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Pubblicazione: 1 settembre 2017 Ultimo aggiornamento: 27 dicembre 2023
Cos’è
Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare Visite Mediche di Controllo (VMC) sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia d’ufficio (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265).
Il servizio “Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)” è dedicato alla richiesta, da parte dei datori di lavoro privati e delle pubbliche amministrazioni, della visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia e consente la visualizzazione dei relativi esiti.
Inoltre, il servizio consente, ai Titolari o Legali Rappresentanti, di consultare l’elenco ed il dettaglio delle fatture relative alle visite mediche di controllo e stamparne, in formato PDF, il modello F24 precompilato utile al loro pagamento.
A chi è rivolto
Il servizio online di richiesta delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale è rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati, compresi quelli i cui dipendenti non sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia all’Istituto.
Come funziona
Per utilizzare il servizio, è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso ed essere dotati della specifica abilitazione. I datori di lavoro, pubblici e privati, dovranno richiedere le credenziali di accesso.
Il personale dotato di credenziali deve inoltre essere specificamente abilitato all’utilizzo del servizio per la Richiesta di visita medica di controllo (messaggio 26 settembre 2017, n. 3685).
I datori di lavoro, con personale non ancora abilitato all’utilizzo del servizio, devono presentare presso la struttura INPS territorialmente competente i seguenti documenti:
- modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con allegati copia del documento d’identità del sottoscrittore ed i singoli moduli di richiesta individuale;
- modulo di richiesta individuale, compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, specificando l’assegnazione delle credenziali per l’accesso al servizio online “Richiesta visite mediche di controllo”, con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.
In aggiunta, il servizio utilizza le deleghe DM eventualmente in possesso del personale. In questo caso, l’utente potrà selezionare un particolare datore di lavoro, tra quelli proposti e per cui risulta delegato, per essere agevolato nell’utilizzo del servizio. Le informazioni recuperate automaticamente dai sistemi dell’Istituto, infatti, verranno utilizzate nella precompilazione dei campi, laddove possibile.
La richiesta di visita medica di controllo può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta o in maniera multipla attraverso l’upload di un file in formato XML, secondo lo schema illustrato all’interno del servizio.
Attraverso il servizio online è inoltre possibile:
- consultare lo stato delle richieste inviate nonché l’esito degli accertamenti medico legali;
- annullare una richiesta di visita medica di controllo precedentemente inserita.
Per il personale abilitato all’utilizzo del servizio per la Richiesta di visita medica di controllo dotato di delega con ruolo di Titolare o Legale Rappresentante, in aggiunta alle funzionalità suddette è possibile:
- consultare l’elenco delle fatture relative alle visite mediche di controllo domiciliari nonché visualizzarne il dettaglio;
- produrre, in formato PDF, il modello F24 (F24 per datori di lavoro privati o F24EP per datori di lavoro PA) precompilato per le fatture per le quali si intende procedere con il pagamento.
Domanda
Tutte le richieste di visita medica di controllo devono essere inoltrate all’INPS esclusivamente attraverso il servizio online.
Viene messo a disposizione dei datori di lavoro pubblici un servizio che consente in automatico di verificare se la stessa amministrazione rientri o meno tra quelle di competenza del Polo unico, affinché, in caso di esito positivo, alla domanda ed effettuazione di Visite Mediche di Controllo nei confronti del lavoratore dipendente non faccia seguito da parte dell’Istituto la richiesta di rimborso mediante l’emissione di fattura.
In caso di esito negativo, è fatta salva, comunque, la possibilità per la pubblica amministrazione interessata di dichiarare, sotto la propria responsabilità, la propria qualità di datore di lavoro pubblico rientrante nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico.
Nulla è innovato per i datori di lavoro pubblici non rientranti nella platea dei destinatari della norma e per i datori di lavoro privati che possono continuare a richiedere le Visite Mediche di Controllo nelle consuete modalità procedendo conseguentemente al rimborso delle spese sostenute dall’Istituto.
Qualora il dipendente pubblico debba modificare il domicilio indicato per la reperibilità, è invitato ad utilizzare il servizio presente nello “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.
La documentazione giustificativa non sanitaria per le eventuali assenze deve essere fornita dal lavoratore pubblico unicamente alla propria pubblica amministrazione, per le valutazioni di competenza.
Se il lavoratore pubblico non viene trovato al domicilio dal medico fiscale (a seguito di VMC datoriale o disposta dall’Istituto), viene invitato a presentarsi a visita ambulatoriale presso la struttura territoriale INPS di competenza, ai fini della valutazione medico legale.
La documentazione giustificativa non sanitaria per le suddette assenze deve essere fornita dal lavoratore pubblico unicamente alla propria pubblica amministrazione, per le valutazioni di competenza.
Sempre nel rispetto della normativa sulla privacy per il trattamento di dati sensibili, sono messi a disposizione del datore di lavoro pubblico anche le informazioni e i giudizi medico legali sulla documentazione sanitaria prodotta a giustificazione dell’assenza a VMC.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.