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Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Il servizio permette di richiedere il riscatto parziale o totale dei periodi non coperti da contribuzione nella misura massima di cinque anni, nei periodi successivi al 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019 per gli iscritti all'AGO.
Rivolto a:
Categorie
Familiari superstiti- Patronati- Dipendenti privati- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
Cassa di appartenenza
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Età
-

Pubblicazione: 21 febbraio 2019 Ultimo aggiornamento: 16 maggio 2022

Cos'è

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è disciplinato ai sensi dell’articolo 20, commi 1-5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26.

È una facoltà che permette di riscattare, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

A chi è rivolto

La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Come funziona

Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019.

Il periodo deve essere compreso tra l'anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995.

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Inoltre, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo.

L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.

Domanda

Requisiti

Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è l’iscrizione dell’interessato a uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa.

Inoltre è richiesto che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria

Quando fare domanda

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al triennio 2019–2021. La domanda può quindi essere presentata fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).
 

Come fare domanda

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato.

La domanda da parte del diretto interessato o suo superstite si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, può essere effettuata tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande sono presentate utilizzando il modulo disponibile online.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.