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Richiedere la successione o il subentro in un mutuo ipotecario

Il servizio consente di richiedere l'attivazione della successione nella titolarità del mutuo al coniuge, se ancora in vita, o ai figli, se componenti del nucleo familiare. Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 75 giorni.
Rivolto a:
Categorie
Familiari superstiti
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 giugno 2024

Cos'è

È la domanda di successione o di subentro nella titolarità del contratto di mutuo in caso di:

  • separazione giudiziale, scioglimento degli effetti civili del matrimonio, delle unioni civili e delle convivenze di fatto registrate;
  • morte dell’intestatario.

A chi è rivolto

In caso di:
•    separazione giudiziale;
•    scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
•    scioglimento delle unioni civili;
•    scioglimento delle convivenze di fatto registrate;

Si rivolge:
•    all’ex coniuge;
•    all’ex unito civilmente;
•    all’ex convivente di fatto, con contratto di convivenza registrato, purché in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di riferimento.

In caso di decesso del mutuatario: al coniuge superstite o, in assenza, ai figli componenti del nucleo familiare, così come individuato dal Regolamento di riferimento (ossia quello vigente al momento della presentazione della domanda di mutuo da parte del titolare del mutuo).

I figli, se minori, possono succedere nella titolarità del mutuo sotto la tutela della persona designata dal giudice tutelare.

Come funziona

In caso di separazione giudiziale, di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, delle unioni civili e delle convivenze di fatto registrate è consentita, su domanda da presentare online, la successione nella titolarità del mutuo alle seguenti categorie:

  • ex coniuge;
  • ex unito civilmente;
  • ex convivente di fatto con contratto di convivenza registrato.

Il nuovo intestatario deve essere iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, salvo i casi diversamente disciplinati dal Regolamento di riferimento.

In caso di decesso del mutuatario, unico intestatario di un mutuo ipotecario INPS, durante il periodo di ammortamento è consentita, su domanda da presentare online, la successione nella titolarità del mutuo al coniuge o ai figli se componenti del nucleo familiare, così come individuato dai regolamenti in materia.

Nel caso in cui l’immobile venga ereditato da soggetti diversi:

  • l’ammortamento viene interrotto alla data del decesso dell’intestatario del mutuo;
  • gli eredi dell’immobile provvederanno all’immediata estinzione totale del finanziamento.

La domanda di successione, in seguito al decesso del mutuatario, può essere effettuata accedendo all'area riservata del sito INPS, attraverso il servizio dedicato, dai seguenti soggetti:

  • dal coniuge del mutuatario;
  • in assenza del coniuge, dai figli del mutuatario;
  • in presenza di soli figli minori, dal tutore.

Il tutore che presenta la domanda deve:

  • accedere con le proprie credenziali;
  • inserire gli estremi del provvedimento di nomina giudiziale.

Il mutuo sarà, quindi, intestato al tutore.

Il mutuo, al termine dell’istruttoria della domanda da parte delle sedi provinciali, risulterà intestato:

  • al coniuge superstite;
  • ai figli. I figli devono fare parte del nucleo familiare, così come individuato dai regolamenti in materia.

Il nuovo intestatario può essere non iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

In entrambe le tipologie di domanda (per separazione o decesso), in caso di rigetto della domanda, viene inviata una comunicazione agli interessati.

INPS mette a disposizione un Manuale per gli utenti, per la domanda di successione in argomento (pdf 1,31MB). 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 75 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella (pdf 210KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Documenti