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Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati

Il servizio permette di presentare la dichiarazione di responsabilità e permanenza dei requisiti per gli invalidi civili e i titolari di assegno o pensione sociale.
Rivolto a:
Categorie
Persone con disabilità e invalidità- Pensionati- CAF- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 17 ottobre 2023

Cos'è

È un servizio per la presentazione della dichiarazione di responsabilità e permanenza dei requisiti amministrativi per il riconoscimento delle prestazioni economiche d’invalidità civile (art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e legge 24 dicembre 2007, n. 247).

A chi è rivolto

Ai cittadini che percepiscono:

  • prestazioni legate all’invalidità civile;
  • assegno/pensione sociale come titolari.

Come funziona

Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o assegno mensile devono presentare:

  • il Modello Invalidità Civile Ricovero (modello ICRIC), per dichiarare eventuali ricoveri gratuiti;
  • il Modello Invalidità Civile Lavoro (modello ICLAV), per dichiarare lo svolgimento di attività lavorativa.

In caso di disabilità intellettiva o psichica (in assenza di un tutore/curatore):

  • non serve alcuna dichiarazione;
  • è necessario consegnare un certificato medico con l’indicazione delle patologie alla struttura territorialmente competente
    (art. 1, comma 254, legge 662/1996).

minori titolari di indennità di accompagnamento e dell’indennità di frequenza devono presentare il modello ICRIC, per dichiarare eventuali periodi di ricovero.

I minori tra i 5 e 16 anni devono dichiarare:

  • la frequenza scolastica obbligatoria o quella di centri ambulatoriali;
  • la cessazione della frequenza scolastica;
  • il cambio di scuola rispetto all’anno scolastico precedente;
  • il trasferimento ad altro istituto scolastico;
  • il passaggio di grado di istruzione indicando i riferimenti del nuovo istituto scolastico (nome della scuola, indirizzo completo, codice fiscale o partita IVA, indirizzo di posta elettronica o PEC).

I titolari di pensione sociale devono presentare il Modello Accertamento dei requisiti per assegno o pensione sociale (modello ACC. AS/PS) per dichiarare la residenza in Italia.

I titolari di assegno sociale devono presentare il modello ACC. AS/PS, per dichiarare la residenza in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti.

Le dichiarazioni di responsabilità si presentano online attraverso il servizio dedicato, accedendo con le proprie credenziali.

In alternativa, si può fare la domanda attraverso l’intermediazione di:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile);
  • CAF (esclusivamente per il modello ACC. AS/PS).

La procedura online consente di inviare i modelli:

  • ICRIC - per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di invalidità civile;
  • ICRIC Frequenza - per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di indennità di frequenza e per le informazioni sulla frequenza d’istituzione scolastica;
  • ICLAV - per lo svolgimento o meno di attività lavorativa per i titolari delle prestazioni di invalidità civile;
  • ACC. AS/PS - per la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di pensione sociale, assegno sociale e sostitutivo di invalidità civile;
  • ACC. AS/PS per le condizioni di ricovero per i titolari di assegno sociale e sostitutivo di invalidità civile.

L’invio annuale delle dichiarazioni di responsabilità è obbligatorio per l’erogazione delle prestazioni assistenziali.

Se l’utente è inadempiente, può visualizzare online anche i solleciti delle dichiarazioni degli anni precedenti per la regolarizzazione.

Dal 2015 non è più possibile inviare le dichiarazioni in formato cartaceo.

Altre informazioni

I CAF e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, se in possesso dei requisiti, possono stipulare convenzioni in base allo schema approvato (decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche).

Il soggetto abilitato deve possedere un certificato digitale Entratel in corso di validità, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

La stipula delle convenzioni avviene nelle:

  • direzioni metropolitane;
  • direzioni provinciali INPS territorialmente competenti sul luogo in cui si trova la sede del richiedente.

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