Ti trovi in:

Accredito dei contributi figurativi per maternità al di fuori di un rapporto di lavoro per dipendenti pubblici

Il servizio permette di presentare la domanda di accredito a fini pensionistici dei contributi figurativi relativi al periodo di maternità avvenuto fuori dal rapporto di lavoro per le madri iscritte alle Gestioni pensionistiche Dipendenti Pubblici.
Rivolto a:
Categorie
Genitori- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2021

Cos'è

L'articolo 25, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede anche per gli iscritti alle Gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici, l’istituto dell’accredito figurativo per i periodi corrispondenti al congedo di maternità (astensione obbligatoria) avvenuti al di fuori del rapporto di lavoro.

A chi è rivolto

L'accredito spetta alle madri lavoratrici dipendenti iscritte alle Gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici.

Nei casi di morte o grave infermità della madre lavoratrice, o nei casi in cui il figlio sia stato abbandonato dalla madre o affidato esclusivamente al padre, a questi va riconosciuto il periodo di astensione obbligatoria (il cosiddetto congedo di paternità), con l’accredito figurativo dei contributi se il periodo del congedo di paternità avviene al di fuori del rapporto di lavoro.

Come funziona

Quanto spetta

La durata complessiva del congedo di maternità è pari a cinque mesi e può essere fruito:

  • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
  • nel caso in cui il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
  • durante i tre mesi successivi al parto.

Oppure, nel caso di flessibilità del congedo: un mese precedente il parto e quattro successivi. Per poter lavorare fino all’ottavo mese completo di gestazione, la lavoratrice deve ottenere un’attestazione medica dalla quale risulti che tale scelta non arrechi danno alla salute del nascituro e/o della gestante.

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità fino alla data di dimissioni del bambino. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80 ha previsto che la durata complessiva del congedo di maternità può superare i cinque mesi in caso di parto fortemente prematuro (prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto).

In questo caso la madre avrà diritto al congedo di maternità per tutti i giorni intercorrenti tra la data effettiva del parto e la data di inizio del congedo (due mesi antecedenti la data presunta del parto) e più i cinque mesi previsti per le gravidanze con decorso normale.

Domanda

Requisiti

Requisiti essenziali alla proposizione della domanda è il possesso da parte dell’interessato, all'atto della stessa, di almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro e essere in servizio al momento della sua presentazione.

Nel caso di cessazione dal servizio è consentito la presentazione della domanda di accredito figurativo parte di coloro che siano cessati senza avere conseguito un diritto a pensione o da parte di chi sia in costanza di versamento volontario di contributi.

Come fare domanda

Per ottenere l’accredito dei contributi figurativi per i periodi corrispondenti al congedo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro, è indispensabile la presentazione di un modulo di domanda alla Gestione pensionistica pubblica alla quale l’interessata/o è iscritta/o.

Dal 4 aprile 2013 è possibile presentare la domanda online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Avvertenze

La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.