Ti trovi in:

Domanda di compensazione contributiva per artigiani e commercianti

Il servizio permette di presentare la domanda per la compensazione dei contributi previdenziali versati in eccedenza per i titolari di imprese artigiane e commerciali.
Rivolto a:
Categorie
Artigiani e commercianti
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2023

Cos'è

Gli artigiani e i commercianti possono fare domanda all'INPS per assolvere il pagamento dei contributi previdenziali mediante compensazione con somme a proprio credito. 

A chi è rivolto

È rivolta ai titolari di posizione contributiva presso le Gestioni degli artigiani e dei commercianti.

Come funziona

L'importo risultante a credito dal quadro "RR" del modello Redditi PF può essere portato in compensazione all'interno del modello F24:

  • in parte;
  • totalmente.

Per effettuare la compensazione si compila uno o più righi del modello F24 indicando:

  • la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti);
  • il codice sede;
  • il codice INPS (codeline di 17 caratteri) relativo al versamento che ha generato l’eccedenza da compensare;
  • il periodo di riferimento;
  • l'importo che si intende compensare.

La compensazione può essere effettuata fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi – modello Redditi PF – riferita all’annualità successiva a quella dalla quale risulta il credito.

Se viene portata in compensazione solo una quota parte della contribuzione originariamente versata in eccesso con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, è necessario rideterminare la codeline in funzione del nuovo importo, utilizzando l’utility presente sul Cassetto previdenziale degli artigiani e dei commercianti.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.