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Accredito contributi figurativi aspettativa cariche pubbliche elettive e sindacali

Il servizio permette di presentare la domanda di accredito dei contributi figurativi dei periodi di aspettativa non retribuita al fine di svolgere cariche pubbliche elettive e sindacali per iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici e Privati.
Specifico per
Lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, privati e fondi speciali che sospendano, mediante aspettativa non retribuita, un rapporto di lavoro dipendente al fine di svolgere un mandato sindacale o elettivo.

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 10 novembre 2022

Cos'è

È la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi in cui il rapporto di lavoro è sospeso da aspettativa non retribuita, fruita dal lavoratore per lo svolgimento di cariche pubbliche elettive (articolo 3, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e articolo 31, legge 20 maggio 1970, n. 300).

A chi è rivolto

La contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, privati e fondi speciali che sospendano, mediante aspettativa non retribuita, un rapporto di lavoro dipendente al fine di svolgere un mandato sindacale o elettivo.

Come funziona

Per il principio della preesistenza del rapporto di lavoro dipendente, la contribuzione figurativa non tutela il periodo di mandato politico o sindacale in quanto tale, ma garantisce una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale corrispondente al rapporto di lavoro già esistente al momento della proclamazione.

La contribuzione figurativa non può riconoscersi a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione, sia stato assunto, successivamente, nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta. Del pari, la copertura figurativa di cui alla citata normativa non può riguardare aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione.

Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa, se assunti con atto scritto.

I lavoratori, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi figurativi, devono presentare la domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza.

In base all'articolo 38, comma 1legge 23 dicembre 1999, n. 488 i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, deve essere effettuato all’amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

Il mancato versamento della quota a carico impedisce l’accredito figurativo del periodo a cui la quota è riferita.

La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà esclusivamente per coloro che rientrano nella fattispecie suddetta.

Il rinnovo tacito, infatti, non opera laddove, in ragione dell'elezione o della nomina, l’interessato non maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. In questo caso vige la regola generale di cui all’articolo 3, comma 3, d.lgs. 564/1996, per cui la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.

La quota a carico è soggetta all’aggravio delle somme aggiuntive per il caso di ritardo nel pagamento. Il mancato versamento della quota a carico e delle somme aggiuntive per il ritardo impedisce l’accredito figurativo del periodo a cui la quota e le relative somme aggiuntive sono riferite.

La quota a carico è soggetta al termine prescrizionale quinquennale.        

Domanda
Quando fare domanda

La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza.

Solo per i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, delle assemblee regionali o per i nominati a ricoprire funzioni pubbliche che in ragione della nomina maturino un diritto a un vitalizio o un incremento di pensione, la domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Ai fini della trasmissione delle domande online, si rimanda alle indicazioni fornite con la circolare INPS 24 ottobre 2017, n. 153, per gli iscritti alle gestioni private, inclusi il Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP) e Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS).

Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici si rimanda alle indicazioni fornite con il messaggio 147/2018.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Documentazione necessaria da allegare alla domanda telematica, ai fini dell’accredito figurativo iscritti gestioni private:

  • Provvedimento scritto di collocamento in aspettativa e relativi provvedimenti scritti di proroga.
    Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa deve essere allegato l’atto di emanazione datoriale, dell’epoca, scritto, datato e sottoscritto per esteso dal datore di lavoro, con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa. Tale atto, deve risultare antecedente al periodo di aspettativa concesso.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro.
    Le dichiarazioni ora per allora non possono essere utilizzate come alternativa all’esibizione del provvedimento di collocamento in aspettativa. Non possono essere utilizzate nemmeno per provare una durata dell’aspettativa che sconfessi o risulti incompatibile con quanto documentato nel provvedimento di collocamento in aspettativa o nelle relative proroghe.

    Nei limiti suindicati, deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 47 e 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti, con riferimento specifico al periodo per il quale è chiesto l’accredito figurativo, la sussistenza dello stato di aspettativa non retribuita e che, quindi, non si sono verificati fatti, atti o circostanze, che abbiano determinato il venir meno degli effetti degli atti concessori dell’aspettativa medesima (modulo AP123).

  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal datore di lavoro riguardo alle retribuzioni ai sensi degli artt. 3, comma 4, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e 8, comma 8, legge 23 aprile 1981, n. 155.

    È onere dell’interessato produrre i prospetti retributivi redatti dal datore di lavoro. I prospetti retributivi devono recare l’espressa assunzione di responsabilità del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 47 e 76, d.p.r. 445/2000 (modello AP123).

Per il riconoscimento dell’accredito figurativo per carica elettiva si dovrà inoltre allegare:

  • Certificazione dell’organismo pubblico sulle funzioni svolte.

    La certificazione degli organismi pubblici è acquisita dalla sede territoriale dell’INPS tramite contatti diretti con l’organo pubblico. Il lavoratore, in sede di istanza, deve rilasciare una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 47, 75 e 76 del d.p.r. 445/2000, circa la funzione svolta, la data della sua proclamazione, l’organo presso cui reperire la certificazione, precisando inoltre se, in ragione della carica, maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione.

  • Certificazione del pagamento della quota a carico ai sensi dell’art. 38, legge 23 dicembre 1999, n. 488 nei casi in cui, in ragione dell'elezione o della nomina, l’interessato maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione.

Per il riconoscimento dell’accredito figurativo per carica sindacale si dovrà inoltre allegare:

  • Provvedimento formale d’incarico sindacale. Questo provvedimento, tra l’altro, deve specificare l’articolo dello statuto sindacale in cui è contemplata la carica attribuita al lavoratore per la quale si richiede il beneficio e la data di attribuzione della carica.

  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’organizzazione sindacale. L’attestazione deve, tra l’altro, specificare natura e svolgimento delle funzioni attribuite nonché l’articolo dello statuto sindacale in cui è contemplata la carica attribuita al lavoratore per la quale si richiede il beneficio e la data di attribuzione della carica. Deve essere resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 47 e 76 del d.p.r. 445/2000 (modulo AP124).

  • Statuto sindacale. Lo statuto sindacale che prevede la carica e applicabile al caso specifico secondo il tempo.

Avvertenze

La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.