Ti trovi in:

Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)

Il servizio permette agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, a decorrere dal 1° febbraio 2023, di ottenere l’importo del TFR maturato e non liquidato, al netto di interessi e spese.

Specifico per
Iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali cessati dal servizio

Pubblicazione: 24 gennaio 2023 Ultimo aggiornamento: 8 novembre 2023

Cos'è

L’anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) consente di ottenere, dal 1° febbraio 2023, l’importo del TFR maturato e non liquidato:

  • al netto di interessi e spese;
  • senza attenderne l’esigibilità;
  • nei termini previsti dalla normativa vigente.

A chi è rivolto

Si rivolge agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali:

  • cessati dal servizio;
  • che hanno diritto a una prestazione di TFR non ancora interamente erogata, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora riscuotibili.

Come funziona

L’anticipazione del TFR:

  • può essere richiesta per l’intero ammontare maturato o per una parte dello stesso;
  • prevede l’applicazione di un tasso di interesse fissopari all’1%:
    • per l'intera durata del finanziamento;
    • calcolato sul periodo che va dall’erogazione dello stesso alla data di riscuotibilità del TFR più il periodo necessario per il relativo accredito (tre mesi dalla data di riscuotibilità della prima rata, 30 giorni dall’eventuale data di riscuotibilità della seconda e terza rata), salvo ricalcolo sulla base dell’effettiva corresponsione delle somme alla Gestione Unitaria e all’eventuale restituzione all’iscritto delle somme trattenute in eccedenza;
  • prevede l’applicazione di una ritenuta pari allo 0,50% sull’importo, al lordo degli interessi, per le spese di amministrazione;
  • viene erogata in un’unica soluzione, al netto di interessi e spese;
  • sarà restituita alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali direttamente dall’ente erogatore del TFR (INPS o ente diverso da INPS), nelle date di versamento al richiedente.

Domanda

REQUISITI

Per presentare domanda di anticipazione TFR è necessario essere iscritti alla Gestione:

  • al momento della presentazione della stessa;
  • al momento della concessione.

Possono richiedere l’anticipazione i pensionati che:

  • hanno confermato l’adesione al Fondo Credito per il periodo di pensione;
  • risultano iscritti alla Gestione;
  • hanno maturato un TFR, disponibile e non ancora riscuotibile.

Per i cessati dal servizio, non ancora in pensione, con un nuovo impiego, il finanziamento potrà essere erogato se, all’atto della domanda:

  • il richiedente risulta iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • il TFR è maturato, disponibile e non ancora riscuotibile.

Non possono richiedere la prestazione:

  • i cessati dal servizio senza diritto a pensione e privi di nuovo impiego;
  • i non iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.


COME FARE DOMANDA

Dal 1° febbraio 2023 la domanda deve essere inviata esclusivamente online, effettuando l’accesso al servizio.

In presenza di altre cessioni o vincoli sul TFR, è possibile chiedere l’anticipazione sulla quota ancora “libera” da vincoli o cessioni.

Nella domanda è necessario specificare:

  • l’importo del finanziamento, sia per l’intero ammontare disponibile che per un importo minore;
  • se il TFR sarà corrisposto in seguito a:
    • pensionamento;
    • cessazione dal servizio senza diritto a pensione;
    • nuovo impiego con iscrizione alla Gestione Unitaria;
  • la volontà di ricevere il finanziamento per l’ammontare effettivamente erogabile, se la somma richiesta non è disponibile.

L’importo finanziato rimborserà prioritariamente:

  • le eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti ottenuti dalla Gestione Unitaria;
  • i relativi interessi.

È possibile richiedere l’estinzione anticipata di altri finanziamenti ottenuti dalla Gestione Unitaria:

  • che non presentano morosità;
  • con ammortamento in corso.

Il TFR può essere erogato sia da INPS che da un ente erogatore diverso rispetto all’Istituto.

Se l’ente erogatore del TFR è diverso da INPS, il richiedente deve allegare alla domanda di anticipazione la certificazione del TFR ottenuta dall’ente competente, che deve attestare:

  • gli importi disponibili;
  • le date di riscuotibilità.

Se l’ente erogatore del TFR è INPS, la domanda potrà essere lavorata solo a queste condizioni:

  • se l’iscritto ha già presentato richiesta di certificazione del Trattamento per anticipazione ordinaria e/o agevolata con istituti di credito e/o altra richiesta di anticipazione agli iscritti alla Gestione Unitaria;
  • una volta chiuse le precedenti richieste:
    • con la cessione e la conseguente presa d’atto;
    • con rinuncia da parte del cittadino.

La domanda di TFR non può essere accolta, se dalla certificazione risulta che il richiedente deve ancora ricevere una rata, entro sei mesi a partire dalla data della domanda di anticipazione.

Superati i controlli formali sulla domanda, il richiedente riceve una comunicazione di disponibilità della bozza di proposta contrattuale che deve essere inviata all’Istituto entro 30 giorni accedendo all’area personale MyINPS. Scaduto questo termine, la domanda si ritiene annullata per rinuncia da parte dell’interessato.

Ricevuta la proposta di cessione, l’utente riceve la comunicazione di accettazione e di conclusione del contratto.

Gli effetti, però, si producono solo con la presa d’atto positiva dell’ente erogatore del Trattamento.

L’iscritto può recedere dall’anticipazione del TFR prima che l’Istituto abbia accettato la proposta contrattuale: in questo caso, non è tenuto a corrispondere alcun importo, neanche a titolo di spese amministrative.

Dopo aver ricevuto l’accettazione, non sarà più possibile recedere dal contratto.

Il contratto è automaticamente risolto se, dopo 30 giorni dalla richiesta di presa d’atto inviata dall’Istituto, l’ente erogatore non dà una risposta.

Il contratto non produce effetti se:

  • la presa d’atto è negativa;
  • mancano le relative somme per la cessione del Trattamento.

In caso di disponibilità parziale del TFR, il contratto è valido per la minor somma disponibile.

L’utente riceverà una comunicazione in tutti i casi descritti.

L’Istituto eroga il finanziamento della Gestione:

  • recuperando prima le eventuali morosità su precedenti finanziamenti;
  • estinguendo altri eventuali finanziamenti;
  • accreditando all’iscritto l’eventuale importo residuo.

Ogni ente erogatore (INPS o altro ente) rimborsa alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali le somme corrispondenti al TFR ceduto, versando i relativi importi nelle date e nella misura indicate nella relativa presa d’atto.

Non sono previste spese o interessi di mora a carico del beneficiario, neanche per eventuali ritardi nel rimborso.

Se il rimborso avviene in anticipo rispetto a quanto stabilito, l’Istituto procede al ricalcolo e alla restituzione all’iscritto delle somme trattenute in più a titolo di interessi.

La durata dell’ammortamento è determinata secondo:

  • le scadenze previste nella certificazione rilasciata dall’ente erogatore;
  • la successiva presa d’atto.

Non è possibile estinguere anticipatamente il finanziamento erogato.

L’eventuale quota di TFR non ceduta e non sottoposta ad altri vincoli viene accreditata al richiedente considerando la priorità di restituzione alla gestione degli importi ceduti.

Se la presa d’atto positiva dell’ente erogatore è errata, l’eventuale differenza tra la somma anticipata e quella effettivamente disponibile sarà attribuita all’ente erogatore che provvederà a rimborsare il dovuto alla gestione, salvo possibilità di rivalsa verso l’iscritto.

Nell’ipotesi di pensionamento per Quota 100 e Quota 102, in caso di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, verranno ricalcolati gli interessi applicati al finanziamento:

  • se il richiedente è a credito, riceverà il pagamento dopo l’integrale rimborso dell’anticipazione;
  • se è a debito, le somme dovute saranno trattenute nei limiti di legge su pensione o richieste in pagamento al beneficiario.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del procedimento è fissato in 180 giorni.

Nella tabella allegata al Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Documenti

Ti potrebbero interessare