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Domanda di pensione in regime internazionale per i lavoratori dello spettacolo che hanno lavorato in un paese extracomunitario convenzionato

Pubblicazione: 12/12/2022 Ultimo aggiornamento:

Domanda di pensione in regime internazionale per i lavoratori dello spettacolo che hanno lavorato in un paese extracomunitario convenzionato
(Domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale)

La domanda di pensione di vecchiaia, anticipata, invalidità, inabilità e superstiti in regime internazionale può essere presentata anche dagli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo che abbiano maturato periodi assicurativi utili alla pensione nei seguenti Paesi extracomunitari con i quali l'Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale:

  • Argentina
  • Australia
  • Brasile
  • Canada e Quebec
  • Israele
  • Isole del Canale e Isola di Man
  • Paesi dell'ex-Jugoslavia (Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina - Regione autonoma)
  • Principato di Monaco
  • Repubblica di Capo Verde
  • Repubblica di San Marino
  • Santa Sede
  • Tunisia
  • Turchia
  • Uruguay
  • USA (Stati Uniti d'America)
  • Venezuela

La domanda di pensione può essere presentata online all’INPS dai residenti in Italia attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I residenti in Italia non iscritti ad alcuna gestione previdenziale dell'Inps, che abbiano maturato periodi assicurativi in Stati extracomunitari convenzionati, devono presentare le domande di pensione alle Istituzioni estere che provvederanno a trasmetterle direttamente alla competente Struttura territoriale Inps.

I residenti all'estero in uno Stato extracomunitario convenzionato che abbiano periodi assicurativi anche in Italia devono presentare la domanda tramite l'Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all'Inps con i consueti formulari previsti dalle convenzioni bilaterali.

 

Ulteriori informazioni sono contenute nella Circolare n. 164 del 27 dicembre 2011.