Durata
Dal 24 settembre 2015, l’assegno ordinario prevede una copertura temporale diversa a seconda della causale invocata. La seguente tabella riassume la durata massima di copertura per ogni singola causale:
DURATA MASSIMA DI COPERTURA DELLE SINGOLE CAUSALI
Tipo causale |
Durata |
Riferimento d.lgs n. 148/2015 |
Eventi transitori e non imputabili |
13 settimane fino a un massimo di 52 nel biennio mobile |
Articolo 11 |
Situazioni temporanee di mercato mobile |
13 settimane fino a un massimo di 52 nel biennio |
Articolo 11 |
Riorganizzazione aziendale |
24 mesi in un quinquennio mobile |
Articolo 22 |
Crisi aziendale |
12 mesi. Un nuova istanza può essere concessa non prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione |
Articolo 22 |
Riorganizzazione aziendale |
24 mesi in un quinquennio mobile |
Articolo 22 |
Contratto solidarietà |
24 + 12 mesi in un quinquennio mobile |
Articolo 22 |
I limiti di durata previsti dall’articolo 30, comma 1, d.lgs. 148/2015 devono essere intesi come limiti entro i quali i decreti possono stabilire la durata dell’intervento prevista per i singoli fondi, pertanto, gli stessi possono prevedere durate diverse purché non inferiori a 13 settimane e non superiori alle durate previste dagli articoli 12 e 22 dello stesso decreto.
Quanto spetta
La misura del beneficio è pari almeno all’80% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con applicazione dei massimali della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO). I decreti istitutivi dei singoli fondi possono prevedere importi maggiori.
L’assegno viene ridotto in caso di concorso di strumenti di sostegno al reddito, di pari misura, previsti dalla legislazione vigente sulla cassa integrazione guadagni per l’industria.
Per il 2019 la misura massima erogabile della prestazione è pari a 993,21 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.148,74 euro e a 1.193,75 euro per retribuzioni superiori a 2.148,74 euro (circolare INPS 25 gennaio 2019, n. 5). Per alcuni fondi è applicabile la riduzione del 5,84% per gli apprendisti, prevista dall’articolo 26, legge 28 febbraio 1986, n. 41 . In questo caso l’importo della riduzione rimane nella disponibilità del fondo.
Per il periodo di erogazione dell’assegno viene versata la contribuzione correlata alla gestione pensionistica a cui è iscritto il beneficiario.
Per l’assegno ordinario sono dovuti al fondo: un contributo ordinario che varia tra lo 0,20% e lo 0,50% a seconda del fondo (di cui due terzi sono a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi o inclusi i dirigenti a seconda del fondo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione. Eventuali variazioni della misura sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore secondo gli stessi criteri di ripartizione; un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in misura non inferiore all’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali e applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni di assegno ordinario.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del fondo, la sede INPS rilascia la relativa autorizzazione di pagamento che è necessaria per l'erogazione del trattamento economico ai lavoratori interessati. La delibera viene successivamente comunicata all’azienda e sarà resa disponibile all’interno del cassetto bidirezionale.
Per il fondo di integrazione salariale, i trattamenti di integrazione salariale sono autorizzati dalle strutture territoriali dell’INPS.
La prestazione è autorizzata con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro, a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenuta l’autorizzazione. I datori di lavoro, per la comunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio, potranno avvalersi del flusso UNIEMENS, secondo quanto illustrato con la circolare INPS 15 novembre 2018 n.170.
Il pagamento diretto della prestazione può essere autorizzato esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, comprovate dalla presentazione, alla competente struttura territoriale INPS, della documentazione di cui all’allegato 2, circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197
La contribuzione correlata è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
Il calcolo si effettua sulla base dell’aliquota di finanziamento vigente nella gestione assicurativa obbligatoria del lavoratore beneficiario.
All’assegno ordinario si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. La prestazione potrà essere erogata al lavoratore beneficiario, a condizione che non svolga alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi durante il periodo di riduzione o sospensione. Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo d’integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate in cui ha svolto tale attività lavorativa.
Per un maggior approfondimento delle casistiche che comportano incumulabilità parziale si rimanda alla circolare INPS 4 ottobre 2010, n. 130.
In caso di lavoro autonomo deve essere effettuata la comunicazione preventiva d’inizio dello stesso alla sede INPS di competenza.