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Indennità per lavoratori dipendenti richiamati alle armi dopo aver finito la leva

Servizio che permette un'indennità e la conservazione del posto di lavoro ai dipendenti richiamati alle armi assunti con contratto a tempo indeterminato, determinato, di formazione e lavoro, stagionale, in prova o in preavviso di licenziamento.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Dipendenti privati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2021

Cos'è

Per i lavoratori che vengono richiamati alle armi sono previste un'indennità e la conservazione del posto di lavoro (legge n. 653 del 10 giugno 1940).

La legge n. 370 del 3 maggio 1955 ha esteso a tutti i lavoratori, pubblici e privati, la conservazione del posto di lavoro e il riconoscimento come anzianità di servizio del periodo trascorso come richiamato alle armi.

A chi è rivolto

L'indennità spetta ai dipendenti con qualifica di operaio, impiegato o dirigente in aziende private industriali, artigiane, dell'agricoltura, del commercio, del credito, delle assicurazioni, delle professioni e arti, di compagnie portuali e altre compagnie e carovane di lavoratori, soci di enti cooperativi anche di fatto. Essi devono inoltre essere assunti con contratto a tempo indeterminato, determinato, di formazione e lavoro, stagionale, in periodo di prova o in preavviso di licenziamento.

Come funziona

Decorrenza e durata

I lavoratori richiamati alle armi hanno diritto a percepire il trattamento economico per tutta la durata del richiamo.

Quanto spetta

Per i primi due mesi del richiamo si ha diritto a un'indennità pari all'intera retribuzione. Questo importo è concesso solo per due mensilità nell'arco di un anno anche se il lavoratore è richiamato per più volte.

Oltre i due mesi e fino alla fine del richiamo, l'indennità è pari alla differenza tra l'intera retribuzione e il trattamento militare se quest'ultimo è di importo inferiore.

Se il lavoratore è dipendente di più datori di lavoro ha diritto a un importo pari al totale delle retribuzioni percepite dai diversi datori di lavoro e l'indennità è pagata dal datore di lavoro dove il richiamato presta l'attività principale (considerata in base al numero di ore o in base alla retribuzione).

Il datore di lavoro provvede direttamente al pagamento inquadrato nei settori dell'industria, dell'artigianato, del credito e delle assicurazioni, con allegato il documento dell'autorità militare attestante la posizione di richiamato, la decorrenza e il grado di militare rivestito. Anticipa quindi in busta paga per conto dell'INPS un importo corrispondente all'indennità insieme all'eventuale assegno per il nucleo familiare e pone l'importo a conguaglio in sede di compilazione del modello UNIEMENS.

Decadenza

L'indennità viene sospesa:

  • durante le licenze militari straordinarie illimitate o di durata superiore ai 30 giorni;
  • durante le licenze di convalescenza dopo il primo mese;
  • in caso di cessazione completa dell'attività dell'azienda da cui dipende il lavoratore (il trattamento è sospeso alla data della cessazione);
  • in caso di dimissioni del lavoratore durante il periodo di richiamo (il trattamento è sospeso dalla data di cessazione del rapporto di lavoro);
  • in caso di fallimento della ditta da cui dipende il lavoratore (il diritto all'indennità ha termine con la data di chiusura del fallimento).

Si ricorda che il trattamento è soggetto alle normali trattenute previdenziali ed erariali ed è previsto l'accredito della contribuzione figurativa.

Il diritto all'indennità si prescrive entro due anni dalla fine del periodo di richiamo alle armi.

Domanda

Requisiti

I requisiti per aver diritto all'indennità sono: un rapporto di lavoro in essere e il richiamo alle armi del lavoratore sia per esercitazioni che per servizio da parte di corpi militari e militarizzati (Croce Rossa).

Hanno diritto all'indennità i lavoratori:

  • trattenuti sotto le armi dopo il compimento del normale periodo di leva;
  • che si siano arruolati volontariamente in caso di esigenze di carattere eccezionale;
  • riformati, chiamati per la prima volta alle armi;
  • dispensati dal servizio militare perché residenti all'estero che, rientrati in Italia dopo i 32 anni di età, vengono chiamati per la prima volta alle armi.

Quando fare domanda

Il lavoratore dipendente può fare la domanda nel momento in cui è richiamato alle armi dopo aver finito la leva.
Il documento dell'autorità militare, attestante la posizione di richiamato, la relativa decorrenza e il grado di militare rivestito, ha validità di 90 giorni e deve essere rinnovato ad ogni scadenza.

Come fare domanda

Per poter percepire l'indennità il lavoratore deve presentare domanda sia al datore di lavoro che all'INPS.

Nel caso dell'INPS la domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.