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Riscatto dei periodi di lavoro compiuti all'estero

Il servizio permette di richiedere il riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all'estero non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana per lavoratori e superstiti con cittadinanza italiana.
Specifico per
Lavoratori con cittadinanza italiana al momento della presentazione della domanda o familiari superstiti di lavoratori deceduti come cittadini italiani dopo il 30 aprile 1969 e loro intermediari.

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 16 maggio 2022

Cos'è

È una facoltà che permette di riscattare i periodi di lavoro subordinato compiuti all'estero, non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.

A chi è rivolto

Possono esercitare la facoltà di riscatto i lavoratori che, al momento della presentazione della domanda, abbiano la cittadinanza italiana, anche se durante i periodi di lavoro da riscattare abbiano avuto la cittadinanza straniera. Inoltre, hanno titolo al riscatto i superstiti, qualunque sia la loro cittadinanza, di lavoratori deceduti dopo il 30 aprile 1969, che, alla data della morte, erano cittadini italiani.

Non possono invece esercitare la facoltà di riscatto i datori di lavoro, anche se si tratta di imprese o amministrazioni italiane.

Come funziona

Sono riscattabili i periodi di lavoro subordinato prestati all'estero:

  • in Paesi che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali;
  • in Paesi che hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali, relativamente ai periodi cui la convenzione non si estende e che quindi non siano valutabili in regime convenzionale ai fini del perfezionamento del diritto a pensione.

Il periodo di lavoro può essere riscattato in tutto o in parte (per esempio solo le settimane necessarie al perfezionamento dei requisiti per la pensione).

I contributi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni.

Domanda

Requisiti

Per l'accoglimento della domanda di riscatto è necessario provare l'esistenza e durata del rapporto di lavoro.

L'esistenza del rapporto di lavoro deve risultare da documentazione in originale, attinente al rapporto medesimo e risalente all'epoca dello stesso rapporto o anche in periodi successivi, ma comunque remoti rispetto alla domanda di riscatto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione, di licenziamento, di ben serviti e simili). Sono ritenute valide le dichiarazioni di lavoro rilasciate da istituzioni pubbliche straniere che attestino sia il rapporto di lavoro che la sua durata, debitamente tradotte. Le dichiarazioni prive delle caratteristiche suddette e rilasciate ora per allora dal datore di lavoro devono essere necessariamente convalidate dalle autorità consolari con riguardo al contenuto intrinseco delle dichiarazioni in argomento e pertanto basarsi su opportune verifiche e accertamenti relativi all'effettivo espletamento del rapporto di lavoro.

Gli altri elementi del rapporto di lavoro quali la durata, la retribuzione, la qualifica possono essere provati con altri mezzi, anche orali.

Di tali documenti, se redatti in lingua straniera, deve essere prodotta la traduzione recante la convalida dell'autorità diplomatica o consolare del Paese da cui i documenti provengono, ovvero dei traduttori a ciò legalmente autorizzati. Se il richiedente il riscatto risiede all'estero, la traduzione di tali documenti dovrà invece essere convalidata dall'autorità consolare o diplomatica italiana del Paese di residenza o del Paese nella cui lingua i documenti sono stati redatti.

Quando fare domanda

La richiesta di riscatto per lavoro all'estero può essere presentata senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico.

Come fare domanda

La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, può essere effettuata tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 22 marzo 2021, n. 46.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.