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Il servizio permette di presentare la domanda di accesso a programmi formativi e assegno ordinario per lavoratori subordinati della provincia di Trento che abbiano un'anzianità di lavoro effettiva di almeno 30 giorni.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
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Età
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 31 agosto 2021

Cos'è

Disciplinato dal decreto interministeriale 1° giugno 2016, n. 96077 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2016, il Fondo di solidarietà del Trentino nasce dalla possibilità, prevista dall'articolo 40, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, di istituire con il sostegno delle province un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui al d.lgs n. 148/2015. Il Fondo è una gestione dell'INPS, non ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria e patrimoniale (circolare INPS 11 novembre 2016 n. 197).

Il Fondo ricomprende tutti i datori di lavoro privati, non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterali sopra citati, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della provincia di Trento. I datori di lavoro che operano in settori per i quali sia costituito un fondo bilaterale hanno facoltà di aderire al Fondo del Trentino se sussiste il requisito occupazionale del 75%. I datori di lavoro che esercitano la facoltà di cui sopra non sono più soggetti alla disciplina del fondo di provenienza.

Il Fondo prevede i seguenti interventi in via ordinaria: finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche con il sostegno di fondi nazionali ed europei; assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le cause previste dalla normativa sull'integrazione salariale ordinaria e straordinaria, a esclusione delle intemperie stagionali. È inoltre previsto l'accredito della contribuzione correlata.

Con il successivo decreto interministeriale 9 agosto 2019, n. 103593 sono state apportate modifiche alla modalità di accesso e alla disciplina delle prestazioni ordinarie, integrative e straordinarie contenute nel d.I. 96077/2016. In particolare, il nuovo decreto ha istituito l'erogazione di tutele integrative, in termini di importi e di durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di perdita del posto di lavoro (circolare INPS 29 dicembre 2020, n. 156).

A chi è rivolto

Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva, per la quale è richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e i lavoratori a domicilio.

Nel caso delle prestazioni integrative, i beneficiari sono i lavoratori ultra cinquantottenni e i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune.

Come funziona

Decorrenza e durata

L'assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria sia per quelle della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per una durata massima non superiore a 13 settimane per ogni unità produttiva e, in ogni caso, nel limite di 26 settimane complessive di fruizione nel biennio mobile. Tale limite viene elevato dal nuovo decreto fino a 52 settimane complessive nel biennio mobile qualora l’intervento sia richiesto per la causale di contratto di solidarietà.

 

Non possono essere autorizzate ore di assegno ordinario eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell'assegno ordinario, salva l'ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà. In caso di ricorso a quest'ultima causale la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà e, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Per ciascuna unità produttiva l'assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Tra un intervento e l'altro di assegno ordinario, a prescindere dalla causale richiesta, in caso di fruizione continuativa per 26 settimane deve essere rispettato il requisito delle 78 settimane di ripresa di attività lavorativa.

Quanto spetta

La misura del beneficio dell'assegno sociale è fissata all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Per il 2021 la misura massima mensile della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a 939,89 euro in caso di retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro, e a 1.129,69 euro in caso di retribuzioni superiori a 2.159,48 euro (circolare INPS 21 gennaio 2021, n. 7). Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la Cassa Integrazione Guadagni per l'industria.

Il Fondo non eroga, in quanto non previsto dal decreto istitutivo del Fondo, l'Assegno per il Nucleo Familiare né può essere erogato il Trattamento di Fine Rapporto.

Per i periodi di erogazione dell'assegno ordinario il Fondo provvede a versare alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è utile per il conseguimento del diritto a pensione (compresa quella anticipata) e per la determinazione della sua misura. Il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della gestione d'iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Per il finanziamento di tutte le prestazioni è dovuto al Fondo un contributo ordinario mensile dello 0,45% (di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,15% a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti. In caso di ricorso all'assegno ordinario del Fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro, è inoltre dovuto al fondo un contributo addizionale del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria. Pertanto il pagamento è effettuato dal datore di lavoro, ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base di quanto indicato nella circolare INPS 15 novembre 2017, n. 170. Il pagamento diretto potrà essere disposto solo in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro.

Gli interventi e i trattamenti garantiti dal Fondo sono autorizzati con delibera del Comitato amministratore.

Domanda

Requisiti

Agli assegni ordinari possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria (a esclusione delle intemperie stagionali) o straordinaria e, dunque, per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. Si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria.

Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo d'integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Il divieto di cumulo si può esplicare nelle forme dell'incompatibilità totale, della cumulabilità totale o parziale così come individuate nella circolare INPS 4 ottobre 2010 n. 130.

Come fare domanda

Le domande di accesso all'assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate, con le modalità indicate nella circolare INPS 17 giugno 2015, n. 122 e nella circolare INPS 16 dicembre 2015, n. 201, alla sede INPS di Trento non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il mancato rispetto dei termini non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l'irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

Al momento della presentazione dell'istanza è necessario allegare i documenti che provano l'assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale (articolo 14, d.lgs. n. 148/2015) o il contratto collettivo, per la causale Contratto di solidarietà.

Per quanto concerne le prestazioni di formazione e di tutela integrativa si veda la circolare INPS 29 dicembre 2020, n. 156.

È possibile presentare ricorso avverso i provvedimenti adottati, entro 30 giorni ed esclusivamente tramite canale telematico, al Comitato amministratore del Fondo.