Ti trovi in:
I procedimenti amministrativi dell’INPS
Pubblicazione: 11 marzo 2022 Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2022
Nella sezione “Amministrazione trasparente” della homepage del sito INPS sono disponibili le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 35, decreto legislativo 33/2013. Si riportano di seguito le informazioni di maggior interesse.
Unità organizzative che curano l'istruttoria e responsabile del procedimento e del provvedimento
Il presidio delle attività è affidato alle singole strutture organizzative dell'Istituto in base al comune di residenza e al CAP del richiedente il servizio. Nella sezione “Trova la sede” in alto a destra della homepage del sito istituzionale, o nella sezione “Contatti” in alto a sinistra della homepage, si trova il servizio "Le sedi INPS” e in base al servizio/prodotto richiesto sono indicati, per ogni sede, l’articolazione delle unità organizzative e i responsabili dell'istruttoria relativa ai provvedimenti emanati.
Per le sole agenzie territoriali i responsabili dell'istruttoria si identificano con i responsabili della struttura.
Di norma il responsabile del procedimento è anche responsabile del provvedimento, fermo restando che eventuali eccezioni possono essere declinate all’interno di specifiche circolari emanate dall’Istituto.
I nominativi e gli indirizzi di posta elettronica istituzionale dei responsabili di ogni struttura territoriale sono reperibili nel servizio “Le sedi INPS”.
Modalità per ottenere informazioni relative ai procedimenti
Gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti con le seguenti modalità:
- accedendo alla sezione “Prestazioni e servizi” della homepage del sito istituzionale;
- chiamando il Contact center dell'Istituto tramite il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico);
- tramite PEC;
- tramite le caselle di posta elettronica istituzionale;
- direttamente presso le sedi INPS;
- rivolgendosi ai patronati o agli intermediari abilitati.
Termini dei procedimenti
Il “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi” (pdf 744KB) dell’INPS, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020, contiene le disposizioni in materia di definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto avviati a istanza di parte o d’ufficio, come stabilito dalla legge 241/1990, ed è disponibile sul sito istituzionale al seguente percorso: Amministrazione Trasparente > Attività e procedimenti > Tipologie di procedimento.
La Tabella A allegata al Regolamento elenca i procedimenti amministrativi per i quali è istituito un termine di conclusione superiore a quello di 30 giorni, fissato come ordinario dall’articolo 2, comma 2, legge 241/1990 e ss.mm.ii; per tutti i procedimenti non indicati nella tabella valgono, invece, i termini previsti da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, quello ordinario di legge.
Il termine iniziale dei procedimenti a iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta per la tipologia di servizio/prestazione richiesta, sia nel caso essa pervenga direttamente dall’interessato, sia che pervenga da un suo intermediario ovvero per il tramite del datore di lavoro, a eccezione delle istanze indicate nella Tabella A per le quali il termine iniziale del procedimento, a iniziativa di parte, decorre da un momento diverso per specifiche indicazioni normative. Il termine di conclusione si riferisce alla data di adozione del provvedimento finale anche nel caso di provvedimenti recettizi.
Soggetto titolare del potere sostitutivo e modalità per attivarlo
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, comprensivo degli eventuali termini di sospensione previsti dal Regolamento, l’interessato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, il procedimento venga concluso attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Il titolare del potere sostitutivo è individuato ai sensi dell’articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990; il cittadino può rivolgersi al Direttore centrale/regionale/di coordinamento metropolitano competente territorialmente.
I recapiti e gli indirizzi di posta elettronica sono disponibili sul sito istituzionale ai seguenti percorsi:
- L'Istituto > Struttura organizzativa, per le strutture centrali e regionali;
- Contatti > Le sedi INPS oppure Trova la sede > Le sedi INPS, per le strutture periferiche.