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Lavoratori che si spostano nell’Unione Europea: contributi previdenziali

Pubblicazione: 19 giugno 2020 Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2023

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Lavoratori frontalieri

In base alla normativa comunitaria (articolo 1, lettera F, Regolamento CE n.883/2004) il lavoratore transfrontaliero è una persona che lavora in uno Stato dell’Ue e che risiede in un altro Stato membro nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Lavoratore transfrontaliero che svolge attività lavorativa subordinata in Italia

Se il lavoratore svolge attività alle dipendenze di un datore di lavoro (italiano o straniero) operante sul territorio nazionale i contributi previdenziali devono essere versati in Italia secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

Lavoratore transfrontaliero che svolge attività autonoma in Italia

Se il lavoratore svolge attività lavorativa autonoma sul territorio italiano i contributi previdenziali devono essere versati in Italia nella misura e con le modalità previste dalla normativa nazionale per i lavoratori autonomi.

Riferimenti normativi

  • Regolamento CE n.883/2004, articolo 1, lettera F

Lavoratori distaccati

I lavoratori inviati per un periodo massimo di 24 mesi dal proprio datore di lavoro in un altro Paese dell’UE restano assicurati, ai fini previdenziali, nel Paese di provenienza se vengono soddisfatte tutte le condizioni del distacco, previste dalla normativa comunitaria.
Anche il lavoratore autonomo, che di norma svolge la sua attività in un Paese dell’Unione europea, può recarsi, per un periodo non superiore a 24 mesi, in distacco in un altro Paese comunitario, per proseguire un'attività analoga a quella svolta nel Paese di provenienza.

Lavoratore distaccato dall’Italia in un Paese dell’UE

Il lavoratore dipendente o autonomo che viene distaccato dall’Italia in un Paese dell’UE, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria, resta assicurato, ai fini previdenziali, nel Paese di provenienza. Per tutto il periodo del distacco (massimo 24 mesi o in caso di accoglimento della richiesta di proroga per un periodo superiore) i contributi previdenziali devono essere versati in Italia.

Riferimenti normativi

  • Regolamento CE n. 883/2004 art. 12 e 16
  • Regolamento CE n. 987/2009 art. 14 e 18

Lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati dell’Unione Europea

In base alle norme comunitarie il lavoratore può svolgere una attività lavorativa subordinata e/o autonoma in due o più Stati dell’Unione Europea. In questi casi al lavoratore deve applicarsi un’unica legislazione di sicurezza sociale e i contributi previdenziali devono essere versati in un solo Stato comunitario, come se tutte le attività fossero esercitate in detto Stato.

Il lavoratore che si trova nella situazione sopra descritta deve informare della propria situazione lavorativa l’istituzione previdenziale del Paese in cui risiede, affinché possa essere determinata, in base ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria, quale legislazione di sicurezza sociale deve essere applicata.

Riferimenti normativi

  • CE n. 883/2004 art. 13
  • CE n. 987/2009 art. 14 e 16

Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore. Documento portatile A1

Il documento portatile A1 serve a certificare quale legislazione in materia di sicurezza sociale si applica al lavoratore che, per motivi di lavoro, si sposta in uno o più Stati dell’UE. In sostanza, il predetto documento stabilisce in quale Stato devono essere versati i contributi previdenziali.

Il documento portatile A1 è rilasciato dall’istituzione previdenziale del paese di cui si applica la legislazione.

Detto modello rimane valido fino alla data di scadenza in esso indicata o fino al ritiro da parte dell’istituzione che lo ha emesso.

Come richiedere il documento portatile A1 per i lavoratori dipendenti distaccati

Per il lavoratore dipendente la richiesta del documento portatile A1 per distacco o proroga del distacco deve essere fatta dal datore di lavoro/intermediario previdenziale in via telematica attraverso la procedura presente nel Nuovo Portale Agevolazioni Web accessibile ai datori di lavoro abilitati o ai loro consulenti, con credenziali SPID, CIE, CNS o PIN INPS.

La sede INPS territorialmente competente, a cui deve essere trasmessa la richiesta, è quella di iscrizione del datore di lavoro.

Il richiedente sarà avvisato dell’avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms, rispettivamente all’indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda.
Una copia del documento portatile A1 verrà trasmessa al richiedente via PEC o via e-mail.

Come richiedere il documento portatile A1 per i lavoratori autonomi distaccati

La richiesta deve essere presentata dal lavoratore.

Per richiedere il documento portatile A1 è disponibile online il Modulo E412 “Richiesta del certificato di legislazione applicabile (A1)”

La Sede INPS territorialmente competente alla quale deve essere trasmessa la richiesta è quella in cui è iscritto il lavoratore. La richiesta può essere presentata a mano oppure inoltrata tramite utilizzo di PEC o lettera raccomandata A/R.

Il richiedente sarà avvisato dell’avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms rispettivamente all’indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda. Una copia del documento portatile A1 verrà trasmessa al richiedente via PEC o via e-mail.

Come richiedere il documento portatile A1 per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati dell’Ue

Il lavoratore che risiede sul territorio nazionale e che svolge attività lavorativa in Italia e in uno o più Paesi comunitari deve presentare la richiesta di rilascio del documento portatile A1.

Se è residente in un altro Paese comunitario, la domanda di rilascio del predetto documento portatile dovrà essere presentata all’istituzione previdenziale del luogo di residenza.

Per richiedere il documento portatile A1 è disponibile online il Modulo E412 “Richiesta del certificato di legislazione applicabile (A1)”

La Sede INPS territorialmente competente a cui deve essere trasmessa la richiesta è quella di residenza del lavoratore o quella di iscrizione (nel caso di lavoratore autonomo). La richiesta può essere presentata a mano oppure inoltrata tramite utilizzo di PEC o lettera raccomandata A/R.

Il richiedente sarà avvisato dell’avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms, rispettivamente all’indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda. Una copia del documento portatile A1 verrà trasmessa al richiedente via PEC o via e-mail.

Le domande che attualmente possono essere trasmesse in via telematica sono:

  • lavoratore marittimo (art. 11, par, 4, Reg. CE n. 883/2004)
  • lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par, 1, Reg. CE n. 883/2004)
  • accordo in deroga per il distacco del lavoratore dipendente (art. 16 Reg. CE n. 883/2004).

L’Autorità competente responsabile della procedura è l’INPS (contatti e- mail: Info.DiResCo@inps.it; Supporto.DiReSco@inps.it)

La procedura è in sviluppo per consentire anche la presentazione telematica delle altre domande di rilascio del modello A1 per tutte le fattispecie previste.

 

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