Ti trovi in:

NASpI anticipata: indennità di disoccupazione erogata in unica soluzione (per lavoratori licenziati dal 1° maggio 2015)

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità NASpI anticipata per soggetti beneficiari NASpI che intendono avviare un'attività autonoma, un'impresa individuale o una sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa.
Specifico per
Soggetti beneficiari di indennità NASpI che siano stati licenziati dal 1° Maggio 2015 e loro intermediari.
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2024

Cos'è

Il beneficiario dell'indennità NASpI, che intende avviare un'attività di lavoro autonomo o un'impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo della NASpI.

Ascolta il podcast “NASPI: come funziona e come richiederla” sul canale “INPS on air” della piattaforma Spreaker.

A chi è rivolto

La NASpI anticipata si rivolge ai soggetti beneficiari di indennità NASpI che siano stati licenziati dal 1° Maggio 2015 e che intendano:

  • avviare un'attività lavorativa autonoma;
  • avviare un'impresa individuale;
  • sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
  • sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI (articolo 8, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

Come funziona

Quanto spetta

L'importo dell'indennità mensile NASpI spettante e non ancora percepito è liquidato in un'unica soluzione. Non spettano l'assegno al nucleo familiare (ANF) e la contribuzione figurativa. Sull'importo erogato è operata la trattenuta IRPEF secondo la normativa vigente.

Qualora il percettore di NASpI sia beneficiario dell'indennità in misura ridotta pari all'80% del reddito presunto derivante da attività di lavoro autonomo per effetto di precedente opzione per il cumulo fra quest'ultimo reddito e la prestazione NASpI, la prestazione anticipata sarà erogata considerando l'importo residuo da corrispondere senza l'applicazione della riduzione stessa.

Decadenza

L'indennità va restituita quando il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l'indennità corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile. E' escluso il caso del rapporto di lavoro frutto dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Domanda

Requisiti

Il richiedente deve essere nella condizione di avente diritto alla NASpI.

Quando fare domanda

La domanda va presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma, dell'impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI.

Come fare domanda

La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato. Prima di accedere al servizio, puoi scaricare e consultare il tutorial “NASpI anticipata: invio domanda” per avere istruzioni sulla compilazione dei relativi campi. Per comprendere come utilizzare l’altro servizio NASpI agganciato a questa scheda, ti suggeriamo di scaricare anche il tutorial: “NASpI: consultazione domande”.

In alternativa, si può presentare tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

La domanda deve essere corredata dalla documentazione che attesta l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività autonoma. Se l'attività richiede una specifica autorizzazione o iscrizioni ad albi professionali o di categoria, è necessario dichiararne gli estremi del rilascio.

Per l'attività di lavoro associato in cooperativa va dichiarata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio e nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di commercio. Deve, inoltre, essere indicata la data della sottoscrizione della o delle quote di capitale sociale della cooperativa.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Documenti