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Finanziamento dei programmi formativi per lavoratori dipendenti di aziende iscritte a fondi di solidarietà, in situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale

Il servizio permette di richiedere il finanziamento dei programmi formativi in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa per lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Poste, Fondo Credito Cooperativo, Fondo Assicurativi, Fondo Credito.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende- Dipendenti privati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 6 dicembre 2021

Cos'è

È una prestazione erogata dai fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti da aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.

A chi è rivolto

Il finanziamento dei programmi formativi è una prestazione rivolta ai lavoratori iscritti al:

 

  • Fondo Poste;
  • Fondo Credito Cooperativo;
  • Fondo Assicurativi;
  • Fondo Credito;

Nella disciplina del Fondo Poste possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di Poste Italiane SpA e delle società del Gruppo Poste Italiane nelle quali Poste Italiane SpA detiene una partecipazione di controllo. Sono esclusi dal beneficio i lavoratori delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso.

Nel Fondo Credito Cooperativo le prestazioni spettano a tutti i lavoratori dipendenti da aziende che siano tenute ad applicare e applichino i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. I dirigenti sono esclusi dalla prestazione.

Nel Fondo Assicurativi le prestazioni spettano a tutti i lavoratori dipendenti, a esclusione dei dirigenti, delle imprese di assicurazione (comunque denominate e regolarmente costituite) e di assistenza. Il beneficio spetta anche ai lavoratori dipendenti dalle aziende controllate dalle suddette imprese, se svolgono attività strumentali o connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assistenza, e al personale dipendente da enti di settore o associazioni di categoria dei settori assicurazione e assistenza, se viene presentata una richiesta congiunta di ammissione al Fondo da parte dell'impresa e delle organizzazioni sindacali e tale richiesta riceva parere favorevole da parte del comitato amministratore del Fondo medesimo.

Nel Fondo Credito possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, dipendenti delle aziende del settore del Credito già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà disciplinato dal decreto-legge 28 aprile 2000, n. 158.

Come funziona

Decorrenza e durata

I programmi di formazione finanziabili non possono essere solitamente superiori a 12 mesi.

Quanto spetta

Per i programmi di formazione, il contributo è pari alla retribuzione lorda spettante ai lavoratori interessati per le ore non lavorate e destinate alla realizzazione di programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici fondi nazionali o dell’Unione europea.

Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati dal Comitato amministratore è possibile proporre ricorso al Comitato medesimo, entro 90 giorni dalla notifica della delibera.

Domanda

Requisiti

Per accedere ai programmi di formazione i lavoratori devono essere destinatari, nell’ambito dei processi aziendali che modificano le condizioni di lavoro del personale, di un accordo aziendale riguardante programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Come fare domanda

La domanda per il sostegno alla formazione e alle altre misure ordinarie di sostegno al reddito deve essere presentata telematicamente dall’azienda attraverso il servizio dedicato (circolare 17 giugno 2015 n. 122).

 

La domanda verrà presa in esame, su base trimestrale, dal comitato amministratore del fondo che delibera sulla concessione dei trattamenti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, le disponibilità del Fondo e anche sulla base delle eventuali priorità espresse dallo stesso comitato amministratore.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.