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Assegno integrativo per lavoratore in mobilità che accetta un lavoro con retribuzione inferiore a quella precedente

Il servizio permette di presentare la domanda di assegno integrativo per lavoratori in mobilità che accettano un lavoro con una retribuzione inferiore a quella del rapporto di lavoro che ha determinato la mobilità.
Specifico per
Lavoratori in mobilità che abbiano accettato un lavoro a tempo pieno e indeterminato con una retribuzione inferiore a quella del rapporto di lavoro che ha determinato la mobilità, e loro intermediari .
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2021

Cos'è

L'assegno integrativo è un assegno mensile che integra la differenza tra la retribuzione precedente e quella successiva all'entrata in mobilità.

A chi è rivolto

La misura si rivolge ai lavoratori in mobilità che abbiano accettato un lavoro a tempo pieno e indeterminato con una retribuzione inferiore a quella del rapporto di lavoro che ha determinato la mobilità.

Come funziona

Decorrenza e durata

L’assegno integrativo può essere corrisposto per massimo 12 mesi e comunque non oltre la data in cui scade il trattamento di mobilità.

Quanto spetta

L’importo dell’assegno è calcolato secondo la differenza fra i due livelli retributivi lordi e non può superare l’importo dell’indennità di mobilità previsto.

Domanda

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata online all’INPS con le proprie credenziali, attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.