Il servizio permette di presentare la domanda di accesso alle prestazioni di finanziamento di programmi formativi e assegni ordinari del Fondo Poste per tutti i lavoratori.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
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Età
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 18 febbraio 2020

Cos'è

Disciplinato dal decreto interministeriale 24 gennaio 2014, n. 78642 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2014, il Fondo Poste è una gestione dell'INPS, non ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo ha lo scopo di intervenire nei confronti dei lavoratori nell’ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione (circolare INPS 1° dicembre 2016, n. 205).

Il Fondo eroga i seguenti interventi in via ordinaria: finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche con il sostegno di fondi nazionali ed europei; trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (assegni ordinari), per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori, esclusi i dirigenti, dipendenti di Poste Italiane SpA e delle società del Gruppo Poste Italiane delle quali Poste Italiane SpA detiene una partecipazione di controllo. Sono escluse le società con licenza bancaria, di trasporto aereo e quelle che svolgono attività di corriere espresso.

Come funziona

Decorrenza e durata

L’accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali che modificano le condizioni di lavoro del personale interessato o determinano la riduzione dei livelli occupazionali previste dalla legislazione. Tali procedure si devono concludere con un accordo aziendale. Nel caso di processi di riduzione dei livelli occupazionali, si può accedere a tutte le prestazioni previste.

L’assegno ordinario può essere concesso secondo i criteri e i limiti attualmente previsti per la cassa integrazione guadagni, così come disciplinato con le circolari INPS 2 dicembre 2015 n. 197 e 16 dicembre 2015 n. 201. La durata della prestazione è diversificata e dipende dalla tipologia di causale invocata. La durata massima non può essere inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

L’integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva interrotta. L’intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate a un ridimensionamento produttivo.

Quanto spetta

Per i programmi di formazione, il contributo è pari alla corrispondente retribuzione lorda spettante ai lavoratori interessati, ridotta dell’eventuale concorso dei fondi nazionali o dell’Unione Europea.

Per gli assegni ordinari, la misura del beneficio è fissata nell’80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate (con applicazione dei massimali della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) ridotta dell’importo pari ai contributi previsti per gli apprendisti di cui all’articolo 26, legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale importo viene rivalutato annualmente. L’assegno si riduce per l'eventuale concomitanza degli strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente sulla Cassa Integrazione Guadagni per l’industria.

Nel 2020 la misura massima erogabile della prestazione, al netto della riduzione del 5,84%, è pari a 939,89 euro in caso di retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.129,66 euro in caso di retribuzioni superiori a 2.159,48 euro (circolare INPS 10 febbraio 2020, n. 20).

Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi dopo la costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Per le prestazioni ordinarie (interventi di formazione e assegni ordinari) sono dovuti al Fondo due tipi di contributi: il contributo ordinario dello 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti (eventuali variazioni della misura sono distribuite tra datore di lavoro e lavoratore secondo gli stessi criteri di ripartizione); il contributo addizionale dell'1,5% (a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni di assegno ordinario), calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali e applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.

Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la sede INPS territorialmente competente rilascia la relativa autorizzazione di pagamento, necessaria per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati.

Le prestazioni ordinarie sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Per la comunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio i datori di lavoro potranno avvalersi del flusso Uniemens, secondo quanto illustrato con la circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170.

La contribuzione correlata, dovuta in caso di corresponsione di assegno ordinario, è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione (compresa quella anticipata) e per la determinazione della sua misura. Il calcolo avviene sulla base dell’aliquota di finanziamento vigente nella competente gestione assicurativa obbligatoria.

Domanda

Requisiti

Per accedere ai programmi di formazione è necessario che i lavoratori siano destinatari di un accordo aziendale riguardante programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale nell’ambito di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale.

Agli assegni ordinari possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa, per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria relativamente alle ore eccedenti il limite di 36 ore annue pro capite.

L’erogazione dell’assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione o sospensione del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi, fatta eccezione per le prestazioni di lavoro accessorio di cui agli articoli 48 e seguenti, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Si ritiene comunque valido il richiamo alle disposizioni vigenti di cui alla circolare INPS 4 ottobre 2010 n. 130.

Come fare domanda

La domanda d’accesso alle prestazioni ordinarie deve essere presentata telematicamente dall’azienda (circolare INPS 17 giugno 2015, n. 122). Essa sarà presa in esame dal Comitato Amministratore del Fondo che delibera sulla concessione dei trattamenti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e le disponibilità del Fondo, nonché sulla base delle priorità espresse dallo stesso Comitato amministratore.