Ti trovi in:

Sicurezza sociale internazionale: convenzione bilaterale con la Turchia

Tutte le informazioni che riguardano la Convenzione bilaterale con la Turchia, in vigore dall'agosto 2015 e che si applica a tutti i lavoratori, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di assicurazione in Italia o in Turchia.

img

Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 marzo 2023

L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri. La Convenzione con la Turchia è in vigore dal 1° agosto 2015 e si applica a tutti i lavoratori, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi di assicurazione in Italia e in Turchia. Non è richiesta la cittadinanza.

L'Accordo tra Italia e Turchia

Il nuovo Accordo bilaterale tra l'Italia e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l'8 maggio 2012, ratificato con la legge 11 marzo 2015, n. 35 (pdf 161KB), è entrato in vigore il 1° agosto 2015. L'Accordo sostituisce integralmente la Convenzione europea di sicurezza sociale stipulata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa con la Turchia e il relativo Accordo complementare, già in vigore per l'Italia dal 12 aprile 1990.

Campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione

Per quanto riguarda l'Italia, la Convenzione si applica all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi e alla gestione separata della stessa.

In determinate condizioni, si applica anche ai trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale, come i fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS e altri regimi speciali di assicurazione di alcune categorie di lavoratori ex ENPALS, INPGI ed ex INPDAI, oltre a quelli esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori per i dipendenti pubblici.

In base alla Convenzione, le prestazioni erogabili dall'Italia sono:

  • pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
  • prestazioni di malattia, tubercolosi e maternità, in natura o in denaro;
  • prestazioni per familiari a carico del beneficiario di una pensione;
  • prestazioni per disoccupazione involontaria;
  • prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dalla Turchia in regime di convenzione bilaterale, si rinvia alla consultazione del SGK – Sosyal Guvenlik Kurumu Baskanligi, Istituto di sicurezza sociale.

Ai fini della prestazione sia italiana che turca, per la totalizzazione internazionale si richiedono almeno 52 settimane di contribuzione.

I periodi di durata inferiore all'anno devono essere presi in considerazione dall'istituzione competente dell'altra parte contraente, sia per accertare il diritto alla prestazione a suo carico che per effettuarne il calcolo.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria, diversamente da quanto previsto dalla Convenzione europea, il nuovo Accordo non prevede la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi maturati in Turchia per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione italiana.

Diversamente da quanto previsto dalla Convenzione europea, l'Accordo non contiene norme in materia di complementi differenziali né di integrazione al trattamento minimo.

La "totalizzazione multipla" non è consentita.

La domanda

L'interessato deve presentare la domanda di pensione sui modelli che saranno rilasciati successivamente all'accordo amministrativo e resi disponibili nella sezione modulistica.

Secondo quanto previsto dalla circolare INPS 27 dicembre 2011 n. 164, i residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in convenzione con la Turchia online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e altri intermediari dell'Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla sede INPS competente per residenza, che la trasmette poi all'istituzione estera.

Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.

I residenti in Turchia con periodi assicurativi anche in Italia, devono presentare la domanda di pensione in Convenzione all'SGK in qualità di Istituzione estera del luogo di residenza e organismo di collegamento, che provvederà a trasmetterla, con i formulari previsti dall'Accordo, al seguente polo INPS specializzato:

Direzione provinciale INPS Perugia
Via Canali, 1
06124 - Perugia

Tel. 075 50371
Indirizzo email: direzione.provinciale.perugia@postacert.inps.gov.it

Contatti SGK

SOSYAL GUVENLIK KURUMU BASKANLIGI (SGK)
Emeklilik Hizmetleri Genel
Mudurlugu
Yurtdisi Borclanma Ve Tahsis Islemleri Daire Baskanligi 
Kızılay, Mithatpasa Cd. No:7
06430 Cankaya – Ankara, Turchia

Tel. Directorate General for Pension Services: +90 312 430 20 47 – +90 312 458 71 25 – +90 312 430 07 767
Indirizzo email: ehgm@sgk.gov.tr

 

Normativa fiscale residenti all’estero

CIRCOLARE

Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con legge dell’11 marzo 2015 n. 35, in vigore dal 1° agosto 2015

Allegati