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Estinzione anticipata dei prestiti agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione ex IPOST e alla Gestione Assistenza Magistrale ex ENAM

Il servizio permette agli iscritti alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali e agli iscritti alla Gestione ex IPOST e alla Gestione Assistenza Magistrale ex ENAM di richiedere estinzione anticipata dei prestiti (piccoli o pluriennali).

Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Pensionati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 6 marzo 2024 Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2024

Cos'è

Il servizio consente di presentare online la domanda di estinzione anticipata del prestito erogato dalla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dalla Gestione Magistrale ex ENAM.

Il servizio telematico al momento non è esteso agli iscritti alla Gestione ex IPOST, i quali possono presentare la domanda di estinzione utilizzando il modello GP03_Cred3, da trasmettere all’indirizzo welfare.attivitacreditizie@inps.it, allegando l’ultima busta paga e la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto agli iscritti:

  • alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • alla Gestione Magistrale ex ENAM.

Il servizio è dedicato ai soggetti, titolari di un prestito pluriennale o di un piccolo prestito, che intendano estinguerlo anticipatamente.

Come funziona

Accedendo al servizio è possibile visualizzare:

  • la lista dei propri prestiti in ammortamento, per i quali è possibile richiedere l’estinzione anticipata;
  • la stampa di precalcolo dell’estinzione;
  • la lista delle estinzioni effettuate.

Consultando le pagine nella sezione “ti potrebbero interessare anche”, è possibile conoscere:

  • il regolamento;
  • il tasso di interesse applicato;
  • l'aliquota per le spese di amministrazione;
  • l'una tantum per il fondo rischi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’articolo 2 della legge 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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