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Assicurazione Sociale Vita per dipendenti di enti di diritto pubblico (ASV)

Il servizio permette di richiedere una indennità economica ai dipendenti di diritto pubblico, economico o non, in caso di decesso dell'iscritto o di un suo familiare a carico. La mensilità media si ricava dividendo per 12 la somma delle competenze.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti pubblici- Pensionati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2021

Cos'è

L’Assicurazione Sociale Vita garantisce una indennità economica in caso di decesso dell’iscritto o di un suo familiare a carico.

A chi è rivolto

Il beneficio è riservato ai dipendenti di enti di diritto pubblico, economici e non, per i quali l’iscrizione all’Assicurazione Sociale Vita è obbligatoria. Sono destinatari del beneficio anche i dipendenti di enti morali o organismi associativi iscritti in via facoltativa o convenzionale all’Assicurazione. Il diritto alla prestazione si acquisisce solo dopo 180 giorni di assicurazione.

È escluso il personale statale.

Il personale iscritto all’Assicurazione Sociale Vita per almeno cinque anni che cessa dal servizio con diritto a pensione può continuare volontariamente l’iscrizione presentando la domanda entro un mese dalla data del collocamento a riposo. Il contributo è calcolato sull’ammontare complessivo dei trattamenti diretti di cui il pensionato è titolare.

Dal 2013 il pagamento del contributo avviene tramite trattenuta annuale effettuata dall’INPS sulla rata di settembre della pensione diretta di maggior importo.

Anche i titolari di pensione diretta erogata da enti e gestioni pensionistiche diverse dall’INPS e i lavoratori cessati dal servizio non ancora pensionati e titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, possono presentare la domanda di prosecuzione volontaria e dovranno continuare a effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre di ogni anno, con le modalità in uso fino al 31 dicembre 2012 e cioè mediante modello F24, utilizzando il codice causale P810 previsto per i lavoratori attivi.

Come funziona

Quanto spetta

L’importo da liquidare è pari a:

  • una mensilità media lorda per ogni persona a carico (con un minimo di due) in caso di decesso dell’iscritto;
  • una mensilità media lorda corrisposta all’iscritto in caso di decesso del coniuge;
  • mezza mensilità media lorda in caso di decesso di un altro componente della famiglia a carico (figlio, genitore fratello o sorella);
  • una mensilità media lorda a chi ha sostenuto le spese funerarie in caso di assenza di familiari a carico.

La mensilità media si ricava dividendo per dodici la somma delle competenze lorde (stipendio o pensione) percepite dall’iscritto nei dodici mesi precedenti la data del decesso, comprese le mensilità aggiuntive e qualsiasi altra indennità.

L’indennità non è soggetta a ritenute erariali e viene pagata tramite accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

Decadenza

Ai sensi dell’articolo 1924, comma 2, del Codice civile il mancato versamento del contributo entro 20 giorni dalla scadenza del 30 settembre di ogni anno (vale a dire entro il 20 ottobre), da parte dei prosecutori che continuano a effettuare il pagamento mediante F24, comporta la decadenza dall’assicurazione e la perdita del diritto alla prestazione con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Gli iscritti in prosecuzione volontaria con trattenuta annuale sulla pensione, che intendono recedere, rinunciando alla prestazione, dovranno inviare la domanda di interruzione (revoca) della prosecuzione volontaria esclusivamente in modalità on line all’INPS attraverso il servizio dedicato. La domanda deve pervenire entro il 31 dicembre e ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

La domanda di liquidazione della prestazione va presentata entro un anno dalla data del decesso, pena la perdita del diritto.

Domanda

Requisiti

Sono beneficiari dell’indennità l’iscritto in caso di decesso del coniuge o altro componente del nucleo familiare a suo carico, oppure il coniuge dell’iscritto deceduto, anche se separato, purché non divorziato e passato a nuove nozze.

In assenza del coniuge superstite, la prestazione spetta nell’ordine:

  • ai figli, affiliati e figliastri a carico celibi o nubili, minorenni o permanentemente inabili al lavoro. Sono a carico anche i figli maggiorenni fino ai 21 anni se studenti di scuola media superiore e gli studenti universitari in corso legale di studi ed entro i 26 anni;
  • in assenza di figli, la prestazione spetta ai genitori conviventi, a carico, inabili al lavoro o con età superiore a quella pensionabile. Per essere considerati a carico dell’iscritto non devono possedere redditi superiori al limite previsto ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari (nel caso di esistenza in vita di entrambi i genitori, il requisito del carico tiene conto del reddito di ambedue);
  • in mancanza di genitori, la prestazione spetta a fratelli e sorelle celibi o nubili, minorenni o permanentemente inabili al lavoro.

Oltre a questi soggetti, possono fare domanda anche il tutore per i figli minorenni a carico dell’iscritto deceduto, o se non ha familiari a carico al momento del decesso, chi ne ha sostenuto le spese funerarie. 

Documentazione utile

Come fare domanda

La domanda deve essere inoltrata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.