it

Ti trovi in:

Accesso civico

Pubblicazione: 11 marzo 2022 Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2022

A seguito delle modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016, è possibile distinguere due modalità di accesso civico: l’accesso civico semplice e l’accesso civico generalizzato.

 

Accesso civico semplice

È previsto dall’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e consente a “chiunque” di chiedere “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria, che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare. L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Nell’apposita sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente” al percorso Altri contenuti > Accesso civico sono indicati, con i relativi indirizzi, i soggetti destinatari delle istanze, le modalità di inoltro delle stesse, la tempistica fissata per il riscontro e ulteriori utili informazioni.

L'istanza è gratuita, non richiede motivazione e deve essere presentata, utilizzando l’apposito modulo, al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’INPS, a uno dei seguenti indirizzi:

 

Il modulo per le richieste di accesso civico semplice è scaricabile dalla homepage del sito istituzionale seguendo il percorso seguente Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Accesso civico, oppure, Prestazioni e servizi > Tutti i moduli e poi digitando nella stringa di ricerca “richiesta di accesso civico” oppure “MV52” (codice del modulo).

L’amministrazione, entro 30 giorni, deve procedere alla pubblicazione sul sito dei dati, documenti, informazioni oggetto dell’istanza, e comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, l'amministrazione comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

 

Accesso civico generalizzato

Il legislatore con il d.lgs. 97/2016 (normativa cosiddetta FOIA - Freedom of Information Act) ha introdotto l’istituto dell’accesso civico generalizzato.

Lo strumento, previsto dall’articolo 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, è finalizzato al controllo diffuso dell’azione amministrativa e, in special modo, dell’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché a garantire il dibattito quale strumento democratico di partecipazione alle attività della PA; attribuisce a “chiunque” il diritto di chiedere dati e documenti “detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.

L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza non richiede motivazione, deve identificare in maniera chiara e puntuale il documento, dato o informazione che ne costituisce oggetto e può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005, a uno dei seguenti indirizzi:

 

La richiesta può inoltre essere trasmessa anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 33/2013:

  • ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  • Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
  • Ufficio del Responsabile della protezione dei dati.

 

Il procedimento per l’esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2, è regolato dall’articolo 5, comma 3 e seguenti, del d.lgs. 33/2013, e deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

L’accesso civico generalizzato va distinto dall’accesso documentale o accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, di cui possono avvalersi i titolari di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (al riguardo si veda la pagina “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi - legge n. 241/1990” in questa stessa sezione).