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Il diritto di interpello

Pubblicazione: 11 marzo 2022 Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2022

In merito all’applicazione di normative di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in precedenza Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), l’articolo 9 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 e ss.mm.ii, prevede che gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare quesiti di ordine generale alla Direzione Generale competente del Ministero stesso esclusivamente tramite posta al seguente indirizzo email:


L’INPS, qualora interessato dal quesito, può essere interpellato della Direzione Generale competente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inoltre, sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi del vigente articolo 12, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cd. Testo unico salute e sicurezza sul lavoro), gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpellicostituitapresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come definita al comma 2 dello stesso articolo, quesiti di ordine generale esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo email: