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Indennità di malattia per assicurati disoccupati o sospesi

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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 19 gennaio 2022

L’ indennità di malattia è riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso che ne determina l’ incapacità temporanea al lavoro, intesa come mansione specifica e spetta anche in caso di disoccupazione o sospensione, pur se in misura e con condizioni diverse.

L’indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato che siano disoccupati o sospesi purché l’evento di malattia si verifichi entro 60 giorni (o due mesi) dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.

Il diritto all'indennità di malattia

Il diritto all’indennità di malattia decorre dal quarto giorno di malattia (i primi tre giorni sono di “carenza”) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere attestata con uno o più certificati. L’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

È indennizzabile, purché debitamente certificato, anche l’eventuale periodo di malattia che comporta ricovero in regime ordinario o in regime di day hospital.
In caso di disoccupazione o sospensione dal lavoro, l’indennità è ridotta di due terzi rispetto alla percentuale normalmente prevista per la categoria di appartenenza. In caso di ricovero e qualora non vi siano familiari a carico, l’indennità è ridotta a ulteriori 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera.
Per avere diritto all’indennità di malattia, il disoccupato o sospeso deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo online telematicamente all’INPS. Egli deve, inoltre, controllare attentamente la correttezza dei dati anagrafici e di domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico.
Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il disoccupato o sospeso deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea. Egli deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato di malattia all’INPS per non incorrere nelle sanzioni di legge consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell’invio oltre il menzionato termine dei due giorni.
Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l’invio telematico. Qualora, invece, i certificati di ricovero e dimissioni vengano redatti in modalità cartacea, possono essere consegnati alla struttura territoriale INPS anche oltre i due giorni dalla data del rilascio, ma comunque entro il termine di un anno di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute certificative ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.
Per l’erogazione dell’indennità il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce di reperibilità previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa. Le fasce di reperibilità alla visita medica di controllo domiciliare sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
L’ assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia:
 per un massimo di dieci giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;

  • per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • per il totale dell'indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.

Il medico di controllo domiciliare che riscontra l'assenza rilascia un invito in busta chiusa per la successiva visita medica di controllo ambulatoriale. L'eventuale assenza alla visita ambulatoriale può dar luogo all'applicazione delle sanzioni per la seconda visita.
Durante il periodo di prognosi del certificato, se effettivamente necessario, il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente e con congruo all’INPS utilizzando l’apposito servizio disponibile sul portale dell’Istituto - sezione “Servizi” – “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.
Il servizio consente la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi. Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico (circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106).
Solo in casi particolari, qualora non fosse possibile accedere al suddetto servizio, si potranno seguire le seguenti modalità:

 

  • inviare un'email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;
  • inviare specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale;
  • contattare il Contact center al numero verde 803 164.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.