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Indennità di malattia per lavoratori dipendenti

Tutte le informazioni necessarie all'indennità di malattia riconosciuta ai lavoratori del settore privato in caso di incapacità temporanea al lavoro. Il lavoratore può consultare i certificati di malattia utilizzando l'apposita sezione online.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 maggio 2024

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori quando un evento di malattia ne determina l’incapacità temporanea al lavoro nella mansione specifica.

In particolare, spetta a:

  • operai del settore industria;
  • operai e impiegati del settore terziario e servizi;
  • lavoratori dell’agricoltura;
  • apprendisti;
  • disoccupati;
  • lavoratori sospesi dal lavoro;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori sportivi subordinati – dilettanti e professionisti - iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi;
  • lavoratori marittimi.

Non spetta a (elenco non esaustivo):

  • collaboratori familiari (colf e badanti);
  • impiegati dell'industria;
  • quadri (industria e artigianato);
  • dirigenti;
  • portieri;
  • lavoratori autonomi.

Durata della prestazione

Per la generalità dei lavoratori il diritto all’indennità:

  • decorre dal quarto giorno. I primi tre giorni sono a totale carico dell’azienda, se previsto dal contratto di lavoro;
  • cessa con la fine della malattia (scadenza della prognosi).

I periodi di malattia possono essere attestati con uno o più certificati. Sono indennizzabili anche i periodi in ricovero ordinario o in day hospital, se correttamente certificati. Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero.

L’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, con le eccezioni indicate di seguito.

Agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi spetta:

  • per un massimo di 180 giorni nell’anno solare se assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • per un numero massimo di giorni pari ai giorni lavorati nei 12 mesi prima dell'inizio della malattia (minimo 30, massimo 180 giorni nell’anno solare). Le giornate residue sono indennizzate direttamente dall’INPS. Il diritto cessa con la cessazione del rapporto di lavoro, anche se precede la scadenza del contratto.

Ai lavoratori dell’agricoltura spetta:

  • per massimo 180 giorni nell’anno solare, se hanno effettivamente iniziato l’attività lavorativa e sono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi (fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare). Se assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e solo se hanno svolto:
    • almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente, anche se lavorate a tempo indeterminato
      nello stesso settore agricolo;
    • 51 giornate nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia.

Agli apprendisti si applica la stessa disciplina dei lavoratori del settore di appartenenza. 

Ai disoccupati e ai sospesi con contratto a tempo indeterminato spetta:

  • per massimo 180 giorni nell’anno solare, solo se la malattia inizia entro 60 giorni o due mesi dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro;
  • in misura pari ai 2/3 della misura normalmente prevista (circolare INPS 28 gennaio 1981, n. 134368- A.G.O./14).

Ai lavoratori marittimi e dello specifico settore pesca assicurati cosiddetti “assicurati ex IPSEMA” (circolare INPS 23 dicembre 2013, n. 179) l’indennità spetta nella misura del 75% della retribuzione percepita al momento dello sbarco:

  • per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, è riconosciuta dal giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni di prognosi, domenica inclusa, fino a massimo un anno;
  • per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare, se la malattia si manifesta entro 28 giorni dallo sbarco, ai marittimi sbarcati da natanti appartenenti a specifiche categorie previste per legge. È riconosciuta dal quarto giorno successivo alla data della denuncia dell’evento fino a massimo un anno.

Per inabilità temporanea da malattia, se la malattia si manifesta dopo 28 giorni ed entro 180 giorni dallo sbarco, è riconosciuta ai lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro:

  • dal quarto giorno successivo a quello della denuncia della malattia fino a massimo 180 giorni;
  • al 50% per i primi 20 giorni;
  • al 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.

Spetta ai lavoratori dello spettacolo (circolare INPS 10 settembre 2021, n. 132), che abbiano versato al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS):

  • almeno 40 contributi giornalieri, dal 1° gennaio dell’anno precedente l'arrivo della malattia, per inizio evento a partire dal 26 maggio 2021 (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106);
  • almeno 100 contributi giornalieri, per gli eventi precedenti al 26 maggio 2021. È riconosciuta dal quarto giorno successivo a quello di inizio dell’evento ed è dovuta per un massimo di 180 giorni nell’anno.

Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo con contratto:

  • a tempo determinato, è riconosciuta la conservazione della tutela della malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi. Se sussiste almeno una giornata di prestazione lavorativa, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni;
  • a tempo indeterminato, l'indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro.

L'indennità di malattia viene erogata direttamente dall'INPS alle seguenti categorie:

  • disoccupati;
  • saltuari con contratto a termine;
  • prestazione;
  • occupati presso imprese dello spettacolo che esercitano attività saltuaria o stagionale.

Quanto spetta

In linea generale, l’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del:

  • 50% della retribuzione media giornaliera, dal quarto al ventesimo giorno;
  • 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno.

È erogata:

  • all’80% durante tutto il periodo di malattia per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria;
  • ai 2/3 della misura normalmente prevista (circolare INPS 28 gennaio 1981, n. 134368- A.G.O./14) per i disoccupati e sospesi dal lavoro;
  • ai 2/5 durante tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate per i ricoverati senza familiari a carico.

L’indennità ai lavoratori marittimi è riconosciuta al 75% della retribuzione percepita al momento dello sbarco:

  • in caso di malattia fondamentale;
  • in caso di malattia complementare.

In caso di malattia di lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro, spetta:

  • al 50% per i primi 20 giorni;
  • al 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia.

Per i lavoratori dello spettacolo l’indennità di malattia è pari:

  • al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al ventesimo giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
  • all’80% della retribuzione media globale giornaliera dal ventunesimo al centottantesimo;
  • al 40% per il lavoratore disoccupato e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana.

Modalità di pagamento

L’indennità di malattia è generalmente anticipata, con successivo conguaglio, dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione.

Per alcune tipologie di lavoratori è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS. Nei casi di pagamento diretto, il lavoratore è tenuto a fornire i dati necessari per l’accredito dell’indennità mediante il modulo SR188 (“Modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”).

Come richiedere l’indennità

Per avere diritto all’indennità, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS.

Per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, il lavoratore deve controllare la correttezza delle informazioni inserite dal medico, ossia:

  • dati anagrafici;
  • domicilio per la reperibilità.

Con il certificato telematico, il lavoratore è esonerato dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro, che potrà riceverlo e visualizzarlo tramite i servizi messi a disposizione dall’INPS.

Se la trasmissione telematica non è possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia in modalità cartacea.

Entro due giorni dalla data del rilascio, il lavoratore dovrà presentare o inviare:

  • il certificato alla struttura territoriale INPS di competenza;
  • l’attestato al proprio datore di lavoro.

La mancata presentazione del certificato oltre il termine indicato comporta la perdita del diritto per ogni giorno di ingiustificato ritardo. Ai fini del riconoscimento della prestazione, il certificato deve essere consegnato in originale.

Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l’invio telematico. 

Il certificato cartaceo va presentato o inviato:

  • alla struttura territoriale INPS di competenza;
  • al proprio datore di lavoro (privi dei dati di diagnosi).

certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero) possono essere consegnati dal secondo giorno dalla data del rilascio ed entro un anno da questa, pena la prescrizione. Ai fini del riconoscimento della prestazione, il certificato deve essere consegnato in originale.

Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono valide per riconoscimento della prestazione previdenziale.

Le disposizioni in vigore in materia di trasmissione telematica del certificato di malattia sono applicabili anche alla categoria dei lavoratori marittimi.

Nei casi di cicli di cura ricorrenti, per patologie che comportano incapacità al lavoro (emodialisi, chemioterapia ecc.), è sufficiente che il lavoratore produca un'unica certificazione di malattia, attestante la necessità di trattamenti ricorrenti, qualificandoli l'uno ricaduta dell'altro. La certificazione di tali cicli dovrà essere inviata all’Ufficio medico-legale della Struttura territoriale INPS per le valutazioni di competenza, prima dell'inizio della terapia con l'indicazione dei giorni previsti per l'esecuzione. Il lavoratore dovrà presentare, periodicamente, dichiarazioni della Struttura sanitaria con il relativo calendario delle terapie effettuate.

Nei casi di "dimissioni protette" (degenze non in assoluto concluse ma temporaneamente sospese), il lavoratore dovrà produrre idonea certificazione di malattia attestante l’incapacità al lavoro, al fine di aver diritto alla tutela previdenziale per il periodo di dimissioni protette. 

Nei casi di pagamento diretto, al fine di acquisire i dati anagrafici e i riferimenti bancari o postali per l’accredito della prestazione, il lavoratore deve compilare, e restituire alla struttura INPS territorialmente competente, il modello “SR188 – Modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” reperibile nella sezione del sito web “Modulistica on line”.

Il lavoratore marittimo e della pesca assicurato ex IPSEMA deve presentare o inviare all’Istituto il certificato di malattia, entro due giorni dalla data del rilascio. Il datore di lavoro invia la denuncia delle retribuzioni corrisposte al lavoratore nel periodo di riferimento in base alla prestazione richiesta.

Per consentire i controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste dalla legge. Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compreso sabato, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:

  • un massimo di dieci giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • il totale dell'indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.

Il medico di controllo domiciliare che riscontra l'assenza rilascia un invito in busta chiusa per la successiva visita medica di controllo ambulatoriale. L'eventuale assenza alla visita ambulatoriale può dar luogo all'applicazione delle sanzioni per seconda visita.

Se necessario durante il periodo di prognosi del certificato il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente:

Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce in alcun modo gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro (circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106).

Solo in casi particolari, se non è possibile accedere al servizio, è consentito:

  • inviare un’email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;
  • inviare specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale;
  • contattare il Contact center al numero verde 803 164.

Nel caso di malattia insorta in un Paese della Comunità europea, i regolamenti vigenti prevedono l’applicazione della legislazione del paese dove risiede l’assicurato.

Il lavoratore deve, quindi, presentare il certificato di malattia entro due giorni dal rilascio:

  • all’INPS;
  • al datore di lavoro.

Altrimenti, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da inviare immediatamente all’istituzione competente.

Nel caso di malattia insorta in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi in materia o in Paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. Per "legalizzazione" si intende l’attestazione, anche a mezzo timbro, certificato secondo le disposizioni locali. La sola attestazione di autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione".

Tutele per Covid-19

Durante l'emergenza sanitaria Covid-19 (commi 1, 2 e 6 dell’articolo 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), specifiche tutele sono state previste nei limiti delle risorse stanziate per:

  • i lavoratori in quarantena;
  • i soggetti fragili.

Equiparazione della quarantena a malattia

Per i lavoratori dipendenti del settore privato il comma 1 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia per il trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

La tutela non è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Questi periodi rientrano nel calcolo del limite massimo indennizzabile previsto. La norma stabilisce la neutralizzazione del periodo ai soli fini del comporto (periodo di conservazione del posto di lavoro).

Per accedere alla tutela, a seguito del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica:

  • il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena;
  • Il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento citato (articolo 26, comma 3).

Per ulteriori informazioni consultare la sezione “Altre informazioni”.

Tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità

L' articolo 26, comma 2, ha equiparato l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato (fino al termine del 31 luglio 2020) a degenza ospedaliera per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso di:

  • riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità
    (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
  • certificazione degli organi medico legali delle ASL attestante la condizione di rischio per immunodepressione;
  • esiti da patologie oncologiche o da svolgimento di terapie salvavita.

I lavoratori affetti da queste patologie devono farsi rilasciare la certificazione di malattia nelle consuete modalità. Il medico curante provvede a riportare nelle note di diagnosi l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente:

  • evidenziando la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica;
  • riportando i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap, o della certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali delle ASL.

È considerato valido il certificato pervenuto entro l’anno di prescrizione, l’indennità previdenziale viene decurtata ai 2/5 in caso di assenza di familiari a carico.

Per ulteriori informazioni consultare la sezione “Altre informazioni”.

Malattia da Covid-19

L’articolo 26, comma 6, stabilisce che in caso di malattia da Covid-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

L’indennità viene riconosciuta anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.

Altre informazioni

Tutele Covid-19

La legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) dal 1° gennaio 2021 ha eliminato per il medico l’obbligo di indicare gli estremi del provvedimento di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Il messaggio 9 ottobre 2020, n. 3653 precisa che la tutela prevista al comma 1:

  • non può essere applicata ai casi di ordinanza dell’autorità amministrativa locale che disponga il divieto di allontanamento dal territorio dei cittadini;
  • è riconosciuta solo se ordinata da autorità sanitaria italiana e non dal Paese estero.

L’articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) stabilisce che la tutela sia riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, a fronte di apposito stanziamento (comma 1 dello stesso articolo).

Il termine del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è stato prorogato al 15 ottobre 2020 (legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126).

Il successivo decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69), ha poi esteso la tutela fino al 30 giugno 2021, se la prestazione lavorativa non può avvenire in modalità di lavoro agile (comma 2-bis, art.26).

Questi periodi rientrano nel calcolo del limite massimo previsto per l’indennizzo. La norma stabilisce la neutralizzazione del periodo ai soli fini del comporto (periodo di conservazione del posto di lavoro).

La normativa in merito al limite massimo indennizzabile per la tutela previdenziale secondo la specifica disciplina non è cambiata.

L’articolo 2-ter del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (inserito, in sede di conversione, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133), ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela per i lavoratori fragili.

Il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11), ha prorogato nuovamente fino al 31 marzo 2022 il termine per il riconoscimento delle tutele previste per i lavoratori fragili.

Anche l’art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 (convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 2022, n. 52), ha prorogato nuovamente la tutela al 30 giugno 2022 "esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute” (art.17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11).