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Pensione anticipata flessibile

Il servizio permette ai lavoratori dipendenti e autonomi, che maturano nel corso del 2023 un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni, di richiedere la pensione anticipata flessibile.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in:

Pubblicazione: 26 luglio 2023

Cos'è

La pensione anticipata flessibile è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel corso del 2023:

  • un’età anagrafica di almeno 62 anni;
  • un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

A chi è rivolto

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende:
    • il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
    • le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS;
  • alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale:

  • appartenente alle Forze armate;
  • delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;
  • operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • della Guardia di finanza.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La decorrenza varia a seconda:

  • del datore di lavoro, pubblico o privato;
  • della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta "finestra").
Per questi lavoratori, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della "finestra".
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno successivo all’apertura della "finestra" nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, ad esempio:

  • Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato;
  • Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
  • Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG).

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti ("finestra").
Laddove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:

  • di una gestione esclusiva dell’AGO: la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno successivo all’apertura della "finestra";
  • di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO: la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della "finestra" e comunque non prima del 1° agosto 2023.

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti.
Il diritto alla decorrenza della pensione anticipata flessibile con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati, presso due o più gestioni, è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore:

  • dipendente delle pubbliche amministrazioni;
  • dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni;
  • autonomo.

Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trova applicazione la finestra semestrale.
Il trattamento pensionistico in cumulo, in ogni caso, decorre dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa "finestra".
I lavoratori che perfezionano i requisiti nel 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della "finestra".

QUANTO SPETTA

Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legge, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia.
L’importo della pensione anticipata flessibile non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.
Per il 2023 il tetto è di 2.839,70 euro lordi mensili.
Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia viene pagato l’intero importo della pensione perequato nel tempo.
Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per il biennio 2023-2024, è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita.

Domanda

REQUISITI

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata flessibile è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
È necessario aver maturato, entro il 31 dicembre 2023:

  • un’età anagrafica non inferiore a 62 anni;
  • un’anzianità contributiva non inferiore a 41 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, se richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Il requisito contributivo può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso:

  • l’AGO:
  • le forme sostitutive ed esclusive della stessa, gestite dall’INPS;
  • la Gestione Separata.

 La titolarità di una pensione diretta a carico di una di queste forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro
La pensione anticipata flessibile non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero.

Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo che intercorre tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile.
La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui, comporta:

  • la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico, nell’anno di produzione di questi redditi;
  • l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte. 

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.