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Il diritto di accesso ai documenti amministrativi

Pubblicazione: 11 marzo 2022 Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2022

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a tutti i cittadini, società e associazioni, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e predisposta utilizzando lo schema di istanza reso disponibile sul sito dell’Istituto e presentata alla Struttura centrale o territoriale che detiene stabilmente i documenti.

Il modulo per richiedere l’accesso agli atti è disponibile sul sito istituzionale seguendo il percorso Amministrazione trasparente > Attività e procedimenti > Tipologie di procedimento, al paragrafo “Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale e termini e modi per attivarli”, cliccando su “Richiesta di accesso ai documenti amministrativi”, oppure, Prestazioni e servizi > Moduli e digitando nella stringa di ricerca “Richiesta di accesso ai documenti amministrativi” o “MV06” (codice del modulo).

L’INPS è tenuto a rispondere entro 30 giorni, decorsi i quali senza alcuna comunicazione, la richiesta dovrà intendersi respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, è possibile ricorrere nelle forme previste dall’articolo 25 della legge 241/1990.

Se la richiesta di accesso viene accolta, sarà possibile visionare i documenti, prendere appunti e trascrivere manualmente qualsiasi parte di essi nonché ottenerne copia, anche autenticata.

Per il rilascio di copie sono previsti dei costi di riproduzione a titolo di rimborso spese. Per approfondimenti sugli aventi diritto e sulle ipotesi di esclusione del diritto di accesso, nonché per ulteriori dettagli in materia, si può consultare la documentazione pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente al seguente percorso: Attività e procedimenti > Tipologie di procedimento, al paragrafo “Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale e termini e modi per attivarli”.