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Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici (legge 335/95, articolo 2, comma 12)

Il servizio permette di presentare la domanda di pensione di inabilità a lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che hanno versato dei contributi, e ai quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità lavorativa.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2021

Cos'è

Qualora un dipendente pubblico non sia in grado di proseguire l'attività lavorativa per l'aggravamento del proprio stato di salute, può chiedere al proprio ente datore di lavoro di essere sottoposto alla visita medico-collegiale per il riconoscimento dell'inabilità.

Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino «nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

A chi è rivolto

Sono destinatari della pensione d'inabilità tutti i dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Come funziona

Decorrenza e durata

La pensione di inabilità decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. La prestazione è vitalizia e cessa, quindi, con la morte del pensionato. È inoltre reversibile in favore dei superstiti aventi diritto.

Il trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 prevede la stessa decorrenza della pensione di inabilità. Tuttavia, se la domanda è stata presentata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata. Anche in questo caso la prestazione è vitalizia, salvo revoca per esito negativo dell'eventuale revisione dello stato inabilitante.

Quanto spetta

Il riconoscimento della pensione di inabilità secondo l'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 comporta l'attribuzione di un "bonus" o di un'anzianità convenzionale come se l'iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.

Domanda

Requisiti

Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall'articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 spetta alle seguenti condizioni:

  • possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi riscattati o ricongiunti presso questo Istituto;
  • risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
  • riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.

Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di un lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all'estero ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione.

Nel caso in cui venga accertata una contribuzione connessa ad attività lavorativa autonoma o subordinata che si collochi in un arco temporale successivo alla decorrenza della pensione di inabilità, il trattamento è revocato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di incompatibilità, con contestuale recupero delle eventuali somme indebitamente percepite. Se ne ricorrono i requisiti, a seguito della revoca può essere corrisposto un trattamento pensionistico considerando nell'anzianità contributiva utile il servizio effettivamente posseduto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro incrementato dai contributi figurativi accreditati nel periodo di godimento della pensione di inabilità revocata.

L'ex dipendente che ha già prodotto istanza di pensione di inabilità ai sensi della normativa in argomento in attività di servizio e che è già stato sottoposto ad accertamenti sanitari conclusi con il giudizio da parte della Commissione Medica di inabilità assoluta e permanente (a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni svolte) che hanno dato luogo al collocamento a riposo, non può essere successivamente sottoposto a nuovi accertamenti sanitari in quanto la Commissione Medica si è già espressa.

Come fare domanda

Per richiedere la pensione di inabilità disciplinata dall'articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 è necessario presentare domanda all'amministrazione presso la quale il dipendente o l'ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa, esclusivamente secondo lo schema dell'allegato 1 della circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57 (pdf 1,8MB). A tale istanza va allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (allegato 2 della medesima circolare).

In funzione dell'ente o amministrazione di appartenenza l'accertamento dello stato di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari:

  • commissioni mediche ospedaliere per il comparto Forze Armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell'Interno, commissioni mediche ospedaliere per il comparto Forze Armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell'Interno;
  • commissione medica dell'ASL per il comparto enti pubblici non economici;
  • commissione medica di verifica per il comparto scuola, università, ministeri, sanità, enti locali.

Per l'accertamento del diritto alla prestazione, l'ente di appartenenza dell'iscritto deve inviare necessariamente il verbale di visita medico-collegiale attestante lo stato d'inabilità e la delibera di collocamento a riposo per inabilità.

La domanda per la liquidazione di pensione di inabilità per quella disciplinata ai sensi dell'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 si presentano online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Documenti