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Indennità di disoccupazione lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri corrisposta in base ai regolamenti comunitari di sicurezza sociale (art. 65 del regolamento CE n. 883/2004)

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e i lavoratori diversi dai frontalieri che sono assicurati in uno Stato membro diverso da quello dove abitualmente risiedono.
Specifico per
Lavoratori rimasti disoccupati (e loro intermediari), frontalieri e ad alcune categorie diverse dai frontalieri assicurati in uno Stato membro diverso da quello dove abitualmente risiedono

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2021

Cos'è

È una prestazione che, in base alla normativa comunitaria, viene erogata dallo Stato di residenza ai lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri i quali, durante la loro ultima occupazione, risiedevano in uno Stato diverso da quello in cui erano assicurati. Per le persone che rientrano nel campo di applicazione della norma citata, residenti in Italia e assicurate in altri Stati membri, vengono erogate le indennità di disoccupazione NASpI qualora risultino soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa nazionale.

A chi è rivolto

L’indennità spetta ai lavoratori frontalieri e ad alcune categorie di lavoratori diversi dai frontalieri che sono assicurati in uno Stato membro diverso da quello dove abitualmente risiedono. 

Rientrano in quest'ultima fattispecie, qualora risultino assicurati in uno Stato membro diverso da quello di residenza: 

  • i lavoratori marittimi;
  • le persone che esercitano normalmente attività nel territorio di almeno due Stati membri;
  • i membri degli equipaggi di condotta e di cabina addetti al trasporto aereo, passeggeri o merci;
  • le persone cui si applica un accordo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
  • i lavoratori stagionali.

Come funziona

Decorrenza e durata

In base all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, la prestazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa nazionale dello Stato di residenza. 

Pertanto, nel caso di disoccupati residenti in Italia la decorrenza e la durata saranno quelle previste dall’indennità di disoccupazione NASpI.

Quanto spetta

In base all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, per il calcolo delle prestazioni l'istituzione dello Stato membro di residenza tiene conto della retribuzione percepita dall'interessato nello Stato membro di ultima occupazione. Lo stesso avviene, quindi, anche per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI dei lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri residenti in Italia.

L'importo della prestazione non può mai superare il limite massimo previsto annualmente dalla legge per l'indennità di disoccupazione NASpI.

I lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione possono richiedere l'assegno al nucleo familiare solo se soddisfano i requisiti previsti per i lavoratori dipendenti.

L’indennità è pagata direttamente dall’INPS e riscossa con accredito su conto corrente bancario o postale (con indicazione delle coordinate CAP di residenza o domicilio del richiedente). Secondo le vigenti disposizioni di legge, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per importi netti superiori a 3.000 euro.

Domanda

Requisiti

Per verificare i requisiti di assicurazione e contribuzione, l'istituzione dello Stato membro di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione maturati nello Stato di ultima occupazione e, se necessario, ricorre alla totalizzazione anche dei periodi maturati in altri Stati membri, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la propria legislazione.

Per i lavoratori residenti in Italia assicurati, da ultimo, in un altro Stato membro, i requisiti per ottenere le prestazioni NASpI possono essere soddisfatti anche se il richiedente non è mai stato assicurato in Italia, considerando i periodi di assicurazione e contribuzione maturati nello Stato di ultima assicurazione ed, eventualmente, anche quelli maturati in altri Stati membri.

In base all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, il lavoratore frontaliero rimasto disoccupato:

  • deve iscriversi presso gli uffici del lavoro dello Stato di residenza;
  • può iscriversi anche presso gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione;
  • deve rispettare le condizioni e i controlli previsti dalla legislazione dello Stato di residenza ed, eventualmente, quelli dello Stato di ultima occupazione;
  • se si iscrive anche presso gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione deve comunicarne l’iscrizione agli uffici del lavoro e alle istituzioni dello Stato di residenza.

Le condizioni per il diritto e la durata sono determinati dalla legislazione dello Stato di residenza.

Il lavoratore diverso dal frontaliero rimasto disoccupato che non ritorna nello Stato di residenza deve iscriversi presso gli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione e rispettare le condizioni e i controlli previsti dalla legislazione di tale Stato. Le condizioni per il diritto e la durata sono determinati dalla legislazione dello Stato di ultima occupazione.

Il lavoratore diverso dal frontaliero, titolare di disoccupazione a carico dello Stato di ultima occupazione e che ritorna nello Stato di residenza esportando la prestazione, deve iscriversi presso gli uffici del lavoro dello Stato di residenza e rispettare le condizioni e i controlli previsti dalla legislazione dello Stato di residenza.

In questo caso, la prestazione a carico dello Stato di residenza sarà erogata solo per il periodo restante, detratti i periodi già indennizzati dallo Stato di ultima occupazione.

Quando fare domanda

I lavoratori frontalieri residenti in Italia e i lavoratori diversi dai frontalieri che ritornano in Italia (Stato di abituale residenza) devono presentare all’INPS domanda per le indennità di disoccupazione NASpI, mentre quelli diversi dal frontaliero che non ritornano in Italia e sono iscritti agli uffici del lavoro dello Stato di ultima occupazione devono presentare la domanda di disoccupazione all'istituzione competente di tale Stato.

I lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri tornati in Italia devono allegare il documento portatile U1 di attestazione dei periodi di assicurazione con la data, il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore, nonché tutta la documentazione di certificazione del lavoro all'estero (contratto di lavoro, buste paga, ecc.). Se il richiedente è privo del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla struttura INPS territorialmente competente all'istituzione estera in causa.

I lavoratori diversi dai frontalieri (marittimi, persone che esercitano normalmente attività nel territorio di almeno due Stati membri, i membri degli equipaggi di condotta e di cabina addetti al trasporto aereo, passeggeri o merci e le persone cui si applica un accordo ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento CE n. 883/2004) devono allegare il documento portatile A1, che certifica la legislazione di sicurezza sociale applicabile e la loro situazione e i dati dello Stato di ultima assicurazione qualora ne siano in possesso.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l'emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.