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Agevolazioni per eventi meteorologici in Toscana 2009

Tutte le informazioni che riguardano lo stato d'emergenza per le province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, colpite nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni di gennaio 2010 da un'ondata eccezionale di maltempo.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010 ha dichiarato lo stato d'emergenza in Emilia Romagna, Liguria e Toscana, colpite nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni di gennaio 2010 da un'ondata eccezionale di maltempo.

Per la sola regione Toscana e, in particolare, per le province di PisaLucca e Massa Carrara, la Presidenza del Consiglio ha inoltre emanato l'ordinanza 10 marzo 2010, n. 3856, che dispone all'articolo 5 alcune agevolazioni.

Sospensione dei termini

L'ordinanza 3856/2010 ha disposto la sospensione dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.

Fino al 30 giugno 2010 sono sospese:

  • le attività di recupero dei contributi previdenziali e assistenziali di Equitalia; 
  • la notifica, da parte di Poste Italiane, degli atti emessi dall'INPS; 
  • le emissioni di avvisi bonari e le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative, da parte dell'INPS. 

Tali sospensioni sono effettuate d'ufficio senza alcuna necessità di richiesta da parte dei soggetti interessati.

Sospensione contributiva

Sono inoltre sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali – compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi – in scadenza nell'arco temporale dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010.

I soggetti interessati devono presentare apposita domanda alla sede INPS competente dichiarando il possesso dei requisiti richiesti.

Non si dà comunque luogo al rimborso di quanto già versato.

I beneficiari

Le agevolazioni sono rivolte alle seguenti figure che, alla data dell'evento calamitoso, esercitavano attività d'impresa o professionale nelle suddette province:

  • datori di lavoro dipendente (agricolo e non);
  • artigiani e commercianti;
  • lavoratori autonomi agricoli;
  • soggetti tenuti al versamento contributivo per attività lavorative iscrivibili alla Gestione Separata (liberi professionisti, committenti, associanti).

Recupero dei contributi sospesi

Il recupero dei contributi sospesi decorre dal 16 luglio 2010, con possibilità di pagamento in 24 rate mensili, senza oneri accessori. Il messaggio 15 giugno 2010 n. 15746 illustra le modalità di pagamento.

Ai fini del rilascio del DURC, per i soggetti beneficiari delle disposizioni dell'articolo 5 dell'ordinanza si considerano i requisiti posseduti alla data del 20 dicembre 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali. Va inoltre tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 20 dicembre 2009.

Adempimenti

Per i datori di lavoro dipendente non agricolo, la sospensione riguarda i periodi di paga da dicembre 2009 a maggio 2010. Alle aziende viene attribuito il codice di autorizzazione 6G.

La circolare INPS 9 aprile 2010 n. 58 detta le istruzioni per la trasmissione dei modelli DM10 fino a dicembre 2009 e delle denunce UniEmens da gennaio 2010 in poi. L'importo dei contributi sospesi è evidenziato con il codice N957.

Il recupero dei contributi viene effettuato con il modello F24, utilizzando il codice contributo DSOS, istituito con la circolare INPS 28 maggio 2002, n. 98 e indicando la matricola aziendale seguita dal codice N957.

Per gli artigiani e i commercianti, i contributi sospesi sono quelli indicati in tabella e la sospensione vale anche per i contributi pregressi posti in riscossione alle scadenze indicate di seguito.

Contributi sospesi per artigiani e commercianti
Contributi sospesiScadenza di versamento
Contributi fissi4° rata 2009
1° rata 2010
16/02/2010
16/05/2010
Contributi a %saldo 2009
1° acconto 2010
16/06/2010

Il messaggio 14 aprile 2010 n. 10190 indica le modalità di pagamento.

Chi paga in un'unica soluzione segue le regole ordinarie e può così regolarizzare la contabilizzazione della quota associativa. Chi invece si avvale della rateizzazione deve versare le rate con il modello F24, utilizzando i codici indicati nella circolare INPS 25 luglio 2000, n. 138. Gli iscritti alla Gestione artigiani utilizzano il codice AD, mentre gli iscritti alla Gestione commercianti utilizzano il codice CD.

Per gli iscritti alla Gestione Separata i contributi sospesi sono indicati nella seguente tabella:

Contributi sospesi per la Gestione Separata
SoggettiContributi sospesiScadenza di versamento
Liberi professionistiSaldo 2009 e 1° acconto 201016 giugno 2010
Committenti/
associanti
 
Compensi corrisposti da dicembre 2009 a maggio 2010Giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso (dal 16 gennaio 2010 al 16 giugno 2010)

Nelle denunce Uniemens riferite ai periodi di sospensione va indicato il codice calamità 11.

Per il recupero dei contributi sospesi (in unica soluzione o con pagamento rateale) si utilizza il modello F24, compilato come indicato di seguito:

Modalità di compilazione mod. F24
Codice SedeCausale contributoMatricola INPS/Codice INPS/Filiale aziendaPeriodo di riferimentoImporti a debito versatiImporti a credito compensati
DaA
XXXXCOC (per committenti/ associanti)
o POC (per professionisti)
099999999999mm/aaaamm/aaaa € ………//////