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Carta acquisti ordinaria

Tutte le informazioni che riguardano la carta di pagamento elettronica, che viene concessa a cittadini dai 65 anni in su e in condizioni di disagio economico, che permette l’acquisto di spesa alimentare e il pagamento delle bollette di gas e luce.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 10 marzo 2023

La Carta acquisti ordinaria è una carta di pagamento elettronica concessa a cittadini che si trovano in condizioni di disagio economico.

Sulla carta si accredita bimestralmente una somma di denaro che può essere utilizzata per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati e per il pagamento delle bollette di gas e luce presso gli uffici postali. La carta non è comunque abilitata al prelievo di contanti.

Disponibile da ottobre 2008, la Carta acquisti ordinaria è concessa a cittadini dai 65 anni in su o di età inferiore a tre anni in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza (Decreto interministeriale del 3 febbraio 2014):

  • Cittadinanza italiana;
  • ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
  • ovvero familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • ovvero familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • ovvero rifugiato politico o titolare di posizione sussidiaria.

Inoltre, il richiedente deve essere cittadino regolarmente iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale).

 

Come funziona la carta acquisti ordinaria

Sulla Carta sono accreditati 80 euro con cadenza bimestrale da utilizzare per fare la spesa o pagare gas e luce. I negozi che aderiscono all'iniziativa espongono la seguente etichetta adesiva:

 

 

Gli enti territoriali possono deliberare l’accredito sulla carta di ulteriori somme e alcune aziende possono prevedere sconti particolari sulla fornitura di beni di pubblica utilità.

I titolari di Carta acquisti possono, inoltre, avere uno sconto del 5% nei negozi e nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa. Lo sconto è riconosciuto esclusivamente per gli acquisti effettuati con la Carta acquisti e non è applicabile all'acquisto di specialità medicinali o per il pagamento di ticket sanitari. Gli acquisti con la Carta, presso le farmacie convenzionate e attrezzate, danno anche il diritto alla misurazione gratuita della pressione arteriosa e del peso corporeo.

Lo sconto è cumulabile con altre iniziative promozionali o sconti applicati a tutta la clientela, oltre a quelle riservate ai titolari di carte fedeltà rilasciate dai negozi stessi (ad esempio, dai supermercati).

I soggetti privati possono anche effettuare versamenti a titolo spontaneo e solidale sul fondo destinato alla Carta acquisti.

In caso di smarrimento, disattivazione, danneggiamento o furto della carta, il titolare potrà chiederne il blocco immediato telefonando, 24 ore su 24, al numero verde 800 902 122. Nel corso della telefonata verrà comunicato il numero di blocco e sarà necessario fornire il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita e il giorno in cui si è verificato l’evento. Successivamente, il titolare dovrà confermare l’avvenuta richiesta di blocco a un ufficio postale.

In caso di smarrimento o furto della Carta, il titolare deve anche presentare apposita denuncia alle competenti autorità (autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza). Per ottenere il duplicato della carta, dovrà poi presentare copia della denuncia a un ufficio postale.

Occorre rivolgersi a un ufficio postale anche in caso di smagnetizzazione o danneggiamento della carta.

I requisiti per avere diritto alla carta acquisti ordinaria

Per avere diritto alla Carta, i cittadini dai 65 anni in su devono avere, inoltre, i seguenti requisiti economici:

  • non godere di trattamenti o, nell'anno di competenza del beneficio, godere di trattamenti di importo inferiore a 7.640,18 euro per l'anno 2023 se di età compresa tra 65 anni e 69 anni o a 10.186,91 euro per l'anno 2023 dai 70 anni in su. Nel caso in cui una quota dei trattamenti sia collegata alla situazione reddituale del pensionato, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie. Il decreto interministeriale dell’allora Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 settembre 2008 e successive integrazione e modificazioni, adottato ai sensi dell’art. 81 comma 33 della legge 6 agosto 2008 n. 133, ha previsto che debbano essere considerati unitamente ai redditi personali, trattamenti, pensionistici o assistenziali, anche se non fiscalmente imponibili, che cumulati ai relativi redditi propri, non devono superare la soglia stabilita annualmente;
  • avere un ISEE in corso di validità inferiore a 7.640,18 euro per l'anno 2023;
  • non essere, da soli o insieme al coniuge, intestatari di più di una utenza elettrica domestica, di più di una utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas;
  • non essere, da soli o insieme al coniuge, proprietari di più di due autoveicoli, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non siano ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;
  • non essere, da soli o insieme al coniuge, titolari di un patrimonio mobiliare superiore a 15mila euro come rilevato nella dichiarazione ISEE;
  • non essere fruitori di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni perché ricoverati in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.

I bambini di età inferiore a tre anni (in questo caso il titolare della Carta è un esercente patria potestà):

  • devono avere un ISEE in corso di validità inferiore a 7.640,18 euro per l’anno 2023;
  • non devono essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari intestatari di più di un’utenza elettrica domestica, di più di un’utenza elettrica non domestica, di più di due utenze del gas, di più di due autoveicoli;
  • non devono essere proprietari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di più di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7 con una quota superiore o uguale al 10%;
  • non devono essere titolari, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari, di un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro come rilevato nella dichiarazione ISEE.

A seguito della modifica della durata dell’attestazione ISEE introdotta dal d.l. n. 34 del 2019 (cd. decreto crescita), convertito dalla legge n. 58 del 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU è valida dalla data di presentazione fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata sottoscritta la DSU, così che la validità delle DSU dal 1° gennaio 2020 coincide con l’anno solare. I richiedenti e i precettori di Carta acquisti dovranno presentare quanto prima nel mese di gennaio la DSU per il nuovo anno. In caso contrario, l’erogazione della stessa sarà sospesa fino alla presentazione di una nuova DSU valida.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata presso un ufficio postale utilizzando i moduli disponibili sul sito di Poste Italiane.

I cittadini dai 65 anni in su devono compilare il modulo domanda (pdf 1543KB) per beneficiari dai 65 anni in su secondo l'apposita guida alla compilazione (pdf 990KB).

I tutori, gli esercenti la patria potestà o i soggetti affidatari possono presentare la domanda tramite il modulo domanda (pdf 2909KB) per i minori di tre anni seguendo l'apposita guida alla compilazione (pdf 1064KB).

Nella domanda l’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

L’ufficio postale trasmetterà in via telematica all’INPS la domanda per le necessarie verifiche e, in caso di esito positivo, inviterà il titolare a recarsi presso un ufficio postale per ritirare la carta su cui sarà già stato accreditato l'importo del bimestre di presentazione della domanda.

Il beneficiario della Carta (in caso di ultrasessantacinquenne) o il titolare (in caso di beneficiario minore) possono modificare le informazioni relative alla residenza (quelle contenute nel quadro 5 della domanda) e chiedere che la Carta venga intestata a un altro soggetto utilizzando gli appositi moduli presso gli uffici postali. Per la variazione dei dati si devono usare i moduli Mod CA/varanag65 (in caso di ultrasessantacinquenne) e Mod CA/varanag3 (in caso di beneficiario minore); per la variazione dei titolari della carta ci sono i moduli Mod CA/titolare65 (in caso di ultrasessantacinquenne) e Mod CA/titolare3 (in caso di beneficiario minore). I moduli di variazione dati devono essere presentati alla sede INPS competente per territorio.

In caso di perdita dei requisiti nel corso di percezione della Carta acquisti, ad esempio per superamento delle soglie ISEE nel corso di un anno rispetto al precedente oppure per superamento del limite dei trattamenti, è necessario presentare sempre una nuova domanda per verificare nuovamente la presenza dei requisiti di legge.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere:

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.