedenza.

Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 è effettuato con il sistema di calcolo contributivo. Per le anzianità contributive acquisite entro il 31 dicembre 2011, il sistema di calcolo del supplemento segue quello adottato per la liquidazione della pensione.

Per i pensionati che possono far valere periodi di lavoro in stati esteri extracomunitari in convenzione con l'Italia, l'accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione dei periodi di assicurazione italiani ed esteri e, quindi, il supplemento della pensione può essere erogato in regime di convenzione internazionale.

Domanda

Requisiti

Il supplemento di pensione può essere concesso solo decorso un periodo di tempo minimo dalla decorrenza della pensione di cui si è titolare o dal precedente supplemento.

La disciplina è differente a seconda della gestione in cui si è titolare di pensione e di quella in cui si chiede il supplemento.

I contributi versati o accreditati nel FPLD successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Per una sola volta, l'interessato può richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile richiesta nell'AGO.

I contributi versati o accreditati prima o dopo il pensionamento nel FPLD danno luogo, a domanda, alla liquidazione di un supplemento a condizione che al momento della domanda sia stata compiuta l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Ferma restando la condizione del compimento dell'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia nelle gestioni dei lavoratori autonomi, l'interessato può richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento, sia esso il primo o uno dei successivi, dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In questo caso, quindi, a differenza del primo, la liquidazione del primo supplemento non può avvenire prima che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista nella gestione speciale dei lavoratori autonomi.

I contributi versati o accreditati dopo il pensionamento sia nelle gestioni dei lavoratori autonomi sia nell'AGO danno diritto a liquidare, a domanda, un supplemento di pensione, purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Tuttavia, interessato ha la facoltà di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento quando siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile prevista nella gestione in cui si chiede il supplemento.

I contributi versati nella Gestione Separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Non è necessario aver compiuto l’età pensionabile per la vecchiaia previsto nella gestione.

I contributi versati o accreditati nella Gestione dei lavoratori spettacolo e sport (ex ENPALS) successivamente alla decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione di un supplemento, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. Per una sola volta, l'interessato ha la facoltà di richiedere la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l'età pensionabile richiesta. A tal proposito, per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione, bisogna tenere conto dei limiti anagrafici fissati dalle norme per la pensione di vecchiaia come da ultimo modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157. Di seguito i gruppi di appartenenza di tali categorie di lavoratori:

  • Gruppo Ballo;
  • Gruppo Cantanti Orchestrali;
  • Gruppo Attori Conduttori;
  • Gruppo Sportivi Professionisti.

Si precisa che, per i supplementi da riconoscere su pensioni con diritto perfezionato dal 2012, si dovrà tener conto delle nuove età anagrafiche per l’accesso alla pensione di vecchiaia e degli incrementi della speranza di vita introdotti dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Come fare domanda

La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.