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Circolare numero 16 del 17-1-1996

Dettaglio

 

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTI E CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
DIREZIONE CENTRALE
TECNOLOGIA INFORMATICA
 

 Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali centrali e
   periferici dei rami professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari medico legali
   e, per conoscenza
Al Presidente
Ai Consiglieri di amministrazione
Al Presidente e ai Membri del
   Consiglio di indirizzo e
   vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati
 

SOSPENSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO SU PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE PREVISTA NEL PAESE ESTERO DI OCCUPAZIONE. ESTENSIONE AD ALTRI PAESI CONVENZIONATI A partire dalle operazioni di rinnovo dell'anno 1991, al fine di contenere il noto fenomeno degli indebiti su pensioni in regime internazionale conseguenti all'avvenuta concessione di pensione estera, e' stata, com'e' noto, introdotta, con Circolare n. 27 dell' 1.2.1991 (1), la procedura di sospensione cautelativa dell'integrazione al minimo al compimento dell'eta' pensionabile estera prevista dall'ordinamento previdenziale del Paese convenzionato in causa.

  Tenuto conto della notevole evoluzione in corso nelle
economie dei vari Paesi convenzionati, della estensione a
nuovi Paesi della regolamentazione comunitaria di sicurezza
sociale nonche' del persistere del fenomeno degli indebiti
nell'area internazionale, si e' venuti nella determinazione
di dare la massima estensione alla predetta procedura.
  Pertanto, a partire dal rinnovo 96, si procedera' alla
sospensione cautelativa dell'integrazione al trattamento
minimo su tutte le pensioni internazionali i cui titolari,
pur avendo raggiunto l'eta' pensionabile prevista dal Paese
estero convenzionato i cui contributi sono stati utilizzati
ai fini del riconoscimento del diritto a pensione,  non
risultino ancora titolari di pensione a carico di detti
Paesi.
  I Paesi interessati sono, pertanto, tutti i Paesi legati
all'Italia da una regolamentazione internazionale di
sicurezza sociale.
  Per maggiore comodita' degli operatori l'elenco completo di
detti Paesi, con i relativi codici "Stato" e le singole eta'
pensionabili legali, e' stato riportato nell'Allegato 1.
  La sospensione, come di consueto, verra' effettuata a
partire dal mese successivo a quello di raggiungimento
dell'eta' pensionabile e agli interessati verra' inviata la
lettera di cui al testo allegato (V. Allegato 2).
  I programmi di prima liquidazione e ricostituzione sono in
corso di revisione per i relativo adeguamento.
  Per le pensioni in gestione, detta sospensione, relativa-
mente a Paesi per i quali la sospensione medesima finora non
operava, riguardera', in fase di rinnovo, esclusivamente
periodi dall'1.1.1996 in poi.
  Sotto il profilo operativo si rinvia alle istruzioni gia'
emanate con la Circolare succitata nonche' a quelle piu'
recenti di cui alla Circolare n.260 dell'11.10.95.
  Si ritiene opportuno, comunque, precisare, in linea con
quanto disposto con quest'ultima Circolare,  che le Sedi,
quale che sia la dichiarazione dell'interessato e a meno di
evidenti situazioni che ne escludano l'opportunita', dovranno
comunque procedere con le consuete modalita' al collegamento
internazionale al fine di accertare l'effettiva situazione
pensionistica estera dell'interessato.
  Cio' comportera', nei casi di residenti in Italia titolari
di pensione in regime di convenzione bilaterale, anche
l'invito a presentare la domanda prevista dal regime
convenzionale interessato.
  In attesa di concludere l'iter procedurale internazionale,
le Sedi, in caso di dichiarazione di non titolarita' di
pensione estera e sempreche' si tratti di regimi che
prevedano il bloccaggio degli arretrati (che andra'
ovviamente richiesto), procederanno ad effettuare con
urgenza la ricostituzione delle pensioni interessate per il
ripristino del trattamento minimo nonche', se del caso,
all'erogazione di acconti secondo quanto indicato al MSG
n.6642 del 24.1.94.
  Al contrario, nel caso di convenzioni che non prevedano il
bloccaggio degli arretrati (Convenzioni con USA, Canada,
Quebec), le operazioni di ricostituzione  per il ripristino
del trattamento minimo potranno effettuarsi solo una volta
conosciuta l'effettiva situazione pensionistica estera.
  Si coglie l'occasione per sottolineare ancora una volta la
necessita' che le Sedi pongano la massima attenzione a tutte
quelle comunicazioni (provvedimenti esteri di accoglimento,
comunicazioni degli interessati, dei Patronati) dalle quali
si evinca con certezza l'avvenuta concessione di pensione
estera a pensionati in regime internazionale, in modo tale
da poter avviare con priorita' assoluta le conseguenti
operazioni di ricostituzione ed evitare cosi' il prolungarsi
abnorme delle situazioni di indebito.
  Le Sedi regionali, nel quadro della specifica funzione di
coordinamento dell'area internazionale, sono invitate a
riservare un particolare rilievo al monitoraggio di tale
aspetto operativo, segnalando tempestivamente a questa
Direzione Generale tutte le situazioni di inosservanza.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                         TRIZZINO
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(1) V. ATTI UFFICIALI 1991, pag.387
                                             ALLEGATO 1
ETA' PENSIONABILE ESTERA PRESA IN CONSIDERAZIONE PER LA
SOSPENSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
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Codice     Stato                    Eta'' pensionabile
------------------------------------------------------------
                                     U        D
------------------------------------------------------------
14        ARGENTINA                  60      55
------------------------------------------------------------
33        AUSTRALIA                  65      60(*)
------------------------------------------------------------
09        AUSTRIA                    65      60
------------------------------------------------------------
02        BELGIO                     60      60
------------------------------------------------------------
21        BRASILE                    65      60
------------------------------------------------------------
24        CANADA                     65      65
------------------------------------------------------------
30        CAPOVERDE                  65      60
------------------------------------------------------------
38        CROAZIA                    60      55
------------------------------------------------------------
18        DANIMARCA                  67      67
------------------------------------------------------------
41        FINLANDIA                  65      65
-----------------------------------------------------------
01        FRANCIA                    60      60
----------------------------------------------------                   10
  GERMANIA                   65      65                                --------
----------------------------------------------------                   04
  G.BRETAGNA                 65      60                                --------
----------------------------------------------------                   28
  GRECIA                     65      60                                --------
----------------------------------------------------
19        IRLANDA                    65      65
------------------------------------------------------------
40        ISLANDA                    67      65
------------------------------------------------------------
26        JERSEY                     65      60
------------------------------------------------------------
13        JUGOSLAVIA                 60      55
------------------------------------------------------------
27        LIECHTENSTEIN              65      62
------------------------------------------------------------
06        LUSSEMBURGO                65      65
------------------------------------------------------------
16        MONACO                     65      65
------------------------------------------------------------
                                    segue Allegato 1
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Codice     Stato                    Eta'' pensionabile
-----------------------------------------------------------
                                     U        D
-----------------------------------------------------------
29        NORVEGIA                   67      67
------------------------------------------------------------
07        OLANDA                     65      65
------------------------------------------------------------
32        PORTOGALLO                 65      65
------------------------------------------------------------
25        QUEBEC                     65      65
------------------------------------------------------------
22        SAN MARINO                 60      60
------------------------------------------------------------
39        SLOVENIA                   60      55
------------------------------------------------------------
11        SPAGNA                     65      65
------------------------------------------------------------
20        SVEZIA                     65      65
------------------------------------------------------------
17        SVIZZERA                   65      62
------------------------------------------------------------
34        TUNISIA                    60      60
------------------------------------------------------------
36        TURCHIA                    55      50
------------------------------------------------------------
31        URUGUAY                    60      55
------------------------------------------------------------
23        USA                        65      65
------------------------------------------------------------
37        VENEZUELA                  60      55
------------------------------------------------------------
(*) La normativa australiana prevede l'innalzamento a 65
anni dell'eta' pensionabile per le donne con un graduale
aumento in ragione di 6 mesi ogni 18.
                                                   ALLEGATO 2
                                            DATA..............
Sede di........
                        Al/la Sig.re/Sig.ra........................
                        ...........................................
                                               ....................
                             Pensione cat..........................
........................................................n...............
            Gentile Signore/a,
            Lei e' titolare di una pensione italiana, integrata al tratta-
          mento minimo, conseguita con i contributi italiani ed esteri.
            In applicazione dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969 n. 153,
          la Sua integrazione al minimo (e' la quota di pensione che l'INPS
          Le paga in piu' rispetto ai contributi versati) verra' ridotta non
          appena Le verra' riconosciuta la pensione estera.
  Considerato che Lei raggiungera' nel corso dell'anno 1996 l'eta'
pensionabile estera, e presumibilmente diverra' titolare anche
della pensione estera, questa Sede, al fine di evitare che possano
crearsi a Suo danno situazioni debitorie, a partire dal mese suc-
cessivo al compimento della predetta eta', Le paghera' la pensione
senza l'integrazione al minimo.
  Se pero' Lei non ha diritto alla pensione estera, ne dia, per
cortesia, immediata comunicazione a questa Sede di modo che l'in-
tegrazione al minimo possa continuare ad essere pagata senza alcuna
riduzione.
  Se, invece, Lei diventera' titolare di pensione estera, La
invito a comunicarne a questa Sede la decorrenza e l'importo. Cio'
permettera' di verificare se Lei ha ancora diritto all'integrazione
al minimo e in che misura.
  Per qualsiasi ulteriore chiarimento potra' rivolgersi a questa
Sede ovvero ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla leg-
ge.
  La ringrazio per la collaborazione e Le invio cordiali saluti.
                                    IL DIRETTORE GENERALE
                                        Fabio Trizzino