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Calcolo dei contributi IVS dei lavoratori sportivi professionisti

Tutte le informazioni che riguardano la contribuzione previdenziale Invalidità, Vecchiaia, Superstiti dei lavoratori sportivi e professionisti iscritti a forme previdenziali obbligatorie.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2020

Il calcolo della contribuzione previdenziale IVS (Invalidità, Vecchiaia, Superstiti) è effettuato sulla retribuzione giornaliera in base a specifici massimali che variano in base all’anzianità assicurativa posseduta alla data del 31/12/1995.

I lavoratori iscritti a forme previdenziali obbligatorie al 31/12/1995 sono considerati "vecchi iscritti", mentre gli iscritti alle predette forme previdenziali successivamente al 31/12/1995 sono considerati “nuovi iscritti”.

Lavoratori "nuovi iscritti" (dopo il 31 dicembre 1995)

Per i cosiddetti "nuovi iscritti", il contributo base IVS del 33% è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n.335.

Il massimale viene rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) che, per il 2018, è pari a 101.427 euro (cfr. circolare INPS 26 gennaio 2018, n.13).

Sulla parte di retribuzione annua che eccede il massimale retributivo e pensionabile, si applica un contributo di solidarietà dell'1,5%, di cui lo 0,75% a carico del datore di lavoro e il restante 0,75% a carico del lavoratore (articolo 1, commi 4 e 5, decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 166 e art. 1, comma 374, lett. b, legge 27 dicembre 2017, n. 205). Il contributo di solidarietà si applica fino all'importo annuo stabilito per legge e rivalutato annualmente secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT che, per il 2018, è pari a 739.407 euro. A decorrere dall’1/1/2020, per effetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 374, lett. b, legge 27 dicembre 2017, n. 205, il contributo di solidarietà sarà pari al 3,1%,  (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).

È, altresì, dovuta un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore per l'anno 2018, da applicare sulla parte di retribuzione annua eccedente (articolo 3-ter, decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438). L'importo è di 46.630 euro che, rapportato a 12 mesi, è pari a 3.886 euro (sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a 101.427 euro). Tale contributo aggiuntivo va versato osservando il criterio della mensilizzazione (cfr. circolare INPS 15 gennaio 2010 n. 7 par. 3; circolare INPS 27 gennaio 2016, n. 11; circolare INPS 31 gennaio 2017, n. 19; circolare INPS 26 gennaio 2018, n. 13).
L’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2018, a 46.630 euro. A fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

 

Lavoratori "vecchi iscritti" (prima del 1° gennaio 1996)

Per i cosiddetti "vecchi iscritti", il contributo base IVS del 33% è calcolato sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312.

Sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede l'importo del massimale retributivo e pensionabile (massimale annuo/312, pari, per il 2018 a 325 euro) e fino all'importo giornaliero pari, per il 2018, a 2.370 euro, si applica un contributo di solidarietà (articolo 1, commi 3 e 5, decreto legislativo 30 aprile 1997, n.166 e art. 1, comma 374, lett. a, legge 27 dicembre 2017, n. 205) dell’1,5%, di cui 0,75% a carico del datore di lavoro e il restante 0,75% a carico del lavoratore. A decorrere dall’1/1/2020, per effetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 374, lett. a, legge 27 dicembre 2017, n. 205, il contributo di solidarietà sarà pari al 3,1%, (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).

L'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2018, 149 euro e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a 325 euro. L’applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l’anno 2018, a 46.630 euro, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.