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Malattia e degenza ospedaliera per iscritti alla Gestione Separata

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità per eventi di malattia che determinano una temporanea incapacità lavorativa o una degenza ospedaliera per lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Rivolto a:
Categorie
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 28 dicembre 2021

Cos'è

In caso di un evento di malattia che determini una temporanea incapacità lavorativa o di una degenza ospedaliera, gli iscritti alla Gestione Separata hanno diritto a un'indennità economica.  

A chi è rivolta

L'indennità spetta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Come funziona

Decorrenza e durata

L'indennità di malattia spetta, nell'anno solare, per massimo un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni.

Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell'ambito del periodo di riferimento considerato ai fini contributivi e reddituali e cioè i 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento di malattia.

Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni (circolare INPS 16 aprile 2007, n. 76).

La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni.

L'indennità per degenza ospedaliera spetta per tutte le giornate di ricovero (compresi i giorni di day hospital) fino a un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati, ai fini della durata della prestazione e della misura dell’indennità, alla degenza ospedaliera (art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017).

Quanto spetta

L’indennità di malattia è corrisposta nella misura dell’8%, 12% e 16% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della malattia, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la malattia (da uno a quattro mesi l’8%, da cinque a otto mesi il 12% e da nove a 12 mesi il 16%).

L’indennità per degenza ospedaliera è corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo sopraindicato previsto nell'anno di inizio della degenza, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero (da uno a quattro mesi il 16%, da cinque a otto mesi il 24% e da nove a 12 mesi il 32%).

L’indennità di malattia di cui all’art. 8, comma 10, della legge 81/2017, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, è corrisposta nella misura del 16%, 24% o 32% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo sopraindicato previsto nell'anno di inizio della degenza, sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero (da uno a quattro mesi il 16%, da cinque a otto mesi il 24% e da nove a 12 mesi il 32%).

Domanda

Requisiti

Le indennità di malattia, di degenza ospedaliera e di malattia di cui all’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017 spettano solo se risulta accreditato, nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'evento o del ricovero, almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione Separata.

Nell'anno solare che precede quello dell'evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla Gestione Separata non deve risultare superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

Per avere diritto all'indennità di malattia, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all'INPS. Egli deve, inoltre, controllare attentamente la correttezza dei dati anagrafici e di domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, per non incorrere nelle eventuali sanzioni previste dalla legge.

Con il certificato telematico, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di invio dell'attestato al proprio datore di lavoro, che potrà riceverlo e visualizzarlo tramite i servizi messi a disposizione dall'INPS.

Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea. In tale caso, egli deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare o inviare il certificato alla struttura INPS territorialmente competente e l'attestato al proprio datore di lavoro, per non incorrere nelle sanzioni di legge consistenti nella perdita del diritto all'indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell'invio oltre il menzionato termine dei due giorni.

Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l'invio telematico. La domanda per l’erogazione della prestazione economica deve essere presentata dal lavoratore entro il termine decadenziale di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera.

Qualora, invece, i certificati vengano redatti in modalità cartacea devono essere presentati o inviati, a cura del lavoratore, alla struttura INPS territorialmente competente e al proprio datore di lavoro (privi dei dati di diagnosi). Nel caso dei certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero), la consegna può avvenire anche oltre i due giorni dalla data del rilascio, ma comunque entro il termine di un anno di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute certificative, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

Per il riconoscimento dell’indennità di malattia d cui all’art. 8, comma 10, della legge 81/2017, come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, il lavoratore, oltre a farsi rilasciare dal medico curante il certificato telematico di malattia, deve provvedere ad avanzare specifica richiesta utilizzando il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (modello SR06), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi online dell’Istituto. Inoltre, per consentire agli Uffici medico legali dell’INPS la verifica del requisito sanitario, deve consegnare la documentazione medica, comprovante l’effettuazione di terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia cronica con le caratteristiche sopra descritte, in plico chiuso, riportante la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.

Per l'erogazione dell'indennità, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce di reperibilità previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell'effettiva temporanea incapacità lavorativa. Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

L'assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l'applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia:

  • per un massimo di dieci giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • per il totale dell'indennità dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.

Il medico di controllo domiciliare che riscontra l'assenza rilascia un invito in busta chiusa per la successiva visita medica di controllo ambulatoriale. L'eventuale assenza alla visita ambulatoriale può dar luogo all'applicazione delle sanzioni per seconda visita. 

Durante il periodo di prognosi del certificato, se effettivamente necessario, il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente e con congruo anticipo al committente con le modalità contrattualmente previste e all’INPS utilizzando l’apposito servizio disponibile sul portale dell’Istituto - Sezione "Servizi Online" - "Sportello al cittadino per le VMC".

Il servizio consente la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi. Il nuovo servizio è disponibile per tutti i lavoratori dei settori privato e pubblico e non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei medesimi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro (circ. 106/2020).

Solo in casi particolari, qualora non fosse possibile accedere al suddetto servizio, si potranno seguire le seguenti modalità:

  • inviare un'email alla casella medicolegale.nomesede@inps.it;
  • inviare specifica comunicazione al numero di fax indicato dalla struttura territoriale;
  • contattare il Contact center al numero verde 803 164 (msg. 1290/2013).

Nel caso di malattia insorta in un paese dell’Unione Europea (UE), i regolamenti comunitari vigenti prevedono l'applicazione della legislazione del paese dove risiede l'assicurato. Il lavoratore deve, quindi, presentare il certificato di malattia all'INPS e al datore di lavoro, entro due giorni dal rilascio. Diversamente, può rivolgersi all'autorità locale competente che procede all'accertamento medico dell'incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da trasmettere immediatamente all'istituzione competente.

Nel caso di malattia insorta in paesi che non hanno stipulato con l'Italia convenzioni o accordi che regolano la materia o in paesi extracomunitari, la certificazione deve essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero e inoltrata alle sedi competenti, anche dopo il rientro. La sola attestazione dell'autenticità della firma del traduttore abilitato non equivale alla "legalizzazione", la quale prevede l'attestazione, anche a mezzo timbro, che il documento è valido come certificato secondo le disposizioni locali.

Come fare domanda

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata, per ottenere il pagamento dell'indennità, devono presentare alla struttura INPS di appartenenza anche una domanda di prestazione.

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato (circolare INPS 6 aprile 2012, n. 52).

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

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